Sentenza del 15/06/2016 n. 790 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
SANZIONI -Compensazione oltre il limite consentito - Eccedenza- Equivale a omessopagamento imposta- Sanzione pari al 30%- E' sproporzionata - Riduzione al 50%-E' dovuta (art. 13, D.L.vo, n. 471/1997, art.7, comma 4, D.L.vo n. 472/1997). In materiatributaria la compensazione è ammessa, in deroga alle comuni disposizionicivilistiche, soltanto nei casi espressamente previsti, non potendo derogarsial principio secondo cui ogni operazione di versamento, di riscossione e dirimborso ed ogni deduzione sono regolate da specifiche inderogabili norme dilegge. Da ciò discende inequivocabilmente che il superamento del limite massimodei crediti compensabili equivale al mancato versamento di parte del tributoalle scadenze previste che è sanzionato dall'art. 13 del D.L.vo n. 471/1997 conuna sanzione del 30%. Trattandosi peraltro di comportamento che pur essendosanzionabile non può mai essere parificato ad evasione, soprattutto consideratala difficoltà di reperire credito pur vantando un credito non contestato neiconfronti dell'erario, la sanzione del 30% è sproporzionata al danno erariale edeve essere ridotta al 50%, ex art. 7, D.L.vo n. 472/1997.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo in compensazione di crediti tributari oltre il limite previsto dalla legge. Il superamento del limite è stato considerato equivalente al mancato versamento, alle scadenze, della parte di imposta non validamente compensata. Il contribuente ha contestato la sanzione del 30%, ritenendola sproporzionata, anche perché la condotta non integrava evasione e riguardava crediti vantati nei confronti dell'erario.
La decisione
La compensazione tributaria è stata ritenuta ammissibile soltanto nei casi e nei limiti espressamente stabiliti dalla legge. L'eccedenza compensata è stata quindi qualificata come omesso versamento, con applicazione astratta della sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997. Tuttavia, considerando che la condotta non era assimilabile all'evasione e che il danno erariale risultava limitato, la sanzione è stata ritenuta sproporzionata e ridotta al 50% ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997.
Norme richiamate
Art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997
Sanzione del 30% per il mancato versamento, anche parziale, del tributo alle scadenze previste.
Il superamento del limite massimo dei crediti compensabili equivale al mancato versamento della parte di tributo non validamente compensata e comporta, in via generale, la sanzione del 30%.
Art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997
La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora risulti manifestamente sproporzionata rispetto all'entità del tributo cui si riferisce.
La sanzione del 30% può essere ridotta quando, pur sussistendo la violazione, la condotta non costituisce evasione e la sanzione risulta sproporzionata rispetto al danno erariale effettivo.
Massime di principio
- La compensazione di crediti tributari non è liberamente ammessa come una compensazione civilistica: deve rispettare rigorosamente i casi, i limiti e le condizioni stabiliti dalla normativa fiscale.
- L'utilizzo di crediti oltre il limite consentito non elimina il debito d'imposta e viene normalmente trattato come omesso versamento della quota eccedente.
- La violazione può comportare la sanzione ordinaria del 30%, anche se il contribuente dispone effettivamente di un credito verso l'erario.
- L'eccedenza compensata non è necessariamente equiparata a evasione fiscale: la natura della condotta, l'assenza di intento fraudolento e l'entità del danno possono incidere sulla misura della sanzione.
- Quando la sanzione ordinaria risulta manifestamente sproporzionata rispetto al danno erariale e alle circostanze concrete, può essere richiesta o disposta una riduzione secondo i criteri di proporzionalità previsti dalla disciplina sanzionatoria.
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