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Ordinanza

Ordinanza n. 2142/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202500634

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza civile di condanna al pagamento di somme in favore della società ricorrente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva condannato il Comune al pagamento di euro 68.538,99, IVA inclusa, oltre interessi moratori e spese di lite. Aveva chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, l’adozione degli atti necessari al riconoscimento e al pagamento del debito, nonché la nomina di un Commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio il Commissario ad acta ha depositato una relazione conclusiva attestando l’integrale esecuzione del giudicato e ha chiesto la liquidazione del proprio compenso in euro 4.972,67, calcolato ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 30 maggio 2002.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’integrale esecuzione dell’incarico commissariale e ha dichiarato esaurito l’incarico del Commissario ad acta. Ha ritenuto applicabile alla liquidazione del compenso la disciplina degli artt. 49 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e del decreto ministeriale 30 maggio 2002, in conformità ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. In particolare, ha ritenuto applicabile l’art. 2 del decreto ministeriale, considerando il valore economico dell’affare e la natura patrimoniale dell’incarico, ma ha ridotto la somma richiesta perché la liquidazione deve essere determinata all’interno della forbice percentuale prevista dalla norma tenendo conto anche dell’effettiva consistenza dell’attività svolta. Valutate la durata di circa sei mesi, l’insediamento presso il Comune, gli atti di impulso e diffida, la ricognizione delle somme dovute, l’attivazione del procedimento per il riconoscimento del debito fuori bilancio, l’interlocuzione con gli uffici, la vigilanza sull’adempimento e la relazione conclusiva, ha liquidato il compenso in euro 2.500,00, oltre IVA e CPA se dovute. L’onere è stato posto definitivamente a carico del Comune, con pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza.

Norme richiamate

  • artt. 49 e seguenti d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La liquidazione del compenso spettante agli ausiliari del giudice amministrativo è disciplinata dalle norme del testo unico sulle spese di giustizia.

  • art. 2 decreto ministeriale 30 maggio 2002

    Il compenso del Commissario ad acta va liquidato entro la forbice percentuale prevista, considerando il valore economico dell’affare e l’effettiva consistenza, complessità e risultato dell’attività concretamente svolta.

  • art. 78 d.l. n. 112/2008

    È richiamato tra gli strumenti funzionali all’adozione degli atti necessari per assicurare l’integrale soddisfazione del credito derivante dal giudicato.

  • d.lgs. n. 231/2002

    La sentenza posta in esecuzione prevedeva interessi moratori ai sensi di tale decreto.

Massime di principio

  • La liquidazione del compenso spettante al Commissario ad acta quale ausiliario del giudice amministrativo è disciplinata dagli artt. 49 e seguenti del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e dal decreto ministeriale 30 maggio 2002.
  • Nel determinare il compenso del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale 30 maggio 2002, il giudice deve considerare non soltanto il valore economico dell’affare, ma anche l’effettiva consistenza, la durata e la complessità dell’attività sostitutiva concretamente svolta.
  • Il compenso del Commissario ad acta può essere liquidato in misura inferiore a quella richiesta quando, pur tenendo conto del valore della controversia e dell’esito positivo dell’incarico, l’importo domandato non risulti proporzionato all’attività effettivamente espletata.
  • L’onere del compenso del Commissario ad acta nominato nell’ambito del giudizio di ottemperanza può essere posto definitivamente a carico dell’amministrazione inadempiente al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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