Sentenza n. 3333/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento - del silenzio inadempimento serbato dal Comune di San Felice a Cancello sulla diffida inoltrata dalla sig.ra Basilicata, prot. n. 2676 del 24.02.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio serbato dal Comune sull'istanza di annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione n. 18 del 2008
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito contro il silenzio del Comune sulla diffida del 24 febbraio 2025, con cui aveva chiesto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza di demolizione n. 18 del 2008. L'ordinanza era stata adottata ai sensi dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 per opere ritenute abusive e realizzate in difformità dal permesso di costruire e dalle DIA. La ricorrente sosteneva che, alla luce del successivo rigetto dell'istanza di accertamento di conformità, l'amministrazione avrebbe riconosciuto che gli interventi costituivano soltanto parziale difformità dal titolo edilizio, soggetta all'art. 34 d.P.R. 380/2001, e non variazione essenziale o intervento in assenza di permesso, soggetto all'art. 31. Da ciò deduceva l'illegittimità o abnormità dell'ordinanza e l'obbligo del Comune di pronunciarsi sull'istanza di autotutela. La controinteressata ha chiesto il rigetto del ricorso; il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Il giudizio avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere, che non sussiste quando l'istanza mira esclusivamente a sollecitare l'esercizio del potere di autotutela. L'annullamento d'ufficio è espressione di un potere officioso e ampiamente discrezionale, soprattutto quanto alla scelta se procedere al riesame; la richiesta del privato ha natura di mera sollecitazione o segnalazione e non è giuridicamente cogente. Ne consegue che il silenzio dell'amministrazione su tale istanza non costituisce silenzio-inadempimento azionabile ai sensi del rito sul silenzio, anche quando il privato prospetti l'illegittimità dell'atto originario. Il TAR ha richiamato inoltre l'art. 21-nonies l. 241/1990, che configura l'iniziativa dell'annullamento in termini di mera possibilità, nonché le esigenze di certezza dei rapporti giuridici e la regola di inoppugnabilità degli atti non tempestivamente contestati. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 4.000 euro, oltre accessori, in favore della controinteressata; nulla è stato liquidato in favore del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
Norma in base alla quale era stata adottata l'ordinanza di demolizione per gli abusi edilizi contestati; la sua corretta applicazione non è stata esaminata nel merito, poiché il ricorso è stato respinto per l'inesistenza dell'obbligo di provvedere sull'istanza di autotutela.
art. 34 d.P.R. 380/2001
Norma che, secondo la prospettazione della ricorrente e il parere richiamato nell'istanza, avrebbe dovuto trovare applicazione in presenza di opere in parziale difformità dal permesso di costruire; il TAR non ha deciso tale questione sostanziale.
art. 21-nonies l. 241/1990
La disposizione conferma che l'annullamento d'ufficio costituisce una facoltà dell'amministrazione e non un'attività doverosa conseguente alla semplice istanza del privato; il riesame non può quindi essere imposto mediante l'azione avverso il silenzio.
art. 36 d.P.R. 380/2001
Disciplina l'istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente, successivamente respinta; tale vicenda è stata considerata nel fatto ma non ha determinato una pronuncia sul merito dell'autotutela.
Massime di principio
- Il giudizio avverso il silenzio è proponibile soltanto quando sussiste uno specifico obbligo giuridico dell'amministrazione di concludere il procedimento; tale obbligo non deriva dalla mera presentazione di un'istanza privata.
- L'istanza con cui il privato sollecita l'annullamento d'ufficio di un precedente provvedimento sfavorevole non impone all'amministrazione di adottare una decisione espressa e non consente, in caso di inerzia, l'attivazione del rito avverso il silenzio.
- Il potere di autotutela decisoria è officioso e ampiamente discrezionale, soprattutto nella scelta se avviare o meno il riesame; la richiesta del privato costituisce una mera sollecitazione priva di efficacia cogente.
- La possibilità di contestare l'inerzia dell'amministrazione non può essere utilizzata per eludere la regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi non impugnati tempestivamente, in funzione della certezza delle situazioni giuridiche.
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