Cassazione Penale, Sentenza n. 30822/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda proposta davanti al Tribunale della prevenzione per ottenere la revocazione di una confisca di prevenzione avente ad oggetto un edificio sito in Oppido Mamertina, con annesso profilo subordinato di accessione invertita e riconoscimento del diritto alla cessione del terreno o a un equo indennizzo. La ricorrente assumeva che, dopo la definitività della confisca disposta nei confronti di altro soggetto, fosse sopravvenuta una prova nuova e decisiva: una consulenza tecnica svolta in un successivo giudizio civile, che avrebbe accertato che il terreno era in realtà dei proprietari originari e che l'edificio era stato costruito dalla ricorrente con denaro di lecita provenienza. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che tale consulenza non costituisse prova nuova decisiva, poiché limitata al valore locativo dell'immobile e non idonea a incidere sull'accertamento della sua qualità di prestanome del proposto. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 159/2011 per avere il Tribunale valutato la consulenza solo rispetto al quesito e non ai fatti storici emergenti; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della consulenza e della sua rilevanza; 3) omesso esame della domanda subordinata di accessione invertita; 4) travisamento della sentenza civile di Palmi, che avrebbe condannato la ricorrente solo per occupazione abusiva successiva alla confisca; 5) violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU per omessa verifica della proporzionalità della misura rispetto al preteso diritto di proprietà della ricorrente e alla dedotta buona fede.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato in tutti i motivi. Ha ritenuto che la revocazione della confisca di prevenzione ex art. 28 d.lgs. 159/2011 sia ammissibile solo in presenza di prove nuove e decisive, e che la consulenza invocata non avesse tale qualità: era stata svolta in altro giudizio con finalità diverse, riguardava il valore locativo dell'immobile e, anche laddove contenesse riferimenti documentali alla proprietà del terreno, non era idonea a scardinare l'accertamento centrale compiuto nel procedimento di prevenzione, cioè la fittizietà dell'intestazione alla ricorrente e la disponibilità del bene in capo al proposto. La Corte ha inoltre escluso rilievo alla domanda subordinata di accessione invertita, perché presupponeva la previa revoca della confisca e il riconoscimento della proprietà effettiva della ricorrente, e ha ritenuto logicamente corretta la lettura della sentenza civile, che non aveva smentito la legittimità della confisca. Conseguentemente, è stata confermata la confisca e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159/2011
in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento
la revocazione della confisca di prevenzione è ammissibile solo se la prova sopravvenuta è nuova e decisiva, cioè capace di incrinare in modo determinante il compendio fattuale posto a base della misura
art. 117 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di proporzionalità, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto perché precluso dalla mancanza di prova nuova e dalla definitività della confisca
art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
richiamato dalla ricorrente per contestare la proporzionalità della confisca rispetto al diritto di proprietà, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una pretesa proprietà non riconosciuta
richiamato in tema di giudizio di proporzionalità della confisca nei confronti del soggetto effettivamente considerato proprietario/disponente del bene
art. 2-ter legge n. 575/1965
richiamato come disciplina previgente della confisca di prevenzione e del relativo giudizio di proporzionalità
art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423
utilizzato nei precedenti richiamati dalla Corte per definire il concetto di prova nuova nel giudizio di revoca della confisca di prevenzione
Massime di principio
- La revocazione della confisca di prevenzione è rimedio straordinario e non può essere utilizzata come impugnazione tardiva per riproporre questioni già deducibili nel procedimento originario.
- Per integrare una "prova nuova" non basta un diverso apprezzamento di dati già conosciuti: occorre un elemento sopravvenuto che, nel contesto complessivo, sia decisivo e idoneo a scardinare l'accertamento posto a base della misura.
- La novità della prova attiene al mezzo di prova e non necessariamente al fatto storico in sé: un fatto già esistente ma non dedotto non diventa di per sé sufficiente alla revocazione se non vi è una prova nuova che lo renda decisivo.
- Una consulenza tecnica svolta in un diverso processo, se finalizzata ad accertamenti diversi da quelli rilevanti per la revoca, non è automaticamente prova nuova decisiva, soprattutto quando non investa la veridicità sostanziale dei dati documentali richiamati.
- Nella confisca di prevenzione rileva la disponibilità sostanziale del bene in capo al proposto, anche per interposta persona; la mera titolarità formale o documentale di singoli passaggi negoziali non è sufficiente a superare l'accertamento della intestazione fittizia.
- La domanda subordinata che presuppone il riconoscimento della proprietà effettiva del bene confiscato non è esaminabile se non è previamente revocata la confisca e se non è superato l'accertamento della disponibilità del bene al proposto.
- La censura sulla proporzionalità della misura non può essere scrutinata in favore di chi sia stato definitivamente qualificato come mero prestanome, perché il giudizio di proporzionalità va riferito al soggetto effettivamente inciso dall'accertamento di pericolosità e disponibilità del bene.
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