Cassazione Penale, Sentenza n. 12039/2023 del 22/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Alterio impugnava la sentenza d'appello per quattro motivi principali: 1) estinzione per prescrizione del reato di ricettazione (art. 648 c.p.), poiché la contestazione indicava "in luogo ed in epoca sconosciuti" e non era stata provata la data di acquisizione dell'arma; 2) nullità per omesso interrogatorio relativamente alla contravvenzione ex art. 697 c.p., e ritenuta errata applicazione del principio di sanatoria (art. 183 c.p.p.) in relazione alla richiesta di giudizio abbreviato; 3) vizi nella determinazione del reato più grave e della pena base (anche in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 legge n. 895/1967); 4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (artt. 62-bis e 133 c.p.) ritenendo che la corte avesse sanzionato comportamenti riconducibili al legittimo esercizio del diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sull'omesso interrogatorio rispetto alla contravvenzione (il rito abbreviato richiesto dall'imputato ha sanato la nullità, ai sensi dell'art. 183 c.p.p.). Ha invece accolto il motivo relativo alla prescrizione del reato di ricettazione: in mancanza di prova certa sulla data di acquisizione dell'arma l'onere di precisazione della data grava sull'accusa e deve applicarsi il principio di favore rei, con conseguente estinzione per prescrizione del reato; su questo punto la sentenza è stata annullata senza rinvio. Ha escluso la violazione normativa sul diniego delle attenuanti generiche, ritenendo adeguatamente motivate le valutazioni critiche dei giudici di merito sul comportamento processuale dell'imputato. Ha accolto poi (in parte) i rilievi relativi al trattamento sanzionatorio, osservando che la Corte d'appello ha modificato la pena base senza motivare adeguatamente la scelta; pertanto ha annullato con rinvio la parte relativa alla determinazione della pena complessiva e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per ri-determinare la pena alla luce dell'annullamento del capo di ricettazione. Per il resto il ricorso è stato rigettato.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Delitto di ricettazione contestato; la Corte rileva che, in mancanza di prova certa sulla data di acquisizione del bene, l'onere di precisare la data grava sull'accusa e, in applicazione del principio "in dubio pro reo", il momento consumativo va fissato a favore dell'imputato (data più risalente), con conseguenze sul decorso della prescrizione.
art. 697 cod. pen.
Contravvenzione relativa a detenzione di coltelli/cartuccia; la censura sull'omesso interrogatorio in relazione a questo capo è stata ritenuta infondata perché la scelta del rito abbreviato da parte dell'imputato ha operato la sanatoria delle nullità processuali ai sensi dell'art. 183 c.p.p.
art. 5 legge n. 895/1967
Prevede un'attenuante applicata dalla Corte di appello al reato di cui alla legge sulle armi; la Corte di Cassazione ha osservato criticità nella motivazione circa la determinazione della pena base rispetto al minimo edittale ma non ha censurato in sé il riconoscimento dell'attenuante.
art. 183 cod. proc. pen.
la richiesta di giudizio abbreviato sottintenda, da un lato, l'accettazione del giudizio allo stato degli atti, dall'altro, la rinuncia a proporre eccezioni sulla ritualità degli atti stessi, con tacita acquiescenza alle difformità che si fossero verificate nell'ambito del procedimento probatorio
Il principio è richiamato per affermare che la richiesta del rito abbreviato sana determinate nullità (anche l'omesso interrogatorio preventivo in ipotesi di giudizio immediato), quando l'imputato abbia scelto consapevolmente quel rito.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Norme sulle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche basandosi su motivazione congrua circa l'atteggiamento difensivo dell'imputato, mentre ha accolto rilievi formali e di motivazione sulla determinazione della pena base da parte della Corte d'appello, disponendo il rinvio per nuova determinazione.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla prescrizione: la Corte ha considerato la questione della decorrenza della prescrizione alla luce dei principi di onere della prova e favore rei, respingendo l'interpretazione dei giudici di merito che avevano fatto decorrere la prescrizione dalla data dell'arresto senza adeguata prova.
Massime di principio
- Se la data di acquisizione di un bene oggetto di ricettazione non è provata dall'accusa, l'onere di precisare la data ricade sull'accusa; in dubbio va applicato il principio favore rei, collocando il momento consumativo nella data più vantaggiosa per l'imputato e valutando la possibile prescrizione.
- La richiesta del rito abbreviato può sanare nullità di rito (art. 183 c.p.p.), compresa, in determinati casi, l'omesso interrogatorio preventivo connesso a reati per i quali sarebbe dovuto il giudizio immediato; pertanto eccezioni sollevate dopo la scelta del rito possono essere inefficaci.
- Il giudice che modifica la valutazione del reato più grave o la pena base deve motivare esplicitamente la scelta, in particolare quando si discosti dal minimo edittale: la carenza di motivazione può determinare annullamento con rinvio sul trattamento sanzionatorio.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se i giudici di merito forniscono motivazioni concrete, ad esempio un atteggiamento processuale ritenuto non collaborativo o versioni ritenute inverosimili; tuttavia non si deve sanzionare il mero esercizio del diritto di difesa.
- In casi di reati collegati a reati presupposto, la determinazione del momento consumativo del reato successivo deve tener conto delle prove sul reato presupposto; l'assenza di elementi probatori certi non può essere surrogata con un'inversione dell'onere probatorio a carico della difesa.
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