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Sentenza

Sentenza del 16/02/2024 n. 51 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise

Cartelle di pagamento e Avvisi di addebito - Istanza di cancellazione dei ruoli - Trasmissione irrituale - Garanzia di completezza e leggibilità - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartelle di pagamento e avvisi di addebito con istanza di cancellazione dei ruoli; la contribuente aveva trasmesso l'istanza e la relativa documentazione tramite PEC indirizzata a una casella di posta ordinaria, generando allegati in formato .EML/.XML/.P7M che il destinatario non è stato in grado di decriptare o leggere. L'appellante, pur invitata dal giudice a chiarire le modalità di trasmissione, ha fornito risposte generiche e non esaustive, così che non è stato possibile accertare la ricezione leggibile della documentazione da parte dell'Agenzia.

La decisione

L'appello è stato ritenuto infondato e rigettato. La Corte ha osservato che la trasmissione irrituale (PEC verso casella ordinaria) ha prodotto messaggi/allegati non automaticamente decriptati e privi di garanzia di completezza e leggibilità; di conseguenza l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha potuto prendere cognizione del modello e degli allegati e non ha potuto avviare la procedura prevista dall'art. 1, commi 537 e ss., legge 228/2012. Per l'assenza di chiarimenti concreti da parte dell'appellante l'atto di impugnazione è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 537 e ss., legge 24 dicembre 2012, n. 228

    La Corte interpreta che la procedura prevista da tali disposizioni per la cancellazione dei ruoli si può attivare solo se l'Amministrazione riceve e può effettivamente prendere conoscenza del modello e della documentazione; una trasmissione irrituale che rende il contenuto illeggibile impedisce l'attivazione della procedura e la relativa responsabilità ricade sul mittente.

Massime di principio

  • Le comunicazioni inviate tramite PEC devono essere indirizzate alla casella PEC del destinatario: inviare da PEC verso una casella di posta ordinaria può produrre allegati cifrati/firmati (.p7m, .eml, .xml) non decriptabili dal destinatario e quindi non idonei a garantire la ricezione leggibile.
  • Spetta al mittente garantire la correttezza e la leggibilità della trasmissione: l'irregolarità nell'invio è di norma imputabile al contribuente e può giustificare l'inerzia dell'amministrazione.
  • Se il giudice richiede chiarimenti sulla prova di avvenuta trasmissione, risposte generiche o non documentate sono insufficienti e possono portare al rigetto dell'impugnazione.
  • La mancata attivazione di procedure amministrative dovuta all'impossibilità di leggere la documentazione non implica automaticamente responsabilità dell'ente pubblico se la difficoltà è derivata da una trasmissione difettosa del privato.
  • Per contestazioni analoghe è consigliabile conservare e produrre ricevute PEC complete (ricevuta di avvenuta consegna, ricevuta di accettazione) e, se necessario, inviare la documentazione tramite canali che assicurino la leggibilità e la protocollazione da parte dell'ente destinatario.

Testo integrale

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