Sentenza del 16/02/2024 n. 83 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
TARI - Avviso accertamento - Notifica - Irregolarità - Prova conoscenza - Carenza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento TARI per omessa dichiarazione di aree scoperte 2014 e 2015; censura principale fondata sull'irregolarità della notifica degli avvisi, per mancato perfezionamento della stessa dovuto a carente prova della conoscenza/conoscibilità degli avvisi contenuti nel plico inviato tramite raccomandata postale ordinaria a destinatario con specifiche criticità logistiche (sede all'interno di un centro commerciale priva di cassetta postale esterna).
La decisione
La Corte d'appello di Perugia ha accolto l'appello del Centro ritenendo irregolare la notifica degli avvisi di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che l'onere probatorio sul notificante, sebbene assolto con prova di invio e giacenza, è soggetto a prova contraria e che il Centro ha efficacemente dimostrato la mancata conoscenza della raccomandata; la scelta della raccomandata ordinaria è stata considerata inadeguata dato il contesto fattuale e in violazione dei principi di buona fede e leale collaborazione. Conseguentemente l'appello è stato accolto e la parte appellata condannata alle spese di grado, liquidate in euro 4.500 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
onere della prova della notifica
Il notificante deve provare l'invio e il perfezionamento della notifica; la prova della giacenza della raccomandata genera una presunzione che ammette prova contraria da parte del destinatario
raccomandata postale ordinaria come mezzo di notifica
Modalità astrattamente ammessa dall'ordinamento, ma priva di alcune garanzie di sicurezza proprie della notifica a mezzo messo o tramite PEC; non è sufficiente quando ricorrono oggettive e note difficoltà di recapito
principi di buona fede e di leale collaborazione
La scelta del mezzo notificatorio deve essere esercitata secondo tali principi; conoscendo specifiche criticità del destinatario il notificante doveva adottare modalità più efficaci (es. PEC o messo) o reiterare la notifica
presunzione di 'compiuta giacenza'
La presunzione che derivi dalla attestazione di giacenza presuppone la consapevolezza del destinatario circa la presenza di una raccomandata; se tale consapevolezza non è dimostrata, la presunzione è efficacemente contrastabile
Massime di principio
- L'onere di provare la regolare notifica spetta sempre al notificante: la prova dell'invio e della giacenza genera una presunzione che il destinatario può sempre confutare.
- La notifica via raccomandata ordinaria è ammessa ma, in presenza di circostanze note che rendono difficoltoso il recapito (es. sedi interne a centri commerciali senza cassetta postale), essa può risultare insufficiente; in tali casi va preferita la PEC o la notifica tramite ufficiale giudiziario/messo.
- La presunzione di 'compiuta giacenza' richiede la prova della consapevolezza del destinatario: senza tale consapevolezza non si può attribuire al destinatario alcuna inerzia colpevole.
- Il notificante ha il dovere di adottare comportamenti conformi ai principi di buona fede e leale collaborazione: se conosce o dovrebbe conoscere ostacoli concreti al recapito, deve reiterare la notifica o scegliere mezzi più sicuri.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente può documentare le criticità logistiche e fornire prova contraria alla ricezione (es. assenza di tracce di notifica, abitudini di recapito, caratteristiche della sede).
- In contenzioso tributario la mancata prova certa della conoscenza della notifica determina l'annullamento degli atti notificati e può comportare la condanna dell'Amministrazione alle spese.
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