Sentenza del 16/02/2024 n. 121 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
ACCISE - energia elettrica - rata di acconto - rideterminazione - criticità aziendale - necessità - dimostrazione - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto la rideterminazione della rata d'acconto per l'accisa sull'energia elettrica per l'anno 2019, riducendola da €12.504,90 a €8,83, allegando elenchi utenti rimasti, clienti cessati e contratti dei clienti cessati, a fronte di una perdita di clientela pari al 99,93% nella provincia. L'Ufficio negò la rideterminazione sostenendo che dalla documentazione non fosse desumibile una "criticità aziendale", requisito ricavato da una circolare interna dell'Agenzia. La ricorrente ha censurato la decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56, comma 2, TUA, sostenendo che la norma non richiede la dimostrazione di una "criticità aziendale" come presupposto per la rimodulazione del rateo d'acconto.
La decisione
La Commissione regionale ha ritenuto fondato il motivo d'appello: l'art. 56, comma 2, TUA attribuisce all'Amministrazione la facoltà di prescrivere rateizzazioni diverse sulla base dei "dati tecnici e contabili disponibili" e non pone come presupposto la "criticità aziendale" richiamata dalla circolare interna. Pertanto il diniego dell'Ufficio, fondato su un requisito non previsto dalla norma, è illegittimo. In riforma della sentenza di primo grado, l'appello è stato accolto e il ricorso di prime cure è stato accolto; le spese dei due gradi di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
art. 56, comma 2, Testo Unico Accise (TUA)
L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1
La norma consente all'Amministrazione di disporre rateizzazioni diverse basandosi sui dati tecnici e contabili disponibili; non introduce il requisito della "criticità aziendale" e non può essere integrazione di tale presupposto tramite circolari interne
Circolare interna dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
La circolare ha richiamato il parametro della "criticità aziendale" come criterio per la concessione della rimodulazione, ma tale parametro non trova fondamento normativo e quindi non può essere posto a condizione vincolante per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 56, comma 2, TUA
Massime di principio
- La facoltà prevista dall'art. 56, comma 2, TUA di prescrivere rateizzazioni diverse si fonda sui "dati tecnici e contabili disponibili" e non richiede la prova di una "criticità aziendale" a meno che tale requisito non sia espressamente previsto dalla norma.
- Le circolari interne dell'Amministrazione non possono introdurre nuovi presupposti sostanziali che limitino o condizionino l'esercizio di facoltà riconosciute dalla legge; se l'Ufficio nega una istanza sulla base di una circolare che aggiunge requisiti, tale diniego è suscettibile di impugnazione.
- Per ottenere la rideterminazione del rateo d'acconto è utile documentare con dati tecnici e contabili (es. elenchi utenti, contratti, consumi, fatturato) la variazione della situazione economica o dei consumi: l'Amministrazione deve valutare la richiesta alla stregua di tali dati, non sulla base di etichette come "criticità aziendale".
- Gli atti amministrativi che incidono sulla sfera patrimoniale del contribuente sono soggetti al principio di stretta legalità e nominatività: l'Ufficio deve fondare il diniego su un preciso riferimento normativo e non su criteri meramente interni.
- In caso di diniego fondato su requisiti non normativi, il contribuente ha buone possibilità di successo in sede giudiziaria; può essere altresì possibile ottenere la compensazione delle spese processuali quando la natura della controversia lo giustifica.
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