Sentenza del 15/02/2024 n. 76 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento imposte - Dichiarazione redditi - Rettifica - Fatture oggettivamente inesistenti - Sussistono - Onere prova - Assolto - Recupero - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rettifica delle dichiarazioni dei redditi per gli anni 2014 e 2015 con disconoscimento di due fatture emesse dalla ditta xxxxx ritenute oggettivamente inesistenti. L'Ufficio ha prodotto dichiarazioni spontanee del titolare della ditta rese ai sensi dell'art. 350 c.p.p., assenza di contratti e genericità dei preventivi; la società ha prodotto file video che attesterebbero trasmissioni pubblicitarie ma non ha dimostrato il nesso certo tra tali prestazioni e le fatture né la legittimità dell'importo detratto.
La decisione
La Corte d'appello ha ammesso la produzione delle dichiarazioni spontanee ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 546/1992 (testo anteriore alle recenti modifiche) e ne ha riconosciuto efficacia probatoria. Sulla base delle dichiarazioni del titolare della ditta e di altri elementi l'Ufficio ha dimostrato che le operazioni fatturate sono almeno parzialmente inesistenti. La società non ha provato la legittimità della detrazione né il minor costo effettivamente sostenuto. L'appello dell'Agenzia è stato accolto; l'appellato condannato alle spese di grado per euro 4.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 350 c.p.p.
Le dichiarazioni spontanee rese ai sensi di questa norma possono essere raccolte dagli ufficiali di P.G. e, quando prodotte nel giudizio tributario, assumono efficacia probatoria se pertinenti alla verifica fiscale.
art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina il reato fiscale in relazione alle indagini svolte; contestualizza le dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti penali per reati fiscali.
art. 52 d.lgs. n. 546/1992
testo anteriore alle recenti modifiche
Consente alle parti di produrre in giudizio nuovi documenti, anche preesistenti; sulla base del testo anteriore veniva ritenuta ammissibile la produzione tardiva di atti probatori come le dichiarazioni spontanee.
C. Cass. 6772/2023
Giurisprudenza che conferma la possibilità di produrre documenti preesistenti nel giudizio tributario ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 546/1992 (testo anteriore).
Comm. Trib. Reg. Umbria 555/2016
Comm. Trib. Reg. Umbria 555/2016
Sostiene l'utilizzabilità, nelle verifiche fiscali, delle dichiarazioni di terzi raccolte in un procedimento penale a carico di un terzo.
C. Cass. 534/2024
Principio che attribuisce all'Ufficio l'onere di fornire la prova, anche mediante presunzioni, dell'inesistenza (anche parziale) di operazioni fatturate, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo.
C. Cass. 31710/2022
Conferma il principio secondo cui l'ufficio può dimostrare l'inesistenza delle operazioni anche per presunzioni e il contribuente deve provare la legittimità delle poste dedotte.
Massime di principio
- Le dichiarazioni spontanee rese dal fornitore ai sensi dell'art. 350 c.p.p., se prodotte nel giudizio tributario, possono essere ammesse e assumere valore probatorio se rilevanti ai fini della verifica fiscale.
- Ai fini dell'accertamento dell'inesistenza di fatture, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni e dichiarazioni di terzi; non è richiesto che la prova sia esclusivamente documentale o contrattuale.
- Spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità della detrazione o del costo indicato in fattura: deve dimostrare l'effettiva correlazione tra prestazione e documento fiscale e, se contesta la spettanza dell'importo, fornire elementi probatori del minor costo sostenuto.
- La produzione di prove materiali (es. file video, registrazioni) è utile ma non sufficiente se non è possibile collegare in modo certo tali elementi alle fatture contestate (data, contenuto, termini contrattuali, corrispondenza degli importi).
- La tardività della produzione documentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 546/1992 (nel testo precedente alle modifiche), ma la rilevanza e la capacità probatoria del documento vanno comunque valutate nel merito.
- La confessione o ammissione del fornitore circa l'emissione di fatture gonfiate o false rappresenta elemento probatorio molto forte e può determinare la prevalenza della ricostruzione dell'Ufficio quando il contribuente non contraddice efficacemente tale prova.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 feb 2024Sentenza del 14/02/2024 n. 522 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
- Sentenza · 14 feb 2024Sentenza del 14/02/2024 n. 73 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 14 feb 2024Sentenza del 14/02/2024 n. 69 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
- Sentenza · 16 feb 2024Sentenza del 16/02/2024 n. 51 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
- Sentenza · 16 feb 2024Sentenza del 16/02/2024 n. 50 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise
- Sentenza · 16 feb 2024Sentenza del 16/02/2024 n. 83 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →