Cassazione Penale, Sentenza n. 34861/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione proposta dal difensore dell'imputato (Avv. Maria Grazia Petrone) con due censure principali: 1) violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione per presunta omissione e contraddizione nella valutazione delle dichiarazioni del teste Martynovych, che secondo la difesa erano state considerate solo in parte e in modo selettivo a favore dell'accusa; 2) mancata assunzione di prova decisiva per rinnovazione dell'istruttoria con esame del consulente dattiloscopico di parte (dott. Spataro), con richiamo agli artt. 142 disp. att. c.p.p. e 133 c.p.p., e contestazione del diniego di rinvio per presunti motivi di salute del consulente che avrebbero leso il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva adeguatamente valutato le dichiarazioni del teste e che comunque il giudizio di responsabilità si fondava su un complesso probatorio significativo (corrispondenza dei caratteri fisiognomici e impronta papillare con almeno 22 punti di contatto). Il secondo motivo è stato ritenuto privo di pregio poiché la Corte territoriale ha motivato validamente il rigetto della rinnovazione dell'istruttoria, avendo acquisito la relazione scritta del consulente e confermato con perizia dibattimentale l'identità dattiloscopica della traccia. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.
Si è proceduto con contraddittorio cartolare ai sensi della norma; la Corte ha svolto il collegamento formale tra la trattazione scritta e la valutazione del ricorso in cassazione.
art. 192 cod.proc.pen.
La Corte ha valutato che la censura sulla motivazione era generica e infondata: i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la valutazione delle dichiarazioni testimoniali e l'eventuale contraddittorietà non era decisiva rispetto al complesso probatorio.
art. 142 disp. att. cod.proc.pen.
art. 142 disp. att. c.p.p.
Riguarda la rinnovazione dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della rinnovazione quando il giudice, motivatamente, ritiene complete le acquisizioni e quando la richiesta difensiva non dimostra un concreto pregiudizio probatorio.
art. 133 cod.proc.pen.
Norme sulle prove: la Corte ha ritenuto che l'acquisizione della relazione scritta del consulente e la perizia dibattimentale già eseguita assicurassero la completezza probatoria, giustificando il mancato esame orale del perito di parte.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti ma valuta la correttezza giuridica e la completezza della motivazione: doglianze generiche sulla valutazione della prova testimoniale sono spesso inammissibili se non indicano precisamente come la motivazione sia carente o contrastante.
- Contraddizioni apparenti nelle dichiarazioni di un teste non sono decisive se il giudice di merito le ha valutate plausibilmente e se esiste un quadro probatorio complessivo solido che sorregge la sentenza.
- La richiesta di rinnovazione dell'istruttoria e l'esame orale del consulente di parte possono essere respinti se il giudice ritiene che le prove acquisite siano già sufficienti e motivate; il difensore deve documentare concretamente il pregiudizio e l'impedimento del perito (ad esempio tramite certificazione medica dettagliata) per obbligare il giudice a disporre misure sostitutive o differire l'udienza.
- L'acquisizione di una relazione scritta e l'esecuzione di una perizia dibattimentale possono supplire all'assenza dell'esame orale del perito, purché la relazione sia valutabile e il giudice dia conto delle ragioni che rendono superflua l'incidenza dell'esame orale sul risultato probatorio.
- In sede di cassazione è essenziale indicare con precisione i punti di motivazione ritenuti carenti e dimostrare che l'eventuale vizio ha inciso sul giudizio di responsabilità; altrimenti il ricorso è esposto al rischio di inammissibilità e condanna alle spese.
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