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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5322/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). La difesa contestava in particolare la mancata applicazione del meccanismo di retrodatazione dei termini di custodia previsto dall'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che la decorrenza della misura dovesse retrocedere al 7 gennaio 2021 (data di un primo arresto per altro reato associativo) perché, secondo la difesa, la partecipazione dell'indagato al sodalizio si era in concreto interrotta successivamente e dunque la successiva ordinanza custodiale era riferibile a fatti anteriori già coperti dalla precedente custodia. La difesa lamentava inoltre che il Tribunale non avesse adeguatamente verificato gli elementi prodotti a sostegno della cessazione della partecipazione (assenza di contatti operativi dal carcere, assenza di corrispondenza o colloqui rivelatori, mancanza di prova che fosse stata messa a disposizione un'abitazione dall'esponente del sodalizio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la contestazione cautelare indicava la permanenza del reato associativo sino al 29 ottobre 2022, perciò la prima data custodiale (7 gennaio 2021) era anteriore alla cessazione della condotta contestata nel secondo titolo. La Corte ha confermato che, pur essendo necessario verificare la persistenza della partecipazione se la difesa contesta il tempo di cessazione, nel caso concreto il Tribunale aveva fornito elementi positivi idonei a dimostrare la perdurante adesione dell'imputato (ruolo di fiduciario e referente dei vertici, capacità dell'associazione di adeguarsi agli arresti, sostegno economico/legale ricevuto, evidenze processuali richiamate nell'ordinanza). Le censure difensive sono state ritenute generiche e insufficienti a travolgere la motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che incrimina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la contestazione cautelare richiedeva la permanenza del reato associativo e la valutazione della persistenza del vincolo associativo nel tempo.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina il meccanismo di retrodatazione della decorrenza della misura cautelare quando il secondo provvedimento coercitivo riguarda fatti anteriori rispetto al primo: richiede prova dell'anteriorità dei fatti e della assenza di continuità della condotta tra le due misure; il giudice deve verificare concretamente la persistenza della partecipazione quando è contestata dalla difesa.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Regola la sintetizzazione dei motivi di ricorso in cassazione; citata perché il ricorso è stato esposto conformemente a tale disposizione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. I. 18 dicembre 2020)

    Norma procedurale che consente la trattazione scritta del procedimento in Cassazione e disciplina la facoltà di discussione orale; applicata per la trattazione scritta previa mancata richiesta di discussione orale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 48109/2018 e Sez. 6 n. 13568/2019 richiamate)

    I principi richiamati chiariscono che, quando la contestazione temporale è generica e riguarda numerosi indagati, il giudice non può limitarsi alla data formale dell'imputazione ma deve verificare la persistenza concreta della condotta; tuttavia il principio è stato applicato tenendo conto della diversa intensità del vincolo nelle associazioni mafiose rispetto alle associazioni per stupefacenti, e può essere superato dalla presenza di elementi che dimostrino la perdurante adesione dell'imputato.

Massime di principio

  • Per ottenere la retrodatazione della decorrenza della custodia ex art. 297, comma 3 c.p.p. è necessario dimostrare sia l'anteriorità dei fatti rispetto alla prima misura custodiale sia la cessazione concreta della partecipazione o dell'efficacia del vincolo associativo; la sola esistenza di un precedente arresto non interrompe automaticamente la condotta.
  • Quando l'imputazione temporale è formulata in modo generico per molti indagati, il giudice deve procedere a una verifica autonoma e motivata della persistenza del reato associativo oltre la data del primo arresto; tuttavia, ove ricorrano elementi processuali positivi che indicano il perdurare dei rapporti o del ruolo dell'indagato, il giudice può inferire la continuazione della partecipazione.
  • La difesa che contesta la persistenza del vincolo associativo deve produrre allegazioni concrete e circostanziate (es. assenza di contatti operativi, atti esteriori di dissociazione, prove documentali) per imporre al giudice un ripensamento della valutazione cautelare; deduzioni generiche sono normalmente insufficienti.
  • Nella valutazione cautelare il ruolo soggettivo dell'indagato (es. fiduciario o referente dei vertici) e prove di sostegno materiale/organizzativo da parte dell'associazione sono elementi rilevanti per escludere l'interruzione della partecipazione.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è necessario dimostrare un vizio di diritto o una manifesta illogicità della motivazione; la mera dissociazione dalla valutazione delle prove operata dal giudice di merito non è sufficiente.

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