Cassazione Penale, Sentenza n. 12284/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Cacciotti impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la sua istanza di riesame avverso il decreto del G.i.p. che aveva disposto il sequestro preventivo dei crediti d'imposta presenti nel cassetto fiscale della società M3S S.p.a., per un importo complessivo di euro 16.079.064, in relazione al reato di truffa ex art. 640-bis c.p. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il riesame ritenendo che l'indagato fosse privo di interesse concreto perché i beni sequestrati erano di proprietà della società e non dell'indagato. Il ricorrente contestava tale valutazione sostenendo che l'indagato è comunque legittimato a proporre riesame quando il vincolo cautelare comunque incide sulla sua posizione (anche se non è titolare diretto del bene) e rilevando altresì che il sequestro era stato chiesto e disposto anche nei suoi confronti; deduceva inoltre che il reato di cui all'art. 640-bis poteva configurarsi nella forma del tentativo perché i crediti non erano stati né riscossi né compensati, con conseguente carenza del fumus per il sequestro impeditivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese) secondo cui l'indagato può proporre richiesta di riesame se allega un interesse concreto e attuale correlato agli effetti che la rimozione del sequestro preventivo avrebbe sulla sua posizione soggettiva; tale interesse non si identifica necessariamente con il diritto alla restituzione materiale del bene. La Corte ha censurato il Tribunale di Roma per aver limitato l'esame all'unica questione della titolarità formale dei beni, senza valutare se le specifiche allegazioni del ricorrente dessero conto di un interesse effettivo (anche di natura obbligatoria o altra situazione giuridica tutelata) pregiudicato dal vincolo. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Roma per nuovo esame, con istruzioni di valutare la specificità e concretezza dell'interesse dedotto; il secondo motivo (sull'eventuale configurazione del reato come tentativo) è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Norma che disciplina la truffa mediante induzione in errore: nel caso di specie rilevante per la valutazione del fumus commissi delicti; il ricorrente ha dedotto che, non essendo i crediti riscossi o compensati, il reato sarebbe tentato e potrebbe mancare il fumus necessario per il sequestro impeditivo
art. 322 cod. proc. pen.
Riferimento alla normativa che riguarda i soggetti indicati in relazione alle misure reali: è stato richiamato dall'orientamento che sosteneva una legittimazione ampia dell'indagato a proporre il riesame
art. 322-bis cod. proc. pen.
Richiamato insieme ad art. 322 nel confronto giurisprudenziale sulla legittimazione a proporre impugnazioni delle misure cautelari reali
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata in ordine ai requisiti di ammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha sottolineato che legittimazione e interesse devono concorrere come condizioni distinte e autonome
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Richiamata quale disposizione sulle impugnazioni: conferma la necessità che l'interesse dell'impugnante sia concreto e attuale per l'ammissibilità
Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025 (Calvarese), dep. 2026
la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione; ... l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare ... bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene
Principio di diritto decisivo nel caso: amplia la nozione di interesse ammissibile al riesame oltre il semplice diritto alla restituzione materiale, richiedendo che l'indagato dimostri un pregiudizio concreto e attuale collegato alla presenza del vincolo
Sez. 3, n. 23402 dell'11/06/2024 (Pizzamiglio)
Giurisprudenza richiamata dal ricorrente secondo cui la truffa contrattuale si consuma con l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente; utilizzata per sostenere la possibile configurazione del reato in forma tentata quando il bene non è stato effettivamente trasferito
Sez. U, n. 18 del 21/06/2000 (Franzo)
Precedente giurisprudenziale richiamato in tema di consumazione della truffa e riconducibilità del momento di consumazione al conseguimento effettivo dell'utile
art. 324, comma 5, c.p.p.
Norma invocata per la competenza al nuovo esame dopo l'annullamento: la Corte ha rinviato il procedimento al Tribunale di Roma ai sensi di questo articolo
Massime di principio
- L'indagato è legittimato a proporre istanza di riesame del sequestro preventivo se alleghi e dimostri un interesse concreto e attuale collegato agli effetti che la rimozione del vincolo avrebbe sulla sua posizione soggettiva; tale interesse non si limita al diritto di restituzione del bene
- La verifica di ammissibilità del riesame richiede che legittimazione e interesse siano considerati come condizioni distinte: non è sufficiente la sola appartenenza dell'indagato alla categoria dei soggetti indicati dalle norme sulle misure reali, occorre anche un interesse specifico e apprezzabile
- La titolarità formale dei beni (proprietà della società) non esclude automaticamente l'interesse dell'indagato: va valutato se il sequestro produce un pregiudizio su posizioni giuridiche (reali o obbligatorie) comunque tutelate
- Se il sequestro è stato richiesto o disposto anche nei confronti dell'indagato, ciò rafforza la possibilità che egli abbia un interesse diretto e concreto al riesame e impone al giudice cautelare di valutare tale circostanza
- Nelle questioni concernenti il fumus commissi delicti (p. es. distinzione tra tentativo e consumazione della truffa) il giudice del riesame deve comunque esaminare specificamente gli elementi probatori posti a fondamento del sequestro impeditivo; tuttavia eventuali profili di diritto penale meritorio possono rimanere assorbiti se irrilevanti ai fini dell'ammissibilità
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