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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32305/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Roma, accogliendo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e con rinuncia ai motivi di appello diversi da quello relativo al trattamento sanzionatorio, aveva rideterminato la pena in tre anni di reclusione ed euro 20.000 di multa, confermando nel resto la condanna dell'imputato per avere detenuto illecitamente, a fini di spaccio, 250 grammi lordi di cocaina. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato vizio di motivazione sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato una precedente proposta, più favorevole, per la quale era stata rilasciata procura speciale, né verificato l'effettiva comprensione e accettazione della diversa pena poi concordata in udienza. Con il secondo ha denunciato motivazione apparente sulla congruità della pena, lamentando l'omessa valutazione, ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., della confessione e dell'esclusione della recidiva, oltre alla mera affermazione della conformità della pena ai limiti edittali e della sua adeguatezza al disvalore del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ribadito che, in presenza di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione soltanto le questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione giudiziale; non sono invece deducibili le censure concernenti i motivi rinunciati o la dosimetria della pena, salvo che la sanzione sia illegale. Il primo motivo è stato ritenuto privo di pregio perché la sentenza impugnata dava atto della presenza dell'imputato, della sua adesione alla proposta e del consenso prestato in udienza alla nuova determinazione della pena. Il ricorrente non aveva indicato specifici atti o circostanze dai quali desumere un vizio del consenso. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché riguardava la congruità e la dosimetria della pena concordata, determinata entro i limiti edittali e nella misura convenuta tra le parti, senza dedurre alcuna illegalità della sanzione. Alla declaratoria di inammissibilità sono conseguite la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nella misura stabilita nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma incriminatrice applicata per la detenzione illecita di sostanza stupefacente a fini di spaccio.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; l'accordo sulla pena e la rinuncia ai motivi producono effetti preclusivi anche nel giudizio di cassazione, salvo le questioni relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero, al contenuto difforme della decisione e all'illegalità della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È stato invocato dal ricorrente per denunciare mancanza o contraddittorietà della motivazione; le censure sono state ritenute inammissibili nei limiti in cui investivano profili preclusi dal concordato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria senza formalità della manifesta inammissibilità del ricorso.

  • art. 129 c.p.p.

    La valutazione delle condizioni di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando sia stata oggetto di rinuncia nell'ambito del concordato in appello.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena non possono essere nuovamente contestati mediante ricorso per cassazione dopo il concordato, salvo l'illegalità della sanzione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di esonero per mancanza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per contestare la formazione della volontà della parte, il consenso del pubblico ministero, il contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo o l'illegalità della pena concordata.
  • La contestazione del vizio di consenso al concordato deve indicare specificamente gli atti o le circostanze dai quali il vizio sarebbe desumibile; la mera allegazione della mancata considerazione di una precedente proposta o del difetto di verifica della comprensione dell'accordo non è sufficiente quando la sentenza dia atto della presenza dell'imputato e del suo consenso prestato in udienza alla proposta accolta.
  • La pena concordata, se determinata entro i limiti edittali e conforme alla misura convenuta, non può essere contestata in cassazione sotto il profilo della congruità, della dosimetria o della mancata considerazione dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • Il concordato in appello costituisce un negozio processuale vincolante nella sua integralità e non può essere unilateralmente modificato mediante ricorso per cassazione, salvo che la pena applicata sia illegale.

Come è indicizzato

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RamiStupefacentiProcesso penale

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