Cassazione Penale, Sentenza n. 2707/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revocazione ex art. 28, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 della confisca di beni disposta dal Tribunale di Reggio Calabria e confermata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria; il ricorrente deduce l'insussistenza ab origine della pericolosità sociale a seguito di pronunce favorevoli (assoluzione in appello e provvedimento di archiviazione) sulle imputazioni di intestazione fittizia, sostenendo che tali decisioni dovrebbero incidere sul giudizio di prevenzione e giustificare la revocazione della misura patrimoniale
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la revocazione della confisca ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011 sia un rimedio straordinario, non utilizzabile per un mero riesame degli stessi elementi già valutati; l'assoluzione o l'archiviazione non determinano automaticamente la revoca della misura di prevenzione, salvo che dal processo penale emerga, in modo definitivo e nello specifico, l'estraneità del soggetto ai fatti posti alla base della misura. Nel caso di specie non sono emersi nuovi fatti o elementi idonei a mutare il giudizio di pericolosità, e l'archiviazione non ha valore di pronuncia definitiva. La Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 28, comma 1, lett. a) e b)
La revocazione della confisca prevista dall'art. 28 è un rimedio straordinario e non può essere usata per il mero riesame degli elementi già valutati; la revoca richiede fatti nuovi o una decisione definitiva che escluda, in modo specifico, i presupposti originari della misura
d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, art. 10, comma 3
Il ricorso in materia di misure cautelari reali è ammesso in Cassazione solo per violazione di legge
codice di procedura penale, art. 616
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e a somme a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La revocazione della confisca di prevenzione è un rimedio straordinario: non serve a rimettere in discussione il giudizio di pericolosità sulla base degli stessi elementi già valutati
- Un'assoluzione penale o un'archiviazione non determinano automaticamente la revoca della misura di prevenzione/patrimoniale; occorre che la decisione penale definitiva escluda espressamente il fatto posto a fondamento della misura
- L'archiviazione non ha lo stesso valore di una sentenza definitiva e dunque difficilmente incide da sola sul giudizio di prevenzione
- In sede di Cassazione sulle misure reali è ammissibile il ricorso solo per vizio di legge; pertanto il ricorrente deve mirare a censurare profili di illegittimità giuridica e non solo valutazioni di merito
- Chi chiede la revocazione deve allegare fatti nuovi o elementi decisivi sopravvenuti che dimostrino l'inesistenza ab origine dei presupposti della misura
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