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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14798/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta di bollo sulla nota di trascrizione relativa all'accettazione tacita di eredità collegata a un atto di compravendita immobiliare. In primo grado l'impugnazione del contribuente era stata respinta, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello. In cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 642 del 1972, art. 3, comma 2, della Tariffa allegata, del d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3, e degli artt. 476 e 2648 c.c., sostenendo che la nota di trascrizione dell'accettazione tacita di eredità non fosse un atto o formalità "direttamente conseguente" all'atto traslativo principale, ma avesse un autonomo presupposto impositivo e quindi non beneficiasse dell'esenzione prevista per gli atti traslativi e per quelli direttamente conseguenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità, avente titolo in una compravendita di immobile proveniente da successione ereditaria, è soggetta all'imposta di bollo in misura fissa e non rientra nel regime esentativo dell'art. 10, comma 3, d.lgs. n. 23 del 2011, poiché tale esenzione riguarda solo gli atti di trasferimento indicati nei commi 1 e 2 e gli atti/formalità direttamente conseguenti in senso stretto. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con rigetto del ricorso originario del contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza della giurisprudenza di legittimità sul punto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di legge

  • d.P.R. n. 642 del 1972, art. 3, comma 2, Tariffa allegata

    prevede l'imposta di bollo fissa per la nota di trascrizione, salvo specifiche esclusioni

  • d.lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 3

    l'esenzione non si estende agli atti o formalità che non siano direttamente conseguenti agli atti di trasferimento contemplati nei commi 1 e 2

  • art. 476 c.c.

    l'accettazione tacita di eredità è negozio distinto dall'atto cui accede, pur essendone desumibile attraverso il comportamento del chiamato

  • art. 2648, comma 3, c.c.

    la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità è una formalità autonoma e trascrivibile

  • art. 2650 c.c.

    la trascrizione dell'atto che importa accettazione tacita produce effetti ulteriori e diversi rispetto all'atto principale

  • d.P.R. n. 642 del 1972, artt. 1 e 2

    individuano il presupposto impositivo dell'imposta di bollo in relazione alle note di trascrizione

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 19 e tabella allegata

    la tassa ipotecaria è dovuta per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione

  • d.lgs. n. 347 del 1990, art. 1 e art. 5 della tariffa allegata

    l'imposta ipotecaria è collegata alla trascrizione degli atti e documenti indicati nel codice civile

  • d.l. n. 104 del 2013, art. 26, comma 1, conv. in l. n. 128 del 2013

    ha ridisegnato il regime, prevedendo per gli atti traslativi l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa

Massime di principio

  • Le disposizioni agevolative fiscali sono norme eccezionali e derogatorie: il loro ambito applicativo non può essere esteso oltre il dato letterale, salvo che ciò sia imposto dalla ratio del beneficio.
  • Quando la legge fiscale collega un'esenzione agli atti e alle formalità "direttamente conseguenti" a un atto principale, restano esclusi gli adempimenti che, pur occasionati da quell'atto, sono sorretti da un autonomo presupposto impositivo.
  • L'accettazione tacita di eredità è un negozio giuridico distinto dall'atto dispositivo cui accede; la sua trascrizione immobiliare è una formalità autonoma, produttiva di effetti propri, e non meramente accessoria all'atto di compravendita.
  • Ai fini della trascrizione dell'accettazione tacita, il presupposto d'imposta si correla alla formalità della trascrizione stessa, non all'atto traslativo principale che ne costituisce il contesto fattuale.
  • In presenza di un orientamento di legittimità sopravvenuto e consolidato sulla questione, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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