Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23901/2024 del 05/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di lavoro a progetto stipulato tra un ente pubblico territoriale e un lavoratore. La corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l'ente a pagare il compenso per l'attività svolta nel mese di luglio 2015 e nei primi giorni di agosto 2015, oltre a un importo risarcitorio pari a quanto il lavoratore avrebbe percepito sino al 9.8.2016, ritenendo illegittima la clausola contrattuale che subordinava il pagamento alla erogazione di finanziamenti regionali e reputando ingiustificata la sospensione unilaterale del rapporto; aveva invece escluso ogni ulteriore somma dopo la legittima risoluzione del rapporto per intervenuta revoca dei finanziamenti. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto, sulla sospensione dell'obbligazione e sul rapporto di lavoro a progetto, oltre che delle regole di contabilità pubblica, sostenendo che la corte d'appello avesse erroneamente interpretato il contratto e trascurato che mancavano impegni di spesa e che il rapporto non fosse subordinato; (2) motivazione contraddittoria o apparente per avere la sentenza trattato in modo diverso sospensione e risoluzione; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il venir meno delle risorse regionali, comune presupposto sia della sospensione sia della risoluzione; (4) violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. per avere riconosciuto il pagamento del luglio 2015 che, secondo la ricorrente, non sarebbe stato richiesto. Il lavoratore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, lamentando che la corte territoriale avesse limitato il risarcimento fino al 9.8.2016 invece che fino alla successiva comunicazione di risoluzione del rapporto, avvenuta in data successiva secondo la sua prospettazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi del ricorso principale perché le censure miravano in sostanza a ottenere una diversa interpretazione del contratto, attività riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione inesistente o logicamente incoerente; nel caso concreto la corte d'appello aveva motivato in modo sufficiente e coerente, distinguendo tra la sospensione del rapporto, priva di base contrattuale valida, e la successiva risoluzione, intervenuta solo quando era stata deliberata la revoca del finanziamento regionale. Il quarto motivo del ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché l'omessa pronuncia avrebbe dovuto essere dedotta come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo. È stato rigettato anche il ricorso incidentale, poiché anch'esso si risolveva nella richiesta di una diversa lettura del contratto sull'evento risolutivo, questione di merito insindacabile in cassazione. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come canone di interpretazione contrattuale; la Corte ribadisce che la sua violazione è denunciabile solo indicando specificamente l'errore interpretativo e non contrapponendo una diversa lettura del testo.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato come canone sistematico di interpretazione del contratto; la Corte ne limita il sindacato di legittimità alla verifica del rispetto dei criteri ermeneutici.

  • art. 1341 c.c.

    Citato nel ricorso principale, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi; la Corte non ravvisa ragioni per discostarsi dall'interpretazione del giudice di merito.

  • art. 1256 c.c.

    Invocato dalla ricorrente principale in relazione alla sospensione del rapporto e all'impossibilità della prestazione; la Corte non accoglie la censura perché si fonda su una diversa lettura del contratto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel ricorso principale in tema di responsabilità per inadempimento; la Corte non ne fa applicazione diretta, ritenendo corretta la valutazione di merito sulla sospensione non giustificata.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di buona fede nell'esecuzione del contratto; la Corte conferma la decisione di merito che escludeva la legittimità della sospensione unilaterale.

  • art. 1176 c.c.

    Citato nel ricorso principale; non assume autonoma decisività nella motivazione di rigetto.

  • art. 1358 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente principale; la Corte non accoglie la tesi difensiva che ne faceva discendere effetti diversi sulla sospensione del rapporto.

  • artt. 63 e 69 del D.Lgs. n. 276/2003

    Citati in relazione al contratto a progetto; la Corte considera infondata la doglianza che mirava a sovvertire l'interpretazione del contratto adottata dalla corte territoriale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare un nuovo giudizio di merito sulla lettura del contratto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'omessa pronuncia deve essere fatta valere come error in procedendo specificamente dedotto ai sensi di questo numero, e non come violazione di legge sostanziale o omesso esame di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte esclude il vizio di omesso esame del fatto decisivo perché la motivazione della sentenza di merito è ritenuta sufficiente e coerente.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia su una pretesa di pagamento; la Corte afferma che tale vizio avrebbe dovuto essere dedotto nei termini processuali corretti.

  • art. 113 c.p.c.

    Citato insieme all'art. 112 c.p.c. senza incidere sull'esito, poiché la doglianza era costruita in modo processualmente non corretto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio ai precedenti conformi della Corte su analoga vicenda.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il quantum dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente, apparente o logicamente incoerente.
  • La parte che impugna l'interpretazione contrattuale non può limitarsi a proporre una lettura alternativa e più favorevole: deve indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo.
  • Quando il testo negoziale consente più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra esse non è sindacabile in cassazione solo perché la parte ne preferisce un'altra.
  • Il vizio di omessa pronuncia deve essere dedotto come error in procedendo ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c.; non può essere surrettiziamente veicolato come violazione di legge sostanziale o come omesso esame di fatto decisivo.
  • Una clausola che subordini il pagamento della prestazione a un evento esterno può essere ritenuta inefficace o non opponibile se, secondo l'interpretazione del giudice di merito, non giustifica retroattivamente la sospensione del rapporto e opera solo per il futuro.
  • La motivazione è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; se la sentenza distingue tra sospensione e risoluzione e spiega le ragioni temporali degli effetti, il vizio non sussiste.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLavoro a termine
RamiProcesso civileLavoroContratti
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.