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Ordinanza

Ordinanza n. 421/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento quanto al ricorso n. 63 del 2020: - per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di questo Tribunale Amministrativo n. 347 del 19 maggio 2020, con la quale è stata accertata l'illegittimità del silenzio serbato dal comune di Bagnara Calabra sulla diffida ad esso notificata dalla ricorrente il 14 ottobre 2019; quanto al ricorso n. 541 del 2024: per l'accertamento: - dell’illegittimità del silenzio inadempimento mantenuto dal Comune di Bagnara Calabra sull’atto stragiudiziale di diffida e messa in mora del 13 luglio 2024 con il quale la ricorrente ha invitato e diffidato l’Amministrazione, l’U.O.C. 4 Edilizia Privata e Gestione del Territorio del Comune di Bagnara Calabra ed il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Bagnara Calabra ad adottare i provvedimenti amministrativi ritenuti necessari ed indispensabili al fine di ripristinare la legalità violata mediante l’avvio e conclusione del procedimento repressivo degli abusi ivi segnalati con il conseguente esercizio dei poteri sanzionatori non solo ripristinatori ma anche repressivi degli abusi edilizi.

Giustizia amministrativa202400541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza nella fase esecutiva dei ricorsi riuniti relativi all'esecuzione del giudicato e al silenzio-inadempimento sull'obbligo di reprimere abusi edilizi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza che aveva accertato l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune su una diffida del 14 ottobre 2019, nonché un ricorso contro il successivo silenzio-inadempimento formatosi sulla diffida del 13 luglio 2024, con cui era stato chiesto l'avvio e la conclusione dei procedimenti repressivi relativi ad abusi edilizi su un edificio. Nella fase esecutiva il Tribunale aveva conferito incarichi a un Commissario ad acta e a un Verificatore, quest'ultimo con il compito di accertare l'eventuale incidenza degli abusi sulla staticità e sicurezza dell'edificio. Il Verificatore ha chiesto una proroga per completare l'analisi dei risultati delle indagini tecniche affidate a un ausiliario, nonché la convalida ex post del relativo preventivo. Il Commissario e il Verificatore hanno poi chiesto congiuntamente un'ulteriore proroga, rappresentando che gli esiti della verificazione condizionano le determinazioni necessarie alla messa in sicurezza e alla riduzione in pristino. Il Tribunale ha rilevato, tuttavia, che alcuni adempimenti previsti dalla sentenza n. 771/2024 non erano condizionati dalla verificazione e avrebbero dovuto essere già eseguiti: definizione espressa e motivata della SCIA in sanatoria relativa a opere sanzionate con ordinanza di demolizione; verifica della rilevanza urbanistico-edilizia di ulteriori difformità risultanti dalla CTU e, se necessario, esercizio del potere sanzionatorio; rettifica delle note di trascrizione del provvedimento acquisitivo al patrimonio comunale; verifica dell'esecuzione delle demolizioni e, in caso negativo, adozione degli atti necessari alla riduzione in pristino.

La decisione

Il Tribunale non ha definito nel merito le domande, ma ha disposto la proroga dei termini per l'incarico del Commissario ad acta e del Verificatore per ulteriori 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Ha imposto al Commissario, entro 30 giorni dalla comunicazione, il deposito di una relazione documentata sull'attività svolta in attuazione degli specifici adempimenti previsti dalla sentenza n. 771/2024, oppure sulle ragioni documentate dell'eventuale rinvio all'esito della verificazione. Il Collegio ha ritenuto che gli esiti della verificazione potessero condizionare le decisioni relative alla messa in sicurezza, al consolidamento e alla rimessione in pristino dell'edificio, ma ha escluso che potessero giustificare il differimento degli ulteriori adempimenti indicati, salvo motivate ragioni ostative o controindicazioni tecniche. Ha inoltre convalidato ex post l'incarico conferito all'ausiliario tecnico e il relativo preventivo, ritenuto congruo, e ha fissato una nuova camera di consiglio per il prosieguo della fase esecutiva.

Norme richiamate

  • art. 31 c.p.a.

    La controversia riguarda l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    La fase relativa al ricorso n. 63/2020 è volta all'esecuzione del giudicato mediante l'intervento e il controllo sull'attività del Commissario ad acta.

  • d.P.R. 380/2001

    Il Commissario ad acta deve esercitare, ove ne ricorrano i presupposti, i poteri amministrativi di accertamento e repressione degli abusi edilizi.

Massime di principio

  • Nella fase di ottemperanza, quando il giudicato impone una pluralità di adempimenti amministrativi, l'eventuale pendenza di una verificazione tecnica può giustificare il differimento soltanto degli adempimenti effettivamente condizionati dai suoi esiti; gli adempimenti autonomi devono essere eseguiti senza attendere la conclusione della verificazione, salvo motivate ragioni ostative o specifiche controindicazioni tecniche.
  • Il Commissario ad acta deve rendere conto dell'attuazione del giudicato mediante una relazione documentata, indicando sia le attività compiute sia le ragioni concrete e documentate dell'eventuale mancata o differita esecuzione degli adempimenti prescritti.
  • L'esecuzione di un giudicato che accerta l'illegittimità del silenzio su una diffida relativa ad abusi edilizi comprende l'adozione degli ordinari provvedimenti necessari all'accertamento, alla repressione e all'eliminazione degli abusi, nonché alla tutela della stabilità e sicurezza dell'edificio quando tali profili siano rilevanti.
  • Nella fase esecutiva il giudice amministrativo può prorogare i termini assegnati al Commissario ad acta e al Verificatore quando gli accertamenti tecnici siano ancora necessari per il completamento del mandato, mantenendo tuttavia il controllo sull'effettivo e tempestivo svolgimento degli adempimenti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioGiudizio di ottemperanzaTermini del procedimento e silenzio
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivo

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