Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2256/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Consiglio Superiore della Magistratura del 12.2.2024 prot. -OMISSIS-/2024, con cui si è deliberata “la non conferma del dott. -OMISSIS- nell’esercizio delle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, con decorrenza al 13.11.2019” e si è ulteriormente disposto l’invio della delibera al Ministero della Giustizia per i provvedimenti di competenza; degli atti connessi, presupposti e conseguenziali, tra i quali: le ordinanze della Sezione disciplinare n. -OMISSIS- e gli atti relativi alle procedure pendenti presso la Prima Commissione; la sentenza della sezione disciplinare n. -OMISSIS-; la delibera del 25 ottobre 2023 dell’Adunanza plenaria; il parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Catanzaro reso nella seduta del 15.4.2021; il verbale n. -OMISSIS-del 28.3.2023 della V Commissione del CSM; l’atto del 30.3.2023 prot. -OMISSIS- del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 13.4.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 18.4.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 4.5.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 16.5.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 18.5.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 23.10.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 16.10.2023 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- dell’11.1.2024 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 16.1.2024 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 29.1.2024 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 10.11.2020 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 16.11.2020 della V Commissione del CSM; il verbale n. 2498 del 10.2.2022; il verbale n. -OMISSIS- del 17.5.2022 della V Commissione del CSM; il verbale n. -OMISSIS- del 4.7.2022 della V Commissione del CSM; la precedente proposta di non conferma successivamente nuovamente riportata in Commissione nella seduta del Plenum del 25.10.2023; la delibera del CSM del 16.6.2021.

Giustizia amministrativa202404336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM di non conferma nell'esercizio delle funzioni direttive di Procuratore della Repubblica, con decorrenza dal 13 novembre 2019

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (magistrato dirigente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la delibera del CSM che aveva negato la conferma quadriennale nelle funzioni direttive, contestando anche gli atti presupposti e connessi. Il primo motivo deduceva la violazione degli artt. 87-bis e 88 del d.lgs. 160/2006, dell'art. 3 della l. 241/1990, l'errata valutazione dei fatti, illogicità, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, sproporzione e lesione del diritto di difesa, sostenendo che la procedura avrebbe dovuto essere sospesa in attesa della definizione dei procedimenti penale e disciplinare aventi a oggetto i medesimi fatti. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 71, 72 e 87 del d.lgs. 160/2006, degli artt. 3, 21-septies e 21-octies della l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, irragionevolezza e sproporzione. Il ricorrente sosteneva che il CSM avesse illegittimamente fondato la valutazione di conferma su fatti oggetto di procedimenti penale e disciplinare, trascurando il parere favorevole del Procuratore Generale, il contenuto difensivo e gli elementi favorevoli acquisiti. Contestava, in particolare, l'attribuzione della consapevole partecipazione all'inserimento di un'annotazione di polizia giudiziaria retrodatata e ideologicamente falsa, nonché l'accusa di avere screditato magistrati e appartenenti alla polizia giudiziaria della DDA di Catanzaro. Il terzo motivo deduceva il difetto di motivazione, per non avere il CSM spiegato le ragioni del dissenso dal parere favorevole del Procuratore Generale e del mancato accoglimento delle deduzioni difensive. Il quarto motivo deduceva la violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, proporzionalità, ragionevolezza ed equità amministrativa, nonché dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lamentando l'ingiustizia e l'abnormità della decisione. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre richiamato una successiva sentenza penale assolutoria, intervenuta nel 2025, relativa alla contestata falsificazione dell'annotazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la delibera di non conferma, imponendo al CSM di rinnovare il procedimento di conferma ora per allora alla luce della sentenza. Il primo motivo è stato respinto: l'art. 87-bis del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria, introdotto con modifiche del 2021, non era applicabile perché riguardava i magistrati che avevano maturato il quadriennio dal 1° ottobre 2021, mentre il ricorrente lo aveva maturato il 13 novembre 2019. Sono stati invece accolti congiuntamente gli altri motivi. Il giudice ha riconosciuto che il sindacato sugli atti del CSM resta circoscritto alla corretta ricostruzione dei fatti, alla congruenza dei presupposti, alla logicità della motivazione e al nesso consequenziale tra presupposti e conclusioni, senza sostituire la propria valutazione a quella dell'organo consiliare. Ha tuttavia ritenuto che, nel caso concreto, l'istruttoria e la motivazione fossero divenute incerte e non adeguatamente fondate. La valutazione di conferma può considerare l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio del magistrato, anche sulla base di fatti concreti e verificati, e non è subordinata alla previa definizione dei procedimenti penale o disciplinare. Tuttavia, il CSM aveva attribuito rilievo decisivo alla presunta consapevole partecipazione del ricorrente alla falsificazione di un'annotazione di polizia giudiziaria. La successiva sentenza penale del Tribunale di Salerno aveva assolto il ricorrente, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per insufficienza della prova, evidenziando che non era stata dimostrata la sua consapevole partecipazione alla falsificazione o alla retrodatazione dell'atto. Secondo il TAR, tale pronuncia aveva ridimensionato l'impatto dell'episodio, che costituiva il profilo dirimente della mancata conferma. Anche l'ulteriore contestazione relativa al tentativo di screditare colleghi e appartenenti alla DDA è stata ritenuta generica e non sorretta dalla dimostrazione di specifiche ripercussioni professionali. Il giudice ha inoltre rilevato che il parere del Procuratore Generale aveva descritto genericamente la vicenda senza fornire un adeguato apprezzamento della sua rilevanza ai fini della conferma, contribuendo all'incertezza del quadro istruttorio. La legittimità dell'atto deve essere valutata, in linea generale, al momento della sua adozione; tuttavia, nella riedizione del procedimento il CSM dovrà tenere conto delle statuizioni contenute nella sentenza. Le spese sono state compensate per la particolare complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • artt. 45 e 46 d.lgs. 160/2006

    Le funzioni direttive e semidirettive hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni; allo spirare del quadriennio il magistrato può essere confermato per una sola volta per un ulteriore quadriennio a seguito di valutazione positiva del CSM.

    La conferma costituisce una nuova valutazione amministrativa sull'attività svolta nel primo quadriennio ed è distinta dal conferimento originario dell'incarico.

  • artt. 71 e 72 del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Oggetto della valutazione in sede di conferma [...] è la capacità organizzativa, di programmazione e di gestione dell'ufficio [...] nonché l'attività giudiziaria espletata dal magistrato.

    La procedura di conferma riguarda capacità organizzativa, programmazione, gestione, risultati, attività giudiziaria, competenza tecnica, autorevolezza culturale e indipendenza da impropri condizionamenti, oltre ai prerequisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

  • art. 87-bis del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria

    Nel caso di pendenza di un procedimento disciplinare o di un procedimento penale la Commissione può proporre al plenum di sospendere la procedura laddove la valutazione relativa alla conferma [...] dipenda esclusivamente dall'accertamento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare o del procedimento penale.

    La disciplina sulla sospensione introdotta nel 2021 non si applica ai procedimenti di conferma relativi a magistrati che avevano maturato il quadriennio prima del 1° ottobre 2021.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione deve rendere comprensibili la ricostruzione dei fatti, i presupposti e il percorso logico che collega gli elementi istruttori alla decisione di non conferma.

  • art. 11, comma 2, d.lgs. 160/2006

    I parametri legislativi di valutazione della professionalità non impediscono al CSM di considerare, in ragione della sua funzione costituzionale di autogoverno, prerequisiti ulteriori e consustanziali all'esercizio della funzione giudiziaria, quali indipendenza, imparzialità ed equilibrio.

  • art. 105 Cost.

    La funzione costituzionale del CSM quale organo di autogoverno della magistratura giustifica la valutazione di profili essenziali per il corretto esercizio della funzione giudiziaria.

  • art. 653 c.p.p.

    La sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso; la sentenza irrevocabile di condanna ha analoga efficacia quanto alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla riferibilità all'imputato.

    La norma disciplina l'efficacia della sentenza penale irrevocabile nel giudizio disciplinare; la pronuncia è richiamata per distinguere il piano penale-disciplinare da quello della conferma amministrativa.

  • art. 530, comma 2, c.p.p.

    La sentenza penale richiamata ha assolto il ricorrente per insufficienza della prova, circostanza ritenuta dal TAR idonea a ridimensionare il rilievo decisivo attribuito dal CSM alla presunta falsificazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • La procedura di conferma quadriennale degli incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati è autonoma rispetto ai procedimenti penali e disciplinari: non sussiste un vincolo generale di pregiudizialità, sicché il CSM può valutare fatti oggetto di tali procedimenti, purché la valutazione amministrativa sia adeguatamente istruita e motivata secondo i propri parametri.
  • Nella procedura di conferma il CSM può considerare, oltre ai parametri legislativi di professionalità, i prerequisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio, in quanto condizioni imprescindibili per il corretto esercizio della funzione giudiziaria. L'equilibrio può essere desunto anche da un singolo episodio, purché concreto, obiettivo, verificato e sintomatico di un più generale contegno rilevante per le funzioni esercitate.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle deliberazioni del CSM non consente al giudice amministrativo di sostituire la propria valutazione a quella dell'organo consiliare, ma comprende il controllo sulla fedele ricostruzione dei fatti, sulla congruenza dei presupposti, sulla logicità della motivazione e sul nesso consequenziale tra gli elementi istruttori e la decisione.
  • Quando la non conferma è fondata in modo dirimente su una condotta penalmente contestata, una successiva pronuncia assolutoria che escluda o renda insufficiente la prova della partecipazione dell'interessato alla condotta deve essere adeguatamente considerata nella riedizione della valutazione amministrativa e può rendere illegittima una motivazione originariamente costruita su un quadro istruttorio divenuto incerto.
  • Il dissenso dal parere favorevole dell'organo consultivo e il mancato accoglimento delle deduzioni difensive devono essere spiegati con una motivazione idonea a rendere ricostruibile il percorso logico seguito dall'amministrazione, soprattutto quando la decisione negativa si fonda su fatti controversi e su procedimenti ancora pendenti.
  • Laddove il giudice annulli la non conferma di un incarico direttivo per carenza o incertezza dell'istruttoria e della motivazione, l'effetto conformativo consiste nella rinnovazione del procedimento di conferma ora per allora, nel rispetto delle statuizioni contenute nella sentenza.

Come è indicizzato

MaterieDirigenza e incarichiMotivazione del provvedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.