Sentenza n. 359/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nota n. Prot-2026-0067673 del 9 febbraio 2026 mediante la quale Regione Liguria ha comunicato di aver aggiudicato, per conto dell’Università degli Studi di Genova, la procedura indetta per l affidamento dei lavori per la realizzazione del lotto A – aule, dipartimenti e park -2, della nuova scuola politecnica in Erzelli, adottando metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture e di rendere disponibile l’offerta tecnica del RTI Strabag nella versione oscurata così come presentata dal concorrente; della nota n. Prot.-2026-0068124 del 9 febbraio 2026 mediante la quale Regione Liguria ha comunicato ai sensi dell’art. 36, co. 2 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di mettere reciprocamente a disposizione le offerte dei soggetti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, che il RTI Strabag ha presentato, in sede di offerta, le dichiarazioni di cui di cui all’articolo 29 del disciplinare di gara e che pertanto l’offerta dello stesso viene ostesa nella versione oscurata; del decreto del Direttore Generale Centrale Organizzazione della Regione Liguria n. 866 del 6 febbraio 2026, recante l’aggiudicazione della predetta procedura; del disciplinare di gara e della lex specialis nelle parti in esposizione. Nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’accesso integrale, senza oscuramenti, ai documenti relativi all’offerta dell’aggiudicataria e della documentazione ad essa connessa, e per la condanna della Stazione Appaltante all’ostensione integrale dell’offerta dell’aggiudicataria e della documentazione ad essa connessa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 9 marzo 2026, per l’annullamento dei provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara e comunicazioni con cui è stata resa disponibile in forma oscurata l’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con diniego di ostensione integrale
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dalla Regione Liguria, per conto dell’Università degli Studi di Genova, per l’affidamento dei lavori di realizzazione del lotto A della nuova scuola politecnica in Erzelli. Dopo l’aggiudicazione al raggruppamento capeggiato dall’impresa controinteressata, l’amministrazione ha comunicato ai primi cinque classificati le offerte degli altri concorrenti, mettendo a disposizione quella dell’aggiudicataria in versione oscurata sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del disciplinare di gara. La ricorrente ha dedotto, con il ricorso introduttivo, carenza di istruttoria e motivazione, violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023 per mancata considerazione delle esigenze difensive, nonché omessa ostensione della documentazione amministrativa ed economica, della documentazione prodotta in sede di soccorso istruttorio, della relativa corrispondenza, della documentazione comprovante i requisiti e della richiesta di oscuramento. Con motivi aggiunti ha dedotto la genericità della richiesta di oscuramento, la violazione delle modalità previste dal disciplinare e dagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, la genericità e ripetitività delle ragioni addotte e l’inammissibilità di motivazioni postume. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale subordinato, lamentando a sua volta la mancata ostensione di parti della propria offerta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha accolto il primo motivo, rilevando che la richiesta di oscuramento della controinteressata era sufficientemente circostanziata nell’individuazione delle parti da sottrarre all’accesso, ma che la stazione appaltante si era limitata a recepirla passivamente, senza verificare e motivare l’effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali. L’amministrazione dovrà quindi riesaminare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, verificando puntualmente le ragioni di segretezza. Il secondo motivo è stato respinto: le esigenze difensive della concorrente non potevano essere valutate nella fase iniziale relativa all’istanza di oscuramento, perché allora non erano ancora rappresentate; esse dovranno essere esaminate nella nuova fase procedimentale, qualora la ricorrente presenti una specifica istanza di accesso difensivo. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il rito speciale dell’art. 36, commi 4 e 7, del d.lgs. n. 36/2023 riguarda le parti oscurate ai sensi dell’art. 35, comma 4, mentre l’omessa ostensione di ulteriore documentazione richiede una previa istanza di accesso e deve essere fatta valere mediante il procedimento ordinario di accesso e il rito ex art. 116 c.p.a. I motivi aggiunti sono rimasti assorbiti dall’annullamento dell’atto, con osservazioni ulteriori sulla sufficiente determinatezza dell’istanza di oscuramento e sulla non necessità, secondo il giudice, di veicolarla necessariamente mediante dichiarazione sostitutiva ex d.P.R. n. 445/2000. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile perché subordinato all’accoglimento del terzo motivo. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 36/2023
La limitazione dell’accesso per segreti tecnici o commerciali richiede l’individuazione delle parti dell’offerta che contengono tali segreti e una motivata e comprovata dichiarazione; la stazione appaltante deve verificarne effettivamente la sussistenza.
art. 36 d.lgs. 36/2023
art. 36, co. 2; art. 36, co. 4 e 7
Il rito speciale riguarda le parti oscurate ai sensi dell’art. 35, comma 4. Per l’omessa ostensione di ulteriore documentazione di gara trova applicazione l’ordinario procedimento di accesso e il rito ex art. 116 c.p.a.
art. 116 c.p.a.
È il rito applicabile alle ulteriori esigenze di accesso non riconducibili alle parti oscurate nell’ambito del rito speciale previsto dal codice dei contratti pubblici; presuppone una previa istanza di accesso.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
La questione relativa alla forma della richiesta di oscuramento è stata ritenuta assorbita; il Collegio ha comunque osservato che gli elementi rappresentati nell’istanza mal si prestano a essere necessariamente veicolati mediante dichiarazione sostitutiva.
art. 98 d.lgs. 30/2005
La nozione di segreto tecnico o commerciale richiede caratteri oggettivi di segretezza e non comprende ogni elemento di originalità dell’offerta; rilevano elaborazioni specialistiche suscettibili di applicazione in una serie indeterminata di appalti e idonee a differenziare il valore dell’offerta.
Massime di principio
- L’opposizione all’accesso per segreti tecnici o commerciali non può essere generica: il concorrente deve individuare puntualmente le singole parti dell’offerta da oscurare e fornire una motivazione comprovata circa la loro effettiva natura riservata.
- La stazione appaltante non può recepire passivamente la richiesta di oscuramento, ma deve verificare e motivare autonomamente l’effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali e la loro rilevanza ai fini della limitazione dell’accesso.
- Ai fini dell’oscuramento non è sufficiente qualificare le informazioni come know-how. Occorre una specifica informazione suscettibile di sfruttamento economico, idonea ad assicurare un vantaggio concorrenziale e dotata di effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva; in mancanza, prevale la trasparenza della gara.
- Non ogni elemento originale dell’offerta integra un segreto tecnico o commerciale: la tutela riguarda elaborazioni e studi specialistici, applicabili a una serie indeterminata di appalti, capaci di differenziare il valore della prestazione e la cui divulgazione possa arrecare un concreto pregiudizio concorrenziale.
- Il rito speciale previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 riguarda le parti dell’offerta oscurate ai sensi dell’art. 35, comma 4. L’omessa ostensione di ulteriore documentazione di gara deve essere fatta valere mediante il procedimento ordinario di accesso, previa istanza, e il rito ex art. 116 c.p.a.
- Le esigenze di accesso difensivo del concorrente devono essere specificamente rappresentate nella fase procedimentale di riesame dell’oscuramento e valutate con riferimento alle singole parti dell’offerta per le quali l’ostensione è richiesta.
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