Cassazione Penale, Ordinanza n. 19167/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistente l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per il reato ascritto. Dal tenore dell'ordinanza risulta che il ricorso non conteneva censure specifiche sulla motivazione di merito, ma solo doglianze in fatto, congetturali e generiche, ritenute inidonee a scalfire la decisione impugnata. La Corte di cassazione ha rilevato che la sentenza di merito aveva già affrontato la responsabilità con argomentazioni non manifestamente illogiche e prive di vizi giuridici.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente inammissibile non si applica solo quando risulti che egli abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva in mere contestazioni in fatto, generiche o congetturali, prive di specifica critica alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere sollecitata a una rivalutazione del merito quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica, non manifestamente illogica e immune da vizi giuridici.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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