Ordinanza n. 81/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare, - della nota prot. -OMISSIS- del 30.10.2025 con cui il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (DISAI DG PEMAC PEMAC IV), ha comunicato l’archiviazione dell’istanza, presentata dalla Società ricorrente proprietaria del motopeschereccio “-OMISSIS-” (n.-OMISSIS-), relativa al contributo di arresto definitivo dell’attività di pesca di cui al decreto direttoriale -OMISSIS- del 17.07.2024; - di ogni altro atto a questo presupposto, connesso e/o conseguenziale ed in particolare, ove occorra, della precedente nota prot. -OMISSIS- del 04.08.2025 con cui il medesimo Ministero, con riferimento alla prefata istanza aveva comunicato alla ricorrente l’avviso di avvio del procedimento di archiviazione, ex art. 10-bis L. 241/1990,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ministeriale di archiviazione dell’istanza di contributo per l’arresto definitivo dell’attività di pesca, preceduta da avviso di avvio del procedimento di archiviazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la nota ministeriale che ha disposto l’archiviazione della domanda di contributo previsto per l’arresto definitivo dell’attività di pesca, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La ricorrente ha contestato, secondo quanto emerge dall’ordinanza, l’applicazione del requisito relativo allo svolgimento dell’attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all’anno nei due anni civili precedenti la presentazione della domanda. A sostegno della propria posizione ha invocato la media delle giornate di pesca nel biennio e la circostanza della sostituzione del motore del motopeschereccio nell’anno 2022, prospettandola quale elemento idoneo a giustificare il mancato raggiungimento della soglia annuale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo, sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso non presentasse significativi elementi di fondatezza. Il Collegio ha ritenuto corretta l’applicazione, da parte del Ministero, dell’articolo 2 del decreto direttoriale relativo agli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’arresto definitivo dell’attività. Tale disposizione richiede che la nave abbia svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all’anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la domanda. Poiché il motopeschereccio aveva operato per soli 79 giorni nel 2022, non è stata ritenuta rilevante la media delle giornate di pesca nel biennio, non prevista dalla disciplina come criterio di calcolo. Neppure la sostituzione del motore è stata considerata, allo stato, riconducibile alla forza maggiore o oggettivamente impeditiva del completamento degli ulteriori 11 giorni necessari. Il requisito dei 90 giorni è stato qualificato come presupposto richiesto a pena di inammissibilità della domanda e come criterio minimo di accesso al premio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla relativa domanda il TAR ha svolto una delibazione sommaria del fumus e ha respinto l’istanza.
art. 10-bis l. 241/1990
avviso di avvio del procedimento di archiviazione
Richiamato in relazione alla precedente comunicazione ministeriale con cui la società era stata informata dell’avvio del procedimento di archiviazione.
art. 2 del decreto direttoriale MASAF del 17 luglio 2024
la nave da pesca deve aver svolto attivita' di pesca in mare per almeno novanta giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno
Prevede, tra i requisiti per ottenere l’indennizzo, il raggiungimento di almeno 90 giorni di attività di pesca in mare per ciascun anno dei due anni civili precedenti la domanda; il requisito non può essere sostituito dal calcolo della media biennale.
art. 5, comma 1, lett. a), del decreto direttoriale MASAF del 17 luglio 2024
Individua il requisito dei 90 giorni quale criterio minimo per l’accesso al premio.
art. 20 del regolamento (UE) 2021/1139
È indicato quale base normativa dell’intervento di sostegno relativo all’arresto definitivo dell’attività di pesca.
Massime di principio
- Quando una disciplina di finanziamento richiede che un’attività sia stata svolta per un numero minimo di giorni in ciascuno degli anni di riferimento, il requisito deve essere verificato annualmente e non può essere sostituito dalla media delle giornate complessivamente svolte nel biennio, salvo diversa previsione normativa.
- Il mancato raggiungimento della soglia minima di attività prevista dal bando o dal decreto attuativo costituisce causa di inammissibilità della domanda quando la disciplina qualifica tale soglia come presupposto di accesso al contributo o premio.
- La sostituzione del motore di un’imbarcazione non integra automaticamente un’ipotesi di forza maggiore idonea a derogare ai requisiti di accesso a un contributo; occorre verificare in concreto sia la riconducibilità dell’evento alla fattispecie derogatoria sia la sua effettiva idoneità impeditiva rispetto al conseguimento della soglia richiesta.
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