Tribunale, Ordinanza T-194/20
Rectification order of 3 February 2023. — JF v EUCAP Somalia. — Rectification. — Case T-194/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha adottato un’ordinanza di rettifica relativa alla sentenza del 13 luglio 2022 nella causa JF/EUCAP Somalia. La correzione riguarda un evidente errore redazionale nel paragrafo 119 della versione linguistica del procedimento. Il Tribunale ha sostituito un’espressione erronea con la formulazione corretta sul principio di non discriminazione per nazionalità.
rettifica di errore materiale in una sentenza del Tribunale relativa alla non discriminazione per nazionalità in una controversia con EUCAP Somalia
La questione giuridica
Se fosse necessario correggere un’inesattezza manifesta contenuta nel paragrafo 119 della sentenza del 13 luglio 2022, sostituendo il riferimento alla "discrimination on grounds of nationality" con quello alla "non-discrimination on grounds of nationality".
Principio di diritto
Il Tribunale può rettificare d’ufficio o su istanza un errore materiale evidente nella propria sentenza ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura; nel caso di specie ha corretto il paragrafo 119 chiarendo che, adottando gli atti controversi, il capo missione non ha violato il principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità.
Norme richiamate
- Articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Rettifica di errore materiale nella causa JF / EUCAP Somalia
Si tratta di un’ordinanza del Tribunale, Sezione settima in composizione ampliata, adottata il 3 febbraio 2023 nel procedimento T-194/20. L’ordinanza interviene sulla sentenza pronunciata il 13 luglio 2022 nella controversia tra JF ed EUCAP Somalia, limitandosi a correggere un’inesattezza manifesta nella versione linguistica del procedimento.
Contesto processuale
Il Tribunale rileva che, ai sensi dell’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura, è necessario rettificare un errore evidente contenuto nel paragrafo 119 della sentenza precedente. La rettifica riguarda esclusivamente la formulazione testuale di quel passaggio e non modifica la sostanza della decisione già resa.
Errore corretto
Nel paragrafo 119, la formulazione originaria indicava che il capo missione non aveva infranto il principio di "discrimination on grounds of nationality". Il Tribunale dispone che tale espressione debba essere letta come:
- "In view of the foregoing, in adopting the contested acts, the Head of Mission did not infringe the principle of non-discrimination on grounds of nationality".
Norma applicata e portata della rettifica
La base giuridica della correzione è l’articolo 164, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, che consente di emendare errori materiali o evidenti. La rettifica ha quindi natura meramente formale e serve a rendere il testo conforme all’effettiva intenzione della Corte nel decidere la causa.
Dispositivo
Il Tribunale ordina la sostituzione della frase errata nel paragrafo 119 della sentenza nella versione linguistica del caso. La decisione conferma, in termini sostanziali, che nell’adozione degli atti contestati il capo missione non ha violato il principio di non discriminazione fondata sulla nazionalità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 2 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-649/20
- Sentenza · 2 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-208/21
- Sentenza · 2 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-372/21
- Sentenza · 2 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-676/21
- Sentenza · 2 feb 2023Corte di giustizia, Sentenza C-806/21
- Sentenza · 2 feb 2023Tribunale, Ordinanza T-706/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →