Sentenza n. 1451/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento dell'atto prot. n. 17235 del 27 ottobre 2025, trasmesso a Iliad Italia S.p.A. il 27 ottobre 2025 dall'indirizzo pec suap.sa@certpec.camcom.it, con cui il Comune di Positano ha adottato la determina di conclusione negativa della conferenza di servizi “con il conseguente rigetto” dell'istanza presentata da Iliad Italia S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base; - dell'atto prot. n. MIC/MIC/_SABAP-SA_U010/07/08/2025/0019214-P del 7 agosto 2025, con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino ha espresso parere contrario all'installazione; - del verbale n. 38/2025 della seduta del 24 luglio 2025, in cui la Commissione per la tutela del paesaggio del Comune di Positano ha espresso parere contrario al rilascio dell'autorizzazione, allegato alla comunicazione di indizione della conferenza; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compresa - ove occorrer possa - la comunicazione del SUAP del Comune di Positano prot. n. REP_PROV_SA/SASUPRO/ 0125813 del 27 ottobre 2025, allegata alla pec del 27 ottobre 2025; in via subordinata, per l'annullamento - dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino - Amalfitana; - di qualsiasi altra disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino - Amalfitana che possa costituire fondamento degli atti impugnati; - dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Positano; - di qualsiasi altra disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Positano che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via ulteriormente subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino - Amalfitana; - di qualsiasi altra disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentino - Amalfitana che possa costituire fondamento degli atti impugnati; - dell'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Positano; - di qualsiasi altra disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Positano che possa costituire fondamento degli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi, con rigetto dell'istanza per la realizzazione di una stazione radio base, unitamente al parere contrario della Soprintendenza e al parere della Commissione locale per il paesaggio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione procedente e autorità paesaggistica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'operatore ha impugnato la determinazione del Comune di conclusione negativa della conferenza di servizi semplificata e asincrona, il parere contrario della Soprintendenza e il parere della Commissione locale per il paesaggio, chiedendo subordinatamente l'annullamento o la disapplicazione delle norme tecniche del Piano urbanistico territoriale della Penisola sorrentino-amalfitana e del Piano regolatore generale comunale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 14-bis, comma 5, e 10-bis l. 241/1990, sostenendo che la determinazione negativa della conferenza, avente valore di preavviso di rigetto, avrebbe dovuto essere seguita da un'ulteriore determinazione finale anche in assenza di osservazioni. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 14-bis, comma 3, l. 241/1990 e del principio del dissenso costruttivo, contestando che l'amministrazione avesse prospettato lo spostamento dell'impianto in un sito diverso, anziché individuare prescrizioni o modifiche riferite al progetto presentato. Con il terzo motivo ha sostenuto che l'impianto, costituito da antenne, parabole, apparati, palo, struttura metallica, opere in cemento e cavi, non avrebbe comportato trasformazioni del suolo vietate dall'art. 17 delle NTA del Piano urbanistico territoriale e dall'art. 7 delle NTA del PRG. Con il quarto motivo ha dedotto l'ulteriore violazione delle medesime norme e, in subordine, la loro illegittimità, sostenendo che le stazioni radio base non sarebbero nuove costruzioni e che l'art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003, assimilando le reti di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria e rendendole compatibili con ogni destinazione funzionale urbanistica, avrebbe dovuto prevalere sulle disposizioni pianificatorie. Con il quinto motivo ha dedotto la violazione degli artt. 43 e 44 d.lgs. 259/2003, difetto di motivazione e illogicità manifesta, contestando le valutazioni paesaggistiche sulla visibilità e sull'impatto dell'impianto e sostenendo che fossero possibili misure di mitigazione. Con il sesto motivo ha dedotto incompetenza ed eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità del parere della Commissione locale per il paesaggio, per avere considerato anche la mancata inclusione dell'impianto nel piano comunale di localizzazione delle stazioni radio base.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, interpretando l'art. 14-bis, comma 5, l. 241/1990 nel senso che la determinazione negativa di conclusione della conferenza di servizi, nei procedimenti a istanza di parte, produce gli effetti del preavviso di rigetto e consente all'interessato di presentare osservazioni; tuttavia, se il privato non presenta osservazioni, l'amministrazione non è tenuta ad adottare un'ulteriore determinazione, poiché manca un'attività partecipativa da esaminare. La determinazione negativa può quindi assumere efficacia definitiva alla scadenza del termine senza osservazioni. Ha respinto il secondo motivo, rilevando che l'art. 14-bis, comma 3, riguarda prescrizioni e misure mitigatrici nell'ambito di una conferenza destinata a concludersi positivamente e non impone, in caso di dissenso non superabile e di esito negativo, l'accettazione di un sito alternativo come modifica del progetto originario. Ha respinto il terzo motivo perché il sito ricade nella zona territoriale 1A del Piano urbanistico territoriale, caratterizzata da tutela dell'ambiente naturale di primo grado, inedificabilità assoluta e divieto di trasformazione del suolo. Le opere progettate, comprese piattaforma e cordoli in cemento, palo, telaio, travi, rastrelliere e cavi, sono state ritenute incompatibili con tali divieti. Il quarto motivo è stato respinto perché le NTA del PRG devono essere interpretate conformemente alla disciplina sovraordinata del Piano urbanistico territoriale. L'assimilazione delle reti di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria, prevista dall'art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003, opera sul piano urbanistico ma non esclude la verifica della compatibilità paesaggistica e ambientale; l'art. 43, comma 5, mantiene ferme le disposizioni di tutela dei beni ambientali e culturali. Non sussiste quindi alcuna antinomia tra il codice delle comunicazioni elettroniche e il vincolo naturalistico-paesaggistico specifico. Ha respinto il quinto motivo, riconoscendo che, in linea generale, le infrastrutture di comunicazione possono essere installate anche in aree vincolate, previa verifica concreta di compatibilità e mediante mitigazioni, ma ritenendo che nel caso specifico la tutela 1A imponesse un'incompatibilità assoluta, tale da escludere prescrizioni o adattamenti progettuali. Ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il sesto motivo, perché la mancata inclusione nel piano comunale di localizzazione non costituiva la ragione determinante del diniego, ma soltanto un elemento richiamato per completezza istruttoria; il rigetto era fondato sull'incompatibilità dell'intervento con la zona 1A e con il vincolo paesaggistico. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 14-bis l. 241/1990
La determinazione di conclusione negativa della conferenza di servizi produce l'effetto del rigetto della domanda e, nei procedimenti a istanza di parte, gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.
La determinazione negativa della conferenza semplificata vale come preavviso di rigetto e consente la presentazione di osservazioni; se l'interessato non le presenta, l'amministrazione non deve adottare un'ulteriore determinazione e l'atto può assumere efficacia definitiva.
art. 10-bis l. 241/1990
eventuale preavviso di rigetto
La funzione partecipativa del preavviso di rigetto è soddisfatta mediante la possibilità di presentare osservazioni; in assenza di osservazioni non è necessaria una successiva fase decisoria.
art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003
Le reti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e sono compatibili con ogni destinazione funzionale prevista dalla pianificazione urbanistica.
La compatibilità con le destinazioni urbanistiche non esclude la verifica della compatibilità concreta con i vincoli paesaggistici e ambientali.
art. 43, comma 5, d.lgs. 259/2003
Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali.
La disciplina favorevole all'installazione delle reti di comunicazione elettronica deve essere coordinata con le disposizioni di tutela ambientale e culturale.
art. 44 d.lgs. 259/2003
La procedura autorizzatoria per gli impianti di comunicazione elettronica non elimina la necessità di rispettare i vincoli paesaggistici applicabili al sito.
art. 17 NTA del Piano urbanistico territoriale della Penisola sorrentino-amalfitana
Per la zona territoriale 1A prevede tutela dell'ambiente naturale di primo grado, inedificabilità e divieto di trasformazioni del suolo e di opere non espressamente previste dal piano.
art. 7 NTA del Piano regolatore generale del Comune di Positano
Deve essere interpretato in conformità alla disciplina sovraordinata del Piano urbanistico territoriale.
Massime di principio
- Nella conferenza di servizi semplificata e asincrona, la determinazione negativa di conclusione della conferenza, nei procedimenti a istanza di parte, svolge la funzione di preavviso di rigetto; se il privato non presenta osservazioni nel termine previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990, l'amministrazione non è tenuta ad adottare un'ulteriore determinazione e l'atto può produrre effetti definitivi.
- L'obbligo di considerare e motivatamente respingere le osservazioni sorge solo quando l'interessato abbia effettivamente partecipato al procedimento presentandole; in assenza di osservazioni, non è necessaria un'ulteriore fase deliberativa priva di oggetto.
- L'art. 14-bis, comma 3, l. 241/1990, relativo a prescrizioni e misure mitigatrici proporzionate, efficaci e sostenibili, opera nel caso di esito positivo della conferenza di servizi e non impone all'amministrazione di trasformare il progetto in uno diverso, collocato su un sito alternativo, quando il progetto originario è oggetto di dissenso non superabile.
- L'assimilazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria e la loro compatibilità con le destinazioni funzionali urbanistiche non prevalgono sui vincoli paesaggistici e ambientali: la localizzazione dell'impianto resta subordinata alla compatibilità concreta con le misure di tutela del sito.
- Quando uno strumento paesaggistico o territoriale prescrive per una specifica zona un regime di inedificabilità assoluta e di divieto di trasformazione del suolo, tali prescrizioni possono determinare l'incompatibilità radicale di una stazione radio base, impedendo il ricorso a prescrizioni o misure di mitigazione progettuale.
- Una censura è inammissibile per difetto di interesse quando investe un elemento motivazionale non decisivo, mentre l'atto impugnato resta fondato autonomamente su una distinta ragione impeditiva non efficacemente contestata.
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