Cassazione Penale, Sentenza n. 45853/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto di confisca di un immobile disposto a causa della pericolosità sociale del fratello Gaetano Fontanella. La ricorrente denunciava: (i) carenza e vizio di motivazione della decisione impugnata e violazione degli artt. 1 e 4 D.Lgs. n.159/2011, nonché garanzie costituzionali e CEDU, per avere la Corte esteso nel tempo la pericolosità del proposto senza adeguato accertamento della sua attualità rispetto all'acquisto del bene; (ii) insufficiente prova della derivazione causale della provvista utilizzata per l'acquisto (mancata dimostrazione che i pagamenti e il finanziamento provenissero dal proposto), e mancata prova della natura fittizia dell'intestazione in favore della sorella, nonché richiesta di ulteriori indagini (es. bancarie) e critica alla valutazione della discrepanza tra redditi e costo dell'immobile
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di legittimità ha condiviso la requisitoria del Pubblico Ministero e confermato che la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato il decreto impugnato. Sono stati richiamati provvedimenti e pronunce precedenti che avevano già accertato la pericolosità sociale di Gaetano Fontanella (anche con misure di sorveglianza speciale) e la riconducibilità ad egli di beni immobili nel medesimo comparto edilizio. La motivazione di merito ha ritenuto convincenti elementi indiziari gravi, precisi e concordanti: rapporto di parentela, sproporzione tra redditi dichiarati e costi di acquisto/edificazione, dichiarazioni del venditore (Vitale) sul prezzo reale e sui pagamenti, utilizzo del conto corrente del nipote (Domenico Carillo) da parte di Gaetano, presenza di assegni e pagamenti a carico del proposto, interventi finanziari del proposto documentati (assegno del 2012 per materiale), nonché l'inserimento dell'immobile in un contesto di villette già sottoposte a sequestro. La Corte ha ritenuto il mutuo contratto dalla coppia non idoneo di per sé a provare la lecita provenienza delle somme e ha escluso che la consulenza tecnica (sull'ultimazione dei lavori) ribaltasse il quadro probatorio. Conseguentemente è stata confermata la fittizietà dell'intestazione e la riconducibilità dell'immobile alla disponibilità di Gaetano Fontanella, con conseguente legittimità della confisca. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa per le ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1 lett. b), art. 4 lett. c), art. 18 comma 22
Gli artt. 1 e 4 definiscono la pericolosità sociale (anche nella sua forma generica) e le condizioni per le misure di prevenzione patrimoniali; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca ai beni acquistati nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità. L'art. 18 comma 22 autorizza l'ablazione di beni intestati a terzi se emerge la fittizietà dell'intestazione; la Corte ha valutato la fittizietà sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Codice di procedura penale
Richiamato in relazione al contraddittorio scritto nel procedimento di legittimità (ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 611 c.p.p.).
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)
Richiamata dalla ricorrente in tema di garanzie processuali; la Corte di legittimità ha ritenuto che la motivazione e le garanzie richieste fossero rispettate alla luce degli elementi probatori raccolti.
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamati dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa e del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non vi fossero violazioni rilevanti e che le esigenze difensive non giustificassero l'annullamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- La confisca di prevenzione può essere disposta anche su beni formalmente intestati a terzi quando emergono elementi indiziari, 'gravi, precisi e concordanti', che ne dimostrino la natura fittizia dell'intestazione e la riconducibilità al prevenuto.
- La pericolosità sociale per fini di confisca non deve essere valutata esclusivamente alla data formale del decreto di prevenzione: il giudice può ancorare la confisca al periodo temporale in cui la pericolosità si è effettivamente manifestata, purché ciò sia motivato con elementi concreti riferibili all'epoca di acquisizione del bene.
- La sproporzione tra redditi dichiarati e spese sostenute per acquisto/edificazione di un bene costituisce presunzione relativa di illecita provenienza che può essere ravvisata anche se l'acquisto è avvenuto tramite mutuo; occorre valutare la capacità effettiva di sostenere il rimborso del finanziamento.
- Dichiarazioni di terzi (venditore, utilizzatori di conti correnti, corrispondenza di assegni) e riscontri documentali, pur essendo indiretti, possono concorrere a formare un quadro indiziario sufficiente a ritenere l'intestazione fittizia se risultano coerenti e concordanti.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono in una mera critica del merito e della valutazione della prova già compiuta dal giudice di merito; la censura deve riguardare vizi di diritto o di motivazione specificamente riconoscibili.
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