Cassazione Penale, Sentenza n. 3097/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per vari profili. De Luca: deduce nullità per aver ritenuto la ricettazione senza indicare gli assegni ricettati e contesta il diniego delle attenuanti generiche (art. 62‑bis c.p.), richiamando la sua breve partecipazione, l'incensuratezza e il comportamento post delictum. Di Napoli: censura la motivazione per il diniego delle attenuanti generiche, lamentandone la carenza di specificità. Marzà e Figurelli: deducono più censure tra cui (i) errata quantificazione del tempus commissi delicti per il reato di appropriazione indebita (sostenendo che sia reato istantaneo e non permanente); (ii) insussistenza o mancata corretta motivazione circa la sussistenza dell'associazione per delinquere versus concorso di persone nel reato; (iii) mancata individuazione precisa del contributo di ciascuno; (iv) doglianza sulla applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416, comma 5 (numero degli associati); (v) censura per l'applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (soprattutto per Marzà); (vi) contestazione del trattamento sanzionatorio, perché la Corte d'appello avrebbe detto di voler ridurre la pena ma poi avrebbe applicato la stessa pena di primo grado (Figurelli).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Raffaele De Luca e Giuseppe Di Napoli (con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per euro 3.000,00). Ha ritenuto invece parzialmente fondati i ricorsi di Josè Marzà e Antonella Figurelli: ha annullato la sentenza d'appello nei confronti di Marzà limitatamente al riconoscimento della recidiva e al conseguente trattamento sanzionatorio (rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per riesame) e nei confronti di Figurelli limitatamente al trattamento sanzionatorio (rinvio per nuovo vaglio); ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità per tutti i predetti. Ha condannato tutti i ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in favore di Poste Italiane S.p.A. in complessivi euro 3.686,00 e in favore di "Italiana Ass..." in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto configurabile l'associazione a delinquere sulla base dell'accordo diretto a una serie indeterminata di reati; la circostanza aggravante del comma 5 (numero di partecipanti) ha natura oggettiva e non richiede la consapevolezza individuale della presenza di dieci o più persone
art. 62‑bis cod. pen. (attenuanti generiche)
Dopo la riforma del 2008 non è sufficiente lo stato di incensuratezza per ottenere le attenuanti generiche: il giudice deve trovare elementi di merito positivi e, se nega le attenuanti, deve motivare le ragioni opponibili alla loro concessione
art. 646 cod. pen. (appropriazione indebita)
L'appropriazione indebita è reato istantaneo; il periodo temporale indicato dalla Corte di appello rappresenta il complessivo arco nel quale si sono realizzate plurime appropriazioni, non la trasformazione del reato in permanente
art. 99 cod. pen. (recidiva)
L'applicazione della recidiva richiede la verifica di una relazione qualificata tra i precedenti e il reato per cui si procede; l'assenza di motivazione in tal senso può determinare l'annullamento limitato della decisione con rinvio
art. 112, comma 1, n. 1 cod. pen. (circostanza aggravante – principio di oggettività)
La Corte richiama analogicamente la giurisprudenza secondo cui alcune circostanze aggravanti di natura oggettiva si comunicano a tutti i concorrenti senza richiedere la consapevolezza soggettiva del singolo
art. 132 e 133 cod. pen. (determinazione della pena)
Il giudice deve motivare coerentemente il trattamento sanzionatorio: una dichiarata riduzione della pena che non si traduca nella effettiva diminuzione rende necessario l'annullamento limitato per riesame
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la Corte può condannare i ricorrenti alle spese processuali e, valutati profili di colpa, a una somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per distinguere associazione per delinquere dal concorso di persone occorre valutare l'esistenza di un accordo stabile volto a una serie indeterminata di reati: se l'accordo è duraturo e organizzato si configura l'associazione, non il concorso occasionale
- L'aggravante prevista dall'art. 416, comma 5, ha carattere oggettivo: il numero di partecipanti può essere desunto dalle attività e dalla distribuzione dei compiti, senza bisogno che ogni singolo partecipante fosse consapevole dell'esatto numero degli associati
- La recidiva richiede motivazione specifica e la verifica di una relazione significativa tra precedenti e reato attuale; l'assenza di questa motivazione può comportare annullamento limitato e rinvio per nuova valutazione
- Le attenuanti generiche non sono automaticamente riconoscibili per l'incensuratezza: il giudice deve individuare elementi positivi concreti; il diniego deve comunque essere adeguatamente motivato se richieste dall'imputato
- L'appropriazione indebita è reato istantaneo: l'indicazione di un periodo più ampio può giustificarsi se vi sono plurime condotte istantanee effettuate in momenti diversi, ma non trasforma la natura giuridica del reato
- Se la Corte d'appello dichiara di voler ridurre la pena ma applica la stessa sanzione del primo grado, ciò giustifica l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio e il rinvio per corretta determinazione
- I ricorsi manifestamente infondati o non sufficientemente specifici possono essere dichiarati inammissibili con conseguenti condanne per spese e sanzioni pecuniarie; pertanto è essenziale la specificità dei motivi in appello e in cassazione
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