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Sentenza

Sentenza n. 301/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5300/2024.

Giustizia amministrativa202503682

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5300/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5300/2024, notificata al Ministero il 1° dicembre 2024 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 15 luglio 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente, mediante rilascio della Carta elettronica con modalità analoghe a quelle previste per il personale docente di ruolo, un buono elettronico di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.000,00. Poiché il Ministero persisteva nell'inadempimento, la ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'ordine di adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il TAR ha inoltre verificato l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era definitivo, non era stato impugnato e l'Amministrazione non vi aveva dato esecuzione dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, a carico del Ministero e in favore della ricorrente, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale ministeriale o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio, che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti del commissario dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114, comma terzo, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato, ordinando all'Amministrazione di adempiere e adottando le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm.

    Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore inottemperanza; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta quale ausiliario del giudice.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio nell'espletamento dell'incarico commissariale.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    all’art. 8 della l. n. 417/1978

    È richiamato unitamente all'art. 55 d.P.R. n. 115/2002 per la disciplina delle spese di viaggio con mezzo proprio.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.

    È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell'esecuzione dell'incarico.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce il termine decadenziale per la presentazione della richiesta di liquidazione del compenso e delle spese del commissario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale è divenuto definitivo, l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • In presenza di un giudicato definitivamente formatosi e rimasto ineseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine determinato, imponendo contestualmente una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
  • In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando un organo o funzionario dotato delle competenze tecniche necessarie per dare concreta esecuzione al titolo.
  • L'incarico conferito al commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la richiesta di liquidazione deve essere presentata nel termine decadenziale previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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