Sentenza n. 5329/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - del giudizio insufficiente espresso dalla commissione in merito alla prova orale sostenuta dal ricorrente nel concorso indetto dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale con bando del 9 luglio 2024 per l’assunzione di 45 laureati con orientamento giuridico, di cui 5 Esperti con orientamento in diritto della cybersicurezza per il profilo di cui alla lett. D) dell’art. 1 del bando cui si candidava il ricorrente; della graduatoria finale di cui alla determina ACN.AOO_ACN-US.REGISTRO UNICO.0043931.31-12-2024.I, sottoscritta in data 8 gennaio 2025 e notificata al ricorrente con PEC del 9 gennaio 2025 in cui il ricorrente risulta non vincitore e non idoneo; - del verbale della commissione esaminatrice del 5 dicembre 2024, n. -OMISSIS- registro unico -OMISSIS- e degli allegati 10, 11 e 12 contenente il giudizio complessivo di non idoneità; - dell’atto di nomina dei commissari effettuato con determina del 12 settembre 2024, n. 29266; - ove necessario e per quanto di ragione del bando di concorso del 9 luglio 2024 per l’assunzione di 45 laureati con orientamento giuridico, indetto dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nelle parti in cui: (art. 6, comma 1) prevede la nomina di una commissione, per ciascun concorso di cui all’art. 1, senza nulla riferire rispetto alla composizione, prerogative, professionalità, incompatibilità dei suoi membri e dei supplenti (in violazione del principio generale sancito dall’art. 9 d.p.r. 487/1994); (art. 6, commi 7 e 8) prevede la sufficienza di una valutazione con punteggio meramente numerico alla prova orale e senza predeterminazione a monte di criterî specifici da parte della commissione), nonché nella parte in cui non prevede che le domande siano predeterminate e sorteggiate nella prova orale (in violazione del principio generale sancito dall’art. 12 d.p.r. 487/1994); - di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti, ivi inclusi tutti gli atti di approvazione dei verbali e della graduatoria finale stilata dalla commissione e dei giudizî espressi nei confronti dei candidati risultati vincitori; nonché per l’accesso a tutti gli atti richiesti dal ricorrente con istanze di accesso rimaste prive di riscontro alla graduatoria integrale della procedura concorsuale – visto che è stata fornita una copia priva della indicazione dei candidati collocatisi in posizione successiva ai vincitori – dei giudizî, e relativi punteggi, resi nei confronti delle prove sostenute dagli altri candidati risultati vincitori o idonei;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio insufficiente nella prova orale, giudizio complessivo di non idoneità e graduatoria finale del concorso per esperti con orientamento in diritto della cybersicurezza; in via subordinata, disposizioni del bando e atti della procedura
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il giudizio insufficiente riportato nella prova orale, la propria inclusione in graduatoria come non vincitore e non idoneo, il verbale della commissione, la nomina dei commissari e, in via subordinata, alcune disposizioni del bando. Ha dedotto: la partecipazione ai lavori della commissione di un componente supplente, nonostante la presenza dei componenti titolari, con intervento attivo nella formulazione delle domande; la mancata predeterminazione di criteri e sub-criteri di valutazione delle prove orali, con illegittimità del voto numerico; la mancata predisposizione e sorteggio delle domande d’esame, in violazione dell’art. 12 d.P.R. 487/1994; l’omessa verbalizzazione di una domanda relativa alla conoscenza di ulteriori attacchi informatici oltre ai ransomware; la riduzione del punteggio della prova scritta, ritenuta immotivata. Il ricorrente aveva inoltre formulato una domanda di accesso agli atti della procedura, già definita dal TAR con ordinanza non appellata.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto alla partecipazione del componente supplente, ha ritenuto che la presenza di un componente aggiuntivo non determini di per sé l’illegittimità della decisione collegiale, in assenza di elementi concreti di parzialità o di carenza di professionalità e di un’effettiva lesione dell’imparzialità. Ha respinto anche la censura relativa alla mancata ulteriore specificazione dei criteri di valutazione: il bando indicava già le dimensioni valutative della prova orale — conoscenze tecniche, capacità comunicativa ed espositiva, capacità di cogliere le interrelazioni, capacità di giudizio critico e conoscenza dell’inglese — sicché la commissione poteva sintetizzare la valutazione in un voto numerico complessivo, senza attribuire necessariamente un peso autonomo a ciascun criterio. È stata esclusa l’applicabilità dell’art. 12 d.P.R. 487/1994, poiché la disciplina dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale deroga alle regole ordinarie sul personale pubblico e la normativa istitutiva, insieme ai d.P.C.M. attuativi, non rende applicabile tale regolamento. La censura sulla mancata verbalizzazione di una domanda è stata respinta perché la domanda verbalizzata sulle tre dimensioni della sicurezza delle informazioni consentiva alla commissione di sollecitare il candidato a riferire anche su ulteriori attacchi informatici, secondo la fisiologica dialettica del colloquio orale. La contestazione della riduzione del punteggio della prova scritta è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse, poiché il mancato superamento della prova orale rendeva irrilevante un eventuale incremento del punteggio scritto, e comunque infondata: la commissione aveva rettificato un errore materiale e il ricorrente non aveva prodotto gli atti né fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l’illegittimità della rettifica. Il giudice ha escluso di poter supplire d’ufficio a tale carenza probatoria, in ossequio alla parità delle parti. La domanda di accesso era stata già esaminata con precedente ordinanza non appellata. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 5 d.l. 14 giugno 2021, n. 82, conv. dalla l. 4 agosto 2021, n. 109
La disciplina dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale presenta peculiari autonomie e deroga alle regole ordinarie applicabili al personale pubblico.
art. 12 d.l. 14 giugno 2021, n. 82, conv. dalla l. 4 agosto 2021, n. 109
Contribuisce, insieme alla normativa istitutiva dell’Agenzia, a delineare una disciplina speciale rispetto alle ordinarie regole concorsuali del pubblico impiego.
d.P.C.M. 9 dicembre 2021, n. 223
La disciplina attuativa dell’Agenzia concorre a escludere l’applicabilità del d.P.R. 487/1994 alle procedure concorsuali dell’Agenzia.
d.P.C.M. 9 dicembre 2021, n. 224
La disciplina attuativa dell’Agenzia concorre a escludere l’applicabilità del d.P.R. 487/1994 alle procedure concorsuali dell’Agenzia.
art. 9 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Il principio generale sulla composizione delle commissioni concorsuali non è stato ritenuto direttamente applicabile all’Agenzia; in ogni caso, la presenza del supplente non determina illegittimità senza una concreta lesione dell’imparzialità.
art. 12 d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
Le prescrizioni sulla predeterminazione e sul sorteggio delle domande orali non si applicano alle procedure concorsuali dell’Agenzia, disciplinate da una normativa speciale.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda incidentale di accesso è stata proposta ai sensi di tale disposizione, ma risulta già definita con ordinanza non appellata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi contenuti nella sentenza.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati dal giudice a fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- La partecipazione di un componente supplente a una seduta della commissione di concorso, anche in presenza di tutti i componenti titolari, non determina di per sé l’illegittimità degli atti, salvo che siano allegati e provati elementi concreti idonei a dimostrare una lesione dell’imparzialità, una carenza di professionalità o altro pregiudizio per la regolarità della selezione.
- Quando il bando individua in modo sufficientemente preciso le dimensioni oggetto di valutazione della prova orale, la commissione può sintetizzare il giudizio in un voto numerico complessivo, senza essere necessariamente tenuta ad attribuire un peso autonomo a ciascun criterio o a suddividere il punteggio per materia.
- La disciplina speciale istitutiva dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, unitamente ai relativi atti attuativi, esclude l’applicazione delle prescrizioni del d.P.R. 487/1994 sulla predeterminazione e sul sorteggio delle domande della prova orale, quando tale regolamento non sia richiamato dalla disciplina speciale.
- Nel colloquio orale la commissione può formulare richieste di precisazione o approfondimento coerenti con la domanda verbalizzata, poiché la dialettica tra commissione e candidato costituisce elemento fisiologico dell’esame e non richiede la verbalizzazione di ogni sollecitazione ulteriore.
- Chi contesta in giudizio la rettifica di un punteggio deve produrre gli atti e fornire almeno un principio di prova dell’illegittimità della rettifica; il giudice non è tenuto a supplire integralmente alla carenza probatoria mediante i propri poteri istruttori, poiché ciò violerebbe la parità delle parti.
- La contestazione del punteggio di una prova anteriore è priva di interesse quando il candidato non ha superato una prova successiva e l’eventuale incremento del punteggio precedente non potrebbe modificare l’esito della procedura.
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