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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2725

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32024R2725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di specifiche attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un’inchiesta antisovvenzioni. La misura serve a preservare la possibilità di applicare retroattivamente eventuali dazi compensativi, qualora le condizioni previste dal regolamento di base risultino soddisfatte al termine dell’inchiesta. La Commissione richiama anche un procedimento antidumping parallelo già sfociato nell’istituzione di dazi provvisori. La registrazione ha durata di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’Unione di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese ai fini di un procedimento antisovvenzioni.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità doganali degli Stati membri e alle importazioni nell’Unione di attrezzature di accesso mobili (MAE) costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, nonché alle loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio. Sono escluse le singole componenti presentate separatamente e le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato. Il provvedimento riguarda esclusivamente le merci originarie della Repubblica popolare cinese, classificate nei codici NC/TARIC indicati. La registrazione decorre dall’entrata in vigore del regolamento e dura nove mesi.

Registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2725 dispone la registrazione doganale delle importazioni di attrezzature di accesso mobili (MAE) originarie della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antisovvenzioni avviato dalla Commissione. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037 e ha la funzione di preservare la possibilità di una riscossione retroattiva di eventuali dazi compensativi, se e nei limiti in cui ciò risulti giustificato all’esito dell’inchiesta.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, in apertura, l’avvio del procedimento antisovvenzioni del 27 marzo 2024, originato da una denuncia presentata il 13 febbraio 2024 da una coalizione di produttori dell’Unione rappresentativi di oltre il 25 % della produzione totale di MAE. Il regolamento segnala inoltre un procedimento antidumping parallelo sul medesimo prodotto, avviato il 13 novembre 2023, con istituzione di dazi antidumping provvisori il 13 luglio 2024.

Prodotto interessato e classificazione tariffaria

Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, nonché dalle sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio. Sono escluse le singole componenti presentate separatamente e le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato. Ai fini tariffari, il regolamento menziona i codici NC ex 8427 10 10, ex 8427 20 19, ex 8428 90 90 e, per le sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00, con i corrispondenti codici TARIC 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10.

Effetti della registrazione e possibile retroattività

La Commissione dispone che le autorità doganali adottino le misure necessarie per registrare le importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La registrazione è uno strumento funzionale all’eventuale applicazione retroattiva di dazi compensativi, ma il regolamento chiarisce che le condizioni per tale riscossione saranno valutate, se del caso, nel successivo regolamento che istituisce dazi definitivi. Viene inoltre precisato che l’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.

Valutazioni economiche richiamate dalla Commissione

Nella fase attuale non è ancora possibile stimare l’importo della sovvenzione. La denuncia contiene tuttavia una stima del livello di eliminazione del pregiudizio, pari al 64,1 % per il periodo aprile 2022-marzo 2023. La Commissione richiama l’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, osservando che il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe rilevante solo se superiore al dazio determinato sulla base delle sovvenzioni compensabili; la Commissione conclude comunque che non sarebbe nell’interesse dell’Unione istituire un dazio superiore.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La registrazione delle importazioni ha durata di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Contesto dell’inchiesta antisovvenzioni e procedimento parallelo

La Commissione ha avviato il 27 marzo 2024 un procedimento antisovvenzioni sulle importazioni nell’Unione di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito di una denuncia presentata il 13 febbraio 2024 da una coalizione di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale. In un procedimento separato, il 13 novembre 2023 era stato avviato un procedimento antidumping sul medesimo prodotto, con istituzione di dazi antidumping provvisori il 13 luglio 2024.

Prodotto soggetto a registrazione

Il prodotto in esame comprende attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, nonché le sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio. Sono escluse le singole componenti se presentate separatamente e le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato. I codici NC e TARIC indicati hanno valore informativo e possono essere modificati in caso di successiva riclassificazione tariffaria.

Registrazione delle importazioni

In applicazione dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione ordina alle autorità doganali di registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese. La misura è adottata d’iniziativa della Commissione e mira a consentire, se ne ricorreranno i presupposti giuridici e sostanziali, l’eventuale riscossione retroattiva di dazi compensativi sulle importazioni registrate.

Durata della registrazione

La registrazione cessa dopo nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento.

Valutazione di eventuali dazi compensativi

La Commissione precisa che nella fase attuale dell’inchiesta non è ancora possibile stimare l’importo della sovvenzione. La denuncia contiene invece una stima del livello di eliminazione del pregiudizio pari al 64,1 % per il periodo aprile 2022-marzo 2023. Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, tale livello rileverebbe solo se un dazio basato sull’importo delle sovvenzioni compensabili risultasse superiore; la Commissione afferma comunque che non sarebbe nell’interesse dell’Unione istituire un dazio superiore.

Protezione dei dati personali

I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumping e antisovvenzionidazio compensativodoganepolitica commerciale comune

Testo integrale

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