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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29770/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda trae origine da un'ordinanza della Corte di appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile, confermativa di una precedente decisione del Tribunale di Torino. Avverso tale ordinanza, il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, depositandolo presso la casa circondariale in cui era detenuto. Il motivo decisivo del ricorso, per come emerge dalla decisione di legittimità, non attiene al merito della revisione, ma alla sua ritualità: la Corte rileva che il ricorso è stato proposto senza difensore iscritto nell'albo speciale, quindi in violazione dell'art. 613 c.p.p. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso. La Corte di cassazione, richiamando un precedente conforme, ha ritenuto che il novellato art. 613 c.p.p. richieda il ministero di un difensore abilitato per qualsiasi ricorso per cassazione, compreso quello avverso l'ordinanza che dichiara inammissibile la revisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dal condannato, in forma non consentita dall'art. 613 c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 1.000 alla Cassa delle ammende, importo determinato equitativamente anche in considerazione della trasmissione di tre ricorsi identici affetti dal medesimo vizio.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    novellato art. 613 cod. proc. pen.

    impone un requisito soggettivo di legittimazione al ricorso per cassazione, richiedendo il ministero di un difensore abilitato; il ricorso personale del condannato è inammissibile anche contro l'ordinanza che dichiara inammissibile la revisione.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dal condannato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione e il ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale, senza eccezioni per le impugnazioni avverso provvedimenti in materia di revisione.
  • Il requisito di legittimazione tecnica al ricorso per cassazione opera in via generale per ogni tipologia di ricorso, anche se diretto contro l'ordinanza che abbia dichiarato inammissibile l'istanza di revisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, la cui misura può essere determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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