Ordinanza n. 809/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare della determinazione del Responsabile del Settore Territorio del Comune di Mariano Comense n. 471 del 26 maggio 2026, recante l'aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia e disinfezione degli immobili e dei centri sportivi del Comune di Mariano Comense in favore di CE.IM. S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del servizio di pulizia e disinfezione degli immobili e dei centri sportivi comunali in favore di altra impresa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione definitiva del servizio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Tra le censure dedotte rileva quella relativa alla violazione dei minimi salariali da parte dell'aggiudicataria, per la mancata considerazione degli incrementi derivanti dalla contrattazione collettiva aggiornata. Il TAR ha rilevato che le questioni sollevate richiedono una compiuta disamina nella fase di merito, anche alla luce delle difese delle parti e della relazione istruttoria depositata dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le censure, in particolare quella concernente il rispetto dei minimi salariali e gli aggiornamenti della contrattazione collettiva, necessitino di un approfondimento incompatibile con la definizione immediata della controversia mediante sentenza in forma semplificata; ogni valutazione sulla fondatezza è stata quindi riservata al merito. La sospensione è stata tuttavia negata per insussistenza del periculum in mora: l'affidamento ha durata complessiva di tre anni, oltre a un'ulteriore annualità di proroga, e il servizio è continuativo e fungibile. In caso di esito favorevole, la ricorrente potrebbe subentrare nel contratto eventualmente stipulato nelle more, ottenendo piena tutela. È stata fissata l'udienza pubblica di merito per il 15 gennaio 2027 e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
previa sospensione cautelare
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il TAR ha esaminato la domanda cautelare e l'ha respinta per insussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- Quando le censure contro un'aggiudicazione, anche relative al rispetto dei minimi salariali e agli effetti della contrattazione collettiva aggiornata, richiedono un approfondimento istruttorio e una compiuta valutazione delle difese, il giudice cautelare può riservarne l'esame alla fase di merito e non definire la controversia con sentenza in forma semplificata.
- La tutela cautelare contro l'aggiudicazione può essere negata per insussistenza del periculum in mora quando la durata dell'affidamento, la natura continuativa e la fungibilità del servizio consentano, in caso di accoglimento del ricorso, il subentro nel contratto eventualmente stipulato nelle more, assicurando una tutela piena.
Come è indicizzato
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