Sentenza n. 8718/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento - del Decreto n. 52 del 14 dicembre 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito della Regione medesima il successivo 15 dicembre 2022, a firma del Direttore del Dipartimento Salute, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 217 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale 216”, con cui la Regione Marche ha determinato gli oneri di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 da versare “entro e non oltre 30 giorni dalla presente pubblicazione” dallo stesso Decreto (il “Provvedimento”), con rispettivi allegati in particolare: del “Documento istruttorio” a firma del Responsabile del Procedimento, richiamato nelle premesse del Provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale; dell''''Allegato A al predetto Provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con cui la Regione Marche ha indicato il ripiano complessivamente dovuto dalla ricorrente a titolo di payback per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e del documento recante le modalità di versamento degli importi dovuti, (doc. 1); - della comunicazione del 14.12.2022, avente ad oggetto “riscontro alla richiesta accesso atti pay back dispositivi medici DM 6.7.2022” (doc. 2); - delle determine dei Direttori Generali degli Enti del servizio sanitario regionale, per quanto occorrer possa, di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, come previsto dall''''art. dell''''articolo 3 del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 elencate nel provvedimento regionale; - della nota esplicativa del Ministero della Salute Direzione Generale della programmazione sanitaria, che definisce il procedimento utilizzato per il calcolo del ripiano della spesa per l''''acquisto dei dispositivi medici e con cui definisce le modalità con le quali è stata calcolata la quota di payback dovuta (doc. 3); - oltre che dei seguenti atti e provvedimenti aventi carattere generale, quali atti presupposti e comunque strettamente connessi: - Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022 con relativi allegati, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018,” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 4); - Decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, (Linee Guida), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 5); - l''''Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto dal Governo, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 6); - Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''''applicazione delle disposizioni previste dall''''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 7); - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o consequenziale, ancorché non noto negli estremi e nel contenuto, a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere alla Società di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi inclusa, ove occorrer possa, l''''Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l''''Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi il decreto ministeriale del 6 luglio 2022 e il provvedimento regionale di quantificazione della quota dovuta
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa fornitrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Regione Marche che le attribuiva una quota degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti e connessi, tra cui il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, la nota esplicativa ministeriale e gli atti di validazione dei fatturati. Dal testo emergono censure riferite alla legittimità del meccanismo di payback, in particolare alla lesione della libertà di iniziativa economica, della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, dei principi di irretroattività e di tutela dell'affidamento, nonché dei parametri costituzionali ed europei richiamati in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU. Quanto agli atti regionali, la contestazione riguardava anche la determinazione e il calcolo della quota concretamente posta a carico dell'impresa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nella parte relativa agli atti statali, richiamando precedenti conformi e, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Secondo tale ricostruzione, il payback applicabile al quadriennio 2015-2018 costituisce una misura ragionevole e proporzionata, diretta a razionalizzare la spesa sanitaria e a garantire risorse per l'acquisto dei dispositivi medici. Il contributo imposto alle imprese ha natura solidaristica ed è giustificato dall'esigenza di assicurare la tutela della salute in un contesto di criticità finanziaria; inoltre, il fondo istituito dall'art. 8 del d.l. n. 34 del 2023 ha ridotto l'onere effettivo per le imprese. Il giudice ha escluso anche la violazione della riserva di legge, poiché la disciplina individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri essenziali della procedura. È stata altresì esclusa l'irretroattività: l'obbligo di ripiano era conoscibile fin dal 2015 e la disciplina del 2022 ha reso operative procedure già previste senza innovare sostanzialmente l'obbligazione. Non è stata riconosciuta neppure la lesione dell'affidamento, poiché l'obbligo e i suoi tratti essenziali erano già noti, sebbene non fosse predeterminabile l'incidenza concreta per ciascuna impresa. Quanto agli atti regionali, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Le Regioni, infatti, svolgono attività vincolate, tecniche e ricognitive: verificano i dati contabili, individuano le imprese e applicano la percentuale di ripiano e i criteri già fissati dalla legge e dagli atti statali, senza esercitare potere autoritativo o discrezionalità. Ne deriva un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo del quantum debeatur. La controversia sugli atti applicativi regionali può essere riassunta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa per i dispositivi medici e il ripiano del relativo superamento; i commi 8, 9 e 9-bis stabiliscono i presupposti, i criteri e la procedura del payback per gli anni 2015-2018.
art. 23 Cost.
La disciplina del payback, qualificato come contributo solidaristico, rispetta la riserva di legge perché individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e gli elementi essenziali della procedura.
art. 41 Cost.
Il meccanismo di payback per il quadriennio 2015-2018 non viola la libertà di iniziativa economica, risultando ragionevole e proporzionato rispetto alla finalità di razionalizzazione della spesa sanitaria.
art. 2 Cost.
Non risulta leso dal meccanismo di ripiano applicato alle imprese fornitrici di dispositivi medici.
art. 117 Cost.
Non risulta violato in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, non essendo configurata una violazione del principio di irretroattività o dell'affidamento.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
Il meccanismo di payback per gli anni 2015-2018 non è stato ritenuto lesivo della tutela dei beni e dell'affidamento patrimoniale delle imprese.
art. 8 d.l. n. 34 del 2023, convertito
Ha istituito un fondo che ha ridotto significativamente la somma dovuta dalle imprese fornitrici alle Regioni e alle Province autonome.
decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022
Ha certificato il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018 e la quota complessiva di ripiano.
decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022
Ha adottato le linee guida per l'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali e ha fissato criteri applicativi per l'individuazione delle quote dovute.
art. 133 c.p.a.
Il giudice richiama il quadro della giurisdizione esclusiva, escludendone l'applicazione alla controversia sugli atti regionali di payback.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della controversia devoluta per difetto di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia.
art. 74 c.p.a.
Consente la motivazione mediante richiamo a precedenti conformi, utilizzata dal TAR per la parte relativa agli atti statali.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018 è compatibile con gli artt. 23 e 41 Cost. quando la legge individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione e i criteri essenziali del ripiano, perseguendo la finalità di razionalizzare la spesa sanitaria mediante una misura ragionevole e proporzionata.
- La disciplina introdotta nel 2022 per rendere operative le procedure di ripiano degli sforamenti del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non è retroattiva quando non modifica sostanzialmente l'obbligo, già previsto e conoscibile dal 2015, ma ne rende concretamente possibile l'attuazione.
- Gli atti regionali adottati ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015, diretti soltanto a verificare dati contabili, individuare le imprese obbligate e applicare criteri e percentuali già fissati dalla legge e dagli atti statali, hanno natura meramente tecnico-contabile e vincolata, senza esercizio di potere autoritativo o discrezionalità amministrativa.
- La controversia sull'esatto importo dovuto da un'impresa fornitrice in base agli atti regionali applicativi del payback riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e, non essendo intermediata dall'esercizio di potere autoritativo né rientrando nella giurisdizione esclusiva, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Nel riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale: appartiene al giudice amministrativo la controversia che contesta le modalità di esercizio di un potere autoritativo, mentre appartiene al giudice ordinario quella relativa a un rapporto paritario e obbligatorio posto a valle dell'esercizio del potere.
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