Sentenza del 17/12/2015 n. 10251 - Comm. Trib. Prov. Milano
Provvedimento di irrogazione sanzioni - Procedimento di contestazione - Motivazione dell'illecito - Iscrizione a ruolo delle sanzioni - Assenza dell'atto di contestazione - Illegittimità dell'iscrizione a ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione a ruolo delle sanzioni tributarie, sostenendo che l'Ufficio non gli avesse previamente notificato uno specifico atto di contestazione o provvedimento di irrogazione conforme all'art. 16 del d.lgs. n. 472/1997. La cartella di pagamento, infatti, non avrebbe potuto sostituire tale atto, poiché non garantiva adeguatamente la conoscenza dell'illecito contestato, della motivazione e dell'importo della sanzione, né consentiva di formulare osservazioni entro il termine previsto.
La decisione
L'operato dell'Ufficio è stato ritenuto illegittimo. L'iscrizione a ruolo delle sanzioni è stata considerata invalida perché effettuata senza la preventiva notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione. La cartella di pagamento non può sostituire il provvedimento sanzionatorio, dal quale devono risultare l'illecito, la motivazione e l'entità della sanzione, assicurando al contribuente la possibilità di presentare osservazioni entro sessanta giorni dalla notifica.
Norme richiamate
Art. 16 del d.lgs. n. 472/1997
La norma richiede la previa contestazione dell'illecito mediante un atto notificato al contribuente, contenente gli elementi necessari per conoscere la violazione e la sanzione applicata, nonché per consentire la presentazione di osservazioni entro sessanta giorni. L'iscrizione a ruolo non può precedere o sostituire tale procedimento.
Massime di principio
- Prima di iscrivere a ruolo una sanzione tributaria, l'Amministrazione deve notificare un autonomo atto di contestazione o di irrogazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
- La cartella di pagamento non può normalmente sostituire il provvedimento sanzionatorio, perché ha funzione di riscossione e non assicura necessariamente la piena conoscenza dell'illecito e delle ragioni della sanzione.
- L'omessa notifica dell'atto presupposto può rendere illegittima l'iscrizione a ruolo e la conseguente pretesa sanzionatoria.
- Il contribuente deve poter esercitare il contraddittorio, presentando osservazioni nel termine previsto dalla legge; la sua omissione incide sulle garanzie difensive e sulla validità del procedimento.
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