Sentenza n. 2302/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento a) del decreto n. 27 del 16 giugno 2025 (notificato in pari data con comunicazione "Classifica 34.07.04" qui parimenti gravata ove occorrer possa), con cui la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia ha dichiarato che "l'archivio di Vogue Italia, di proprietà di Edizioni Condé Nast Italia … è di interesse storico particolarmente importante e pertanto, sottoposto alla disciplina del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i." per i motivi indicati nell'allegata relazione qui parimenti gravata; b) nonché, ove occorrer possa: i) del provvedimento (non noto) in cui sono confluite le risultanze del sopralluogo eseguito in data 4 giugno 2024, la cui relazione è stata acquisita agli atti della Soprintendenza con prot. n. 00003796 del 26 giugno 2024 (non nota e qui parimenti gravata); ii) del provvedimento (non noto) in cui sono confluite le risultanze del secondo sopralluogo eseguito in data 29 gennaio 2025, la cui relazione è stata acquisita agli atti della Soprintendenza con prot. n. 00001046 del 13 febbraio 2025 (non nota e qui parimenti gravata); iii) della nota prot. 6219 del 28 ottobre 2024 con cui la Soprintendenza ha comunicato alla Società l'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse storico particolarmente importante per l'Archivio di Vogue Italia; c) di ogni altro atto, anche non noto, ad essi presupposto, connesso o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di dichiarazione dell’interesse storico particolarmente importante dell’archivio di una rivista e di sottoposizione dello stesso alla disciplina del d.lgs. n. 42/2004
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario privato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato il decreto con cui la Soprintendenza ha dichiarato di interesse storico particolarmente importante l’archivio di una rivista, deducendo violazione degli artt. 1, 3, 7, 8, 9 e 10 l. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 24 e 97 Cost., degli artt. 10, 13, 14 e 68 d.lgs. n. 42/2004 e dell’art. 2 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, travisamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che il materiale rinvenuto nel magazzino fosse eterogeneo, riferibile a più riviste e non soltanto alla testata interessata, privo di ordinamento archivistico, inventari ed elenchi descrittivi. La ricorrente ha inoltre dedotto che la Soprintendenza, nella comunicazione di avvio del procedimento, avesse fatto riferimento genericamente a tutto il materiale presente nel magazzino, senza identificarlo né dimostrarne la riconducibilità alla rivista. Il secondo sopralluogo, svolto dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni, non avrebbe consentito una partecipazione effettiva, poiché le relative risultanze sarebbero confluite nella relazione posta a fondamento del decreto senza ulteriore contraddittorio. Sul piano sostanziale, la ricorrente ha negato che fosse dimostrata l’esistenza di un archivio unitario e inscindibile e ha contestato la sussistenza di un interesse storico particolarmente importante, ritenendo insufficiente il richiamo alla notorietà e all’influenza della testata nel settore della moda e dell’editoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto impugnato, esaminando congiuntamente i motivi procedimentali e sostanziali perché strettamente compenetrati. Ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 42/2004, la dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante presuppone l’individuazione di archivi o singoli documenti appartenenti a privati e la verifica del loro interesse storico. Nel caso concreto, le relazioni dei sopralluoghi non dimostravano che il materiale fosse riconducibile esclusivamente alla rivista interessata, anche perché nel magazzino erano presenti esemplari di altre testate. Inoltre, la stessa Soprintendenza aveva attestato l’assenza di inventari ed elenchi e l’impossibilità di ricostruire il contenuto e i criteri di ricerca del materiale. Il secondo sopralluogo non aveva colmato tali lacune: le consistenze quantitative indicate riguardavano materiali eterogenei, senza prova della loro riferibilità alla rivista. Ne risultava una mancata individuazione univoca e certa dell’oggetto sottoposto a tutela. Tale carenza istruttoria aveva inciso anche sulla comunicazione di avvio del procedimento, formulata in termini generici e fondata sull’aprioristica identificazione di tutto il materiale del magazzino con l’archivio della rivista, impedendo una partecipazione concreta ed effettiva della società. Il TAR ha escluso che fosse sufficiente richiamare la possibilità di tutelare anche singoli documenti, poiché neppure questi erano stati puntualmente identificati. La relazione integrante il decreto risultava quindi generica e fondata su un’istruttoria superficiale. Le spese sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
art. 10, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 42/2004
gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante
La dichiarazione di interesse culturale richiede l’individuazione concreta dell’archivio o dei singoli documenti e la dimostrazione del loro interesse storico particolarmente importante; non è sufficiente riferirsi genericamente a un insieme eterogeneo di materiali.
art. 13 d.lgs. n. 42/2004
La qualificazione degli archivi e dei singoli documenti privati come beni culturali presuppone l’intervenuta dichiarazione dell’interesse culturale.
art. 14 d.lgs. n. 42/2004
È richiamato quale fondamento del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale, che deve essere preceduto da un’istruttoria idonea a identificare il bene oggetto di tutela.
art. 68 d.lgs. n. 42/2004
È indicato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate, senza che la sentenza ne sviluppi una specifica interpretazione.
artt. 7, 8, 9 e 10 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio e la partecipazione procedimentale devono consentire al destinatario di conoscere concretamente l’oggetto e i presupposti dell’azione amministrativa e di formulare osservazioni effettive.
Massime di principio
- La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante relativa a un archivio privato richiede l’identificazione concreta, univoca e verificabile del complesso documentale oggetto di tutela; non è sufficiente qualificare genericamente come archivio tutto il materiale rinvenuto in un deposito.
- Quando il materiale documentale appartiene a più attività o testate del soggetto privato, l’amministrazione deve dimostrarne la riferibilità al complesso documentale specificamente sottoposto a tutela; la mera presenza di materiali quantitativamente rilevanti non prova tale riferibilità.
- L’assenza di inventari, elenchi o altri criteri idonei a ricostruire il contenuto e l’organizzazione dei materiali non esonera l’amministrazione dall’onere di individuarli puntualmente ai fini della dichiarazione di interesse culturale.
- La comunicazione di avvio del procedimento è inidonea a garantire una partecipazione effettiva quando individua l’oggetto della tutela in termini indistinti e generici, senza consentire al privato di comprendere quali specifici documenti o materiali siano contestati o valutati.
- La possibilità di dichiarare l’interesse culturale anche di singoli documenti non legittima un provvedimento che non identifichi neppure tali documenti e si riferisca soltanto a un insieme indistinto ed eterogeneo di materiali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →