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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22940/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna per rapina pluriaggravata e lesioni; il difensore propose sette motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione della pena per non aver tenuto conto dell'accordo ex art. 444 c.p.p. non validato in I grado; (2) mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante per estinzione del danno/risarcimento (art. 62, n.6 c.p.); (4) difetto di motivazione nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti e nel calcolo della pena; (5) mancato esame della richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa (art. 129-bis c.p.p.); (6) omissione di considerare elementi favorevoli emersi nel processo nella determinazione della pena; (7) violazione della funzione rieducativa della pena per non aver tenuto adeguato conto della riparazione del danno e del comportamento positivo dell'imputato.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi relativi alla quantificazione della pena non superano la soglia di ammissibilità perché la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra in un ampio potere discrezionale del giudice di merito, purché siano rispettati i parametri dell'art. 133 c.p.; nel caso di specie la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti e la congruità dell'aumento per continuazione. L'accordo ex art. 444 c.p.p. non validato in udienza preliminare non incide sulla successiva determinazione della pena. Sul punto dell'attenuante per danno di speciale tenuità (art. 62, n.4) la Corte ha ricordato che per la rapina occorre valutare anche le lesioni e la pluralità di offesa: qui il danno complessivo non è risultato di speciale tenuità. Quanto all'art. 62, n.6, la Corte ha ritenuto che il pagamento fosse avvenuto dopo la sentenza di primo grado, quindi fuori termine per la rilevanza attenuante. Sulla richiesta di giustizia riparativa, la Corte ha precisato che il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto e attuale alla riduzione della pena, posto che la pena era già stata determinata al minimo edittale e poi ridotta fino al massimo consentito: non era dunque possibile prospettare un'ulteriore mitigazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 133

    La Corte ricorda che la quantificazione della pena è rimessa al giudice di merito che dispone di ampio margine discrezionale; è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 anche con espressioni generiche (es. "pena congrua"), salvo dover fornire motivazione più analitica solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media edittale.

  • codice penale, art. 62, n. 4

    L'attenuante del danno di speciale tenuità applicabile anche ai reati patrimoniali richiede, per la rapina, una valutazione complessiva che tenga conto non solo del valore materiale sottratto ma anche delle lesioni e dell'offesa alla libertà e all'integrità fisica: pertanto non è sufficiente il modesto valore economico del bene per configurarla.

  • codice penale, art. 62, n. 6

    L'attenuante per estinzione del danno o riparazione richiede che il pagamento o la composizione avvengano nei termini rilevanti per la normativa; nel caso esaminato la somma era stata versata dopo la pronuncia di primo grado e quindi non è stata ritenuta idonea a far sorgere l'attenuante.

  • codice di procedura penale, art. 444

    L'accordo per il patteggiamento non validato dal GUP non vincola il giudice della cognizione successiva nella quantificazione della pena; una proposta di patteggiamento respinta non incide automaticamente sul trattamento sanzionatorio deciso in un secondo momento.

  • codice di procedura penale, artt. 610 comma 5 e 611 comma 1-bis

    artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis c.p.p.

    Richiamati in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e alla mancanza di richiesta di trattazione orale; sono norme procedurali che regolano le forme del contraddittorio e i termini per la richiesta di trattazione.

  • codice di procedura penale, art. 129-bis

    art. 129-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce i criteri di ammissibilità e i parametri che il giudice deve valutare per l'invio al programma di giustizia riparativa (utilità del programma per la risoluzione delle questioni derivate dal reato e assenza di pericolo per l'accertamento dei fatti); la decisione sull'ammissibilità è autoritativa e impugnabile.

  • codice di procedura penale, art. 125 comma 3

    Rilevante ai fini della motivazione del rigetto dell'istanza di invio al programma di giustizia riparativa: la Corte può essere censurata in Cassazione per motivazione assente o apparente.

  • codice penale, art. 132

    Norma citata in relazione alla determinazione dell'incremento sanzionatorio per i reati satellite (continuazione); la Corte ha osservato che per aumenti di esigua entità il giudice non è tenuto a motivare analiticamente il calcolo.

  • codice penale, art. 69

    Richiamato in ordine ai criteri di bilanciamento delle circostanze: il giudizio di bilanciamento fra aggravanti e attenuanti è esercizio di valutazione riservato al giudice di merito e si presume corretto se adeguatamente motivato.

  • codice penale, art. 163 comma 4

    art. 163, quarto comma, cod. pen.

    Citato tra le norme che possono rendere rilevante la partecipazione a misure alternative o percorsi che influiscano sul trattamento sanzionatorio in fase di determinazione della pena.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la possibilità di irrogare una somma in favore della Cassa delle ammende; applicata nel caso per determinare la sanzione di euro 3.000.

Massime di principio

  • La determinazione concreta della pena è rimessa a un ampio potere discrezionale del giudice di merito: in Cassazione sono ammissibili le censure sulla quantificazione solo se evidenziano vizi di motivazione o violazioni dei parametri di cui all'art. 133 c.p.
  • Un accordo di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non validato dal giudice dell'udienza preliminare non vincola successivamente la determinazione della pena da parte dell'organo giudicante.
  • Per il reato di rapina l'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n.4) richiede una valutazione globale degli effetti sulla vittima (anche lesioni e offesa alla libertà), non è sufficiente il solo basso valore materiale del bene sottratto.
  • L'attenuante prevista dall'art. 62, n.6 c.p. per la riparazione del danno richiede che il pagamento o la composizione avvengano nei termini rilevanti; pagamenti intervenuti dopo pronunce rilevanti possono risultare inutilizzabili per l'attenuante.
  • La richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa deve essere motivata con elementi fattuali specifici che ne dimostrino l'utilità per la risoluzione delle questioni derivanti dal reato e l'assenza di pericolo per l'accertamento dei fatti; in Cassazione il ricorso contro il rigetto deve indicare un interesse concreto e non meramente ipotetico, soprattutto se la pena è già stata determinata al minimo edittale.
  • Le doglianze generiche sul mancato "bilanciamento" tra aggravanti e attenuanti o sulla mancata attenzione ad elementi favorevoli sono, di norma, inammissibili se non indicano vizi logico-giuridici evidenti nella motivazione del giudice di merito.
  • Il ricorso infondato può comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) quando sussistano profili di colpa nella scelta dell'impugnazione.

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