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direttiva

Direttiva 2006/36

Direttiva 2006/36/CE della Commissione, del 24 marzo 2006 , che modifica la direttiva 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE

Normativa europea32006L0036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina delle zone protette fitosanitarie riconosciute nell’Unione, modificando la direttiva 2001/32/CE. Da un lato elimina il riconoscimento per talune aree in cui alcuni organismi nocivi risultano ormai stabiliti; dall’altro proroga fino al 31 marzo 2008 il riconoscimento temporaneo per altre zone, così da consentire agli Stati membri interessati di completare verifiche sull’assenza degli organismi o le eventuali attività di eradicazione. La direttiva impone agli Stati membri di recepire le modifiche entro il 30 aprile 2006, con applicazione dal 1° maggio 2006.

Modifica la direttiva 2001/32/CE sul riconoscimento di zone protette fitosanitarie, aggiornando l’elenco delle aree e prorogando taluni riconoscimenti temporanei.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in particolare, alle zone territoriali riconosciute come "zone protette" ai fini della direttiva 2000/29/CE contro specifici organismi nocivi dei vegetali e dei prodotti vegetali. Incide sull’elenco contenuto nell’allegato della direttiva 2001/32/CE, con esclusione o estensione del riconoscimento per talune regioni, Stati membri, isole o comuni; riguarda in modo specifico Portogallo, Austria, Italia, Irlanda, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Malta e Cipro, nonché i rispettivi territori indicati nell’allegato modificato.

Direttiva 2006/36/CE della Commissione: modifica della disciplina sulle zone protette fitosanitarie

La direttiva interviene sulla direttiva 2001/32/CE, che riconosce talune zone della Comunità come "zone protette" ai sensi della direttiva 2000/29/CE contro specifici organismi nocivi dei vegetali. L’atto si fonda sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri interessati e aggiorna il perimetro territoriale delle zone protette, distinguendo tra revoche del riconoscimento e proroghe temporanee eccezionali.

Finalità e contesto normativo

La finalità è adeguare l’elenco delle zone protette al mutato quadro fitosanitario. Dai considerando emerge che, in alcuni casi, il riconoscimento era stato concesso in via temporanea in assenza di informazioni sufficienti sull’assenza dell’organismo nocivo; in altri casi, le nuove informazioni mostrano che l’organismo è ormai stabilito in determinate parti del territorio e il riconoscimento deve quindi cessare. Per alcune zone, invece, la Commissione ritiene opportuno concedere una proroga eccezionale di due anni per consentire il completamento delle verifiche o delle attività di eradicazione.

Ambito di applicazione territoriale e sostanziale

La direttiva si applica alle zone indicate nell’allegato della direttiva 2001/32/CE, come modificato dalla presente direttiva, e riguarda il riconoscimento di zone protette rispetto a specifici organismi nocivi. Le modifiche incidono in particolare su Portogallo, Austria, Italia, Irlanda, Lituania, Slovacchia, Slovenia, Malta e Cipro.

Sono previste, tra l’altro:

  • la limitazione del riconoscimento per alcune aree del Portogallo;
  • la proroga al 31 marzo 2008 per talune zone di Cipro;
  • la revisione dell’elenco delle zone protette contro Erwinia amylovora, con proroga temporanea per varie regioni e Stati membri fino al 31 marzo 2008;
  • la revoca del riconoscimento della Lituania contro il virus del giallume necrotico della barbabietola;
  • la proroga al 31 marzo 2008 per Malta contro il virus Citrus tristeza (ceppi europei).

Modifiche alla direttiva 2001/32/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 1 della direttiva 2001/32/CE, precisando che le zone elencate nell’allegato sono riconosciute come zone protette ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE, per i rispettivi organismi nocivi indicati nell’allegato stesso.

L’articolo 1, punto 2, abroga l’articolo 2 della direttiva 2001/32/CE.

Aggiornamento dell’allegato: principali effetti pratici

L’allegato viene modificato in modo puntuale. Per il Portogallo, il riconoscimento viene riformulato e circoscritto alle aree elencate, includendo Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste con specifici comuni, e Trás-os-Montes.

Per Cipro, la qualifica di zona protetta per i punti richiamati nell’allegato è prorogata fino al 31 marzo 2008.

Quanto a Erwinia amylovora, viene mantenuto il regime di zona protetta per diversi Stati e regioni, ma con proroga temporanea fino al 31 marzo 2008 per:

  • Irlanda;
  • alcune regioni italiane e porzioni territoriali del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Lombardia, della Puglia e di altre aree elencate;
  • Lituania;
  • Austria, per le aree indicate;
  • Slovenia, con esclusione delle regioni di Gorenjska e Maribor;
  • Slovacchia, con esclusione dei comuni espressamente indicati.

La direttiva dispone inoltre che non sia più riconosciuta come zona protetta la Lituania rispetto al virus del giallume necrotico della barbabietola, e proroga fino al 31 marzo 2008 il riconoscimento di Malta contro il virus Citrus tristeza (ceppi europei).

Obblighi di recepimento degli Stati membri

L’articolo 2 contiene il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2006 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° maggio 2006.

Gli Stati membri devono inoltre:

  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e una tavola di concordanza;
  • assicurare che le norme nazionali di attuazione contengano un riferimento alla direttiva o siano corredate da tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Profili di interesse per la pratica professionale

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore agroalimentare e fitosanitario, l’atto è rilevante perché incide direttamente sulla possibilità di commercializzazione e movimentazione di vegetali e prodotti vegetali da e verso territori qualificati come zone protette. La verifica della corretta delimitazione territoriale e della data di efficacia delle proroghe o delle revoche è essenziale per la conformità regolatoria degli operatori e per l’aggiornamento delle procedure interne di controllo e documentazione.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco delle zone protette

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1 della direttiva 2001/32/CE, chiarendo che le zone della Comunità elencate nell’allegato sono riconosciute come zone protette ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, della direttiva 2000/29/CE nei confronti dei rispettivi organismi nocivi indicati nell’allegato.

Abrogazione dell’articolo 2 della direttiva 2001/32/CE

L’articolo 1, punto 2, sopprime l’articolo 2 della direttiva 2001/32/CE.

Modifiche territoriali per il Portogallo e Cipro

Nell’allegato, alla lettera a), punto 2, il riconoscimento relativo al Portogallo viene limitato alle aree indicate testualmente: Azzorre, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (con specifici comuni) e Trás-os-Montes. Per Cipro, alla lettera a), punti 3.1, 11 e 13, è aggiunta la limitazione temporale "fino al 31 marzo 2008".

Proroga eccezionale della zona protetta per Erwinia amylovora

Alla lettera b), punto 2, viene sostituito l’elenco delle zone protette per Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. La disciplina mantiene il riconoscimento per varie regioni e Stati membri e proroga fino al 31 marzo 2008 il riconoscimento temporaneo per Irlanda, alcune regioni italiane, Lituania, specifiche aree austriache, Slovenia (escluse Gorenjska e Maribor) e Slovacchia (con esclusione di determinati comuni elencati).

Esclusione della Lituania per il virus del giallume necrotico della barbabietola

Alla lettera d), punto 1, è soppressa la parola "Lituania", con conseguente revoca del riconoscimento della Lituania quale zona protetta contro tale virus.

Proroga del riconoscimento per Malta contro Citrus tristeza

Alla lettera d), punto 3, dopo la parola "Malta" sono inserite le parole "(fino al 31 marzo 2008)", prorogando il riconoscimento temporaneo della zona protetta contro il virus Citrus tristeza (ceppi europei).

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 aprile 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, comunicandole immediatamente alla Commissione insieme a una tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1° maggio 2006 e, al momento della pubblicazione ufficiale, devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è rivolta agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturamercato internoprotezione delle piante

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