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Direttiva 2006/35

Direttiva 2006/35/CE della Commissione, del 24 marzo 2006 , che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Normativa europea32006L0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2006/35/CE della Commissione aggiorna gli allegati della direttiva 2000/29/CE sulla protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. L’atto prende atto della radicazione di alcuni organismi nocivi in determinate aree di Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Italia e Lituania, con la conseguenza che tali aree non possono più essere considerate zone protette per quei patogeni. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 aprile 2006 e applicarle dal 1º maggio 2006.

Modifica tecnica degli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE per aggiornare le zone protette e le misure fitosanitarie contro organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari dell’atto, e incide sulle discipline nazionali di recepimento della direttiva 2000/29/CE in materia di protezione fitosanitaria. L’intervento riguarda specificamente la delimitazione di zone protette e le relative restrizioni territoriali per taluni organismi nocivi, con effetti su Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Italia e Lituania, nei punti e nelle aree indicate negli allegati modificati. Non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna l’elenco di aree escluse o non più qualificate come zone protette per specifici parassiti e patogeni.

Modifica degli allegati fitosanitari della direttiva 2000/29/CE

La direttiva 2006/35/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla direttiva 2000/29/CE, che disciplina le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nell’Unione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. L’atto si fonda sulle informazioni trasmesse da alcuni Stati membri circa la radicazione di determinati organismi nocivi in porzioni del loro territorio, con conseguente necessità di aggiornare le zone protette.

Finalità e contesto

La Commissione richiama la funzione della direttiva 2000/29/CE di tutela del territorio dell’Unione contro l’introduzione di organismi nocivi provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e di istituzione di zone protette. Alla luce delle nuove evidenze fornite da Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Italia e Lituania, alcune aree non possono più beneficiare dello статус di zona protetta per i patogeni indicati.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La direttiva è rivolta agli Stati membri, che sono tenuti a recepirne le modifiche nell’ordinamento nazionale. L’impatto materiale riguarda la disciplina fitosanitaria applicabile a specifiche aree territoriali e ai corrispondenti organismi nocivi menzionati negli allegati della direttiva 2000/29/CE.

  • Per il Portogallo, viene aggiornata la delimitazione delle aree rilevanti in relazione a Bemisia tabaci Genn. (popolazioni europee).
  • Per Slovenia, Slovacchia, Italia e Lituania, vengono rimosse o modificate zone protette per Erwinia amylovora e, per la Lituania, per il virus del giallume della barbabietola.

Modifiche sostanziali agli allegati

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE secondo il contenuto dell’allegato alla direttiva 2006/35/CE. Le modifiche sono essenzialmente tecniche ma producono effetti giuridici rilevanti sulla qualificazione delle aree territoriali interessate.

Allegato I, parte B

Sono aggiornati i riferimenti territoriali del Portogallo e viene soppressa la sigla "LT".

  • Per il Portogallo, le parole tra parentesi dopo la sigla "P" sono sostituite da un elenco più dettagliato di regioni e comuni, comprendente Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Ribatejo e Oeste (con specifici comuni elencati) e Trás-os-Montes.
  • La sigla "LT" è soppressa.

Allegato II, parte B

Nella terza colonna del punto 2 vengono introdotte esclusioni territoriali e soppressioni coerenti con la perdita della qualifica di zona protetta.

  • Per l’Italia, dopo Forlì-Cesena e Rimini si aggiunge l’esclusione della zona della provincia situata a nord della strada statale n. 9 – Via Emilia.
  • Viene soppressa la menzione "Trentino-Alto Adige: Provincia autonoma di Trento".
  • Per la Slovenia, dopo la sigla "SI" si aggiunge l’esclusione delle regioni Gorenjska e Maribor.
  • Per la Slovacchia, dopo la sigla "SK" si inserisce l’esclusione di numerosi comuni delle province di Dunajská Streda, Levice, Topoľčany, Poltár, Rožňava e Trebišov.

Allegato III, parte B

Nella seconda colonna dei punti 1 e 2 sono riprodotte le stesse modifiche territoriali già previste per l’allegato II.

  • Esclusione di una parte della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini.
  • Soppressione della menzione relativa a Trentino-Alto Adige: Provincia autonoma di Trento.
  • Esclusione delle regioni slovene Gorenjska e Maribor.
  • Esclusione di determinati comuni slovacchi elencati puntualmente.

Allegato IV, parte B

Qui le modifiche sono più estese e riguardano diversi punti della terza colonna.

  • Ai punti 20.1, 20.2, 22, 23, 25, 26, 27.1, 27.2 e 30 viene soppressa la sigla "LT".
  • Al punto 21 viene soppressa la menzione "Trentino-Alto Adige: provincia autonoma di Trento".
  • Ai punti 21 e 21.3 si introducono le medesime esclusioni per Forlì-Cesena, Rimini, Slovenia e Slovacchia già viste negli altri allegati.
  • Ai punti 24.1, 24.2 e 24.3 le parole tra parentesi dopo la sigla "P" vengono sostituite con l’elenco aggiornato delle regioni e dei comuni portoghesi.

Obblighi di recepimento e decorrenza

L’articolo 2 stabilisce un termine di trasposizione preciso.

  • Entro il 30 aprile 2006 gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento.
  • Le misure devono essere applicate dal 1º maggio 2006.
  • Deve essere trasmesso alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza tra normativa nazionale e direttiva.
  • Devono essere comunicate anche le disposizioni essenziali del diritto interno adottate nella materia.

Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità limitato alla forma e ai mezzi del recepimento, ma non al risultato: devono assicurare che gli allegati nazionali applicabili riflettano le nuove delimitazioni territoriali e le nuove esclusioni dalle zone protette.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente destinata agli Stati membri.

Rilievo pratico per operatori e professionisti

Per gli operatori del settore agroalimentare, vivaistico e fitosanitario, la direttiva comporta un aggiornamento delle aree soggette a restrizioni e dei controlli applicabili. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese operanti nel commercio di vegetali e prodotti vegetali, il dato centrale è che le nuove delimitazioni territoriali incidono sulla conformità alle norme fitosanitarie nazionali di recepimento della direttiva 2000/29/CE, con possibile impatto su certificazioni, movimentazioni e controlli doganali e interni.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati fitosanitari

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva 2006/35/CE. Le modifiche riguardano in particolare la parte B degli allegati I, II, III e IV, con soppressione o revisione di riferimenti territoriali relativi a zone protette e aree soggette a restrizioni.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le nuove disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1º maggio 2006. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza, nonché il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

Rinvio espresso alla direttiva

Quando adottano le misure di recepimento, gli Stati membri devono includere un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla scelta nazionale.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 precisa che la direttiva è indirizzata agli Stati membri.

Modifiche territoriali agli allegati

L’allegato elimina o restringe riferimenti a specifiche zone per varie specie nocive: per il Portogallo viene rivista la delimitazione delle zone relative a Bemisia tabaci e ad altre aree; per la Slovenia si escludono Gorenjska e Maribor per Erwinia amylovora; per la Slovacchia si escludono diversi comuni in varie province; per l’Italia si sopprimono riferimenti a Trentino-Alto Adige/Provincia autonoma di Trento e si introducono esclusioni per alcune zone di Forlì-Cesena e Rimini; per la Lituania vengono soppressi vari riferimenti territoriali, in particolare in relazione al virus del giallume della barbabietola.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturamercato internoprotezione dell'ambiente

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