Direttiva 2006/37
Direttiva 2006/37/CE della Commissione, del 30 marzo 2006 , che modifica l’allegato II della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di alcune sostanze (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2006/37/CE della Commissione aggiorna l’allegato II della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari, estendendo l’elenco delle forme consentite di folato e inserendo il ferro bisglicinato tra i minerali ammessi. L’intervento si fonda sulle valutazioni scientifiche favorevoli espresse dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e mira ad adeguare il diritto UE alle conoscenze tecnico-scientifiche più recenti. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 aprile 2007.
Modifica l’allegato II della direttiva 2002/46/CE per includere nuove forme di folato e una nuova forma di ferro utilizzabili negli integratori alimentari.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda la disciplina dei componenti vitaminici e minerali autorizzati per la fabbricazione degli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE. L’intervento è limitato alla modifica dell’allegato II di tale direttiva, quindi incide sul catalogo delle sostanze e delle forme ammesse, con effetti per gli operatori del settore degli integratori alimentari. È testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica dell’allegato II della direttiva 2002/46/CE sugli integratori alimentari
La direttiva 2006/37/CE della Commissione interviene in modo puntuale sulla disciplina degli integratori alimentari, aggiornando l’elenco delle sostanze vitaminiche e minerali autorizzate per la loro fabbricazione. L’adeguamento è giustificato, nei considerando, dalle valutazioni scientifiche favorevoli espresse dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla necessità di allineare l’allegato II della direttiva 2002/46/CE alle nuove evidenze tecnico-scientifiche.
Finalità e contesto normativo
La direttiva 2002/46/CE stabilisce quali vitamine, minerali e relative forme possono essere impiegati negli integratori alimentari. La direttiva in esame modifica tale quadro per includere ulteriori sostanze già oggetto di valutazione favorevole e per aggiornare la denominazione del folato, così da ricomprendere forme aggiuntive rispetto all’"acido folico".
Ambito di applicazione
L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato II della direttiva 2002/46/CE e, quindi, l’elenco delle forme di vitamine e minerali utilizzabili negli integratori alimentari. Gli effetti pratici ricadono sugli Stati membri, chiamati a recepire la modifica, e sugli operatori del settore alimentare che producono o commercializzano integratori contenenti tali sostanze. La direttiva è inoltre indicata come testo rilevante ai fini del SEE.
Modifiche sostanziali all’allegato II
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II secondo quanto previsto nell’allegato alla direttiva. In concreto:
- nel punto "A. Vitamine", la voce "10. ACIDO FOLICO" è sostituita da "10. FOLATO";
- sotto la voce "10. FOLATO" viene aggiunta la forma "L-metilfolato di calcio";
- nel punto "B. Minerali" viene inserita, prima del "carbonato rameico", la voce "ferro bisglicinato".
Presupposti scientifici e logica dell’aggiornamento
La direttiva sottolinea che le sostanze inserite sono state sottoposte a valutazione dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e hanno ricevuto un parere scientifico favorevole. L’aggiornamento dell’allegato risponde quindi a un criterio di apertura controllata del mercato degli integratori verso nuove forme di nutrienti, subordinata alla positiva valutazione di sicurezza e idoneità.
Recepimento negli ordinamenti nazionali
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 30 aprile 2007. Si tratta di un obbligo tipico delle direttive: gli Stati conservano la scelta della forma e dei mezzi, ma devono garantire il risultato di conformità entro il termine fissato.
Le misure nazionali devono inoltre:
- essere comunicate immediatamente alla Commissione, insieme a una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
- contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità decise dagli Stati membri;
- essere accompagnate dalla trasmissione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Rilievi operativi per i professionisti
Per gli operatori del settore degli integratori alimentari, la modifica rileva perché amplia e precisa il catalogo delle forme di nutrienti ammesse a livello unionale. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del comparto, il punto centrale è verificare la corrispondenza tra formulazioni impiegate, disciplina nazionale di recepimento e allegato II aggiornato, tenendo conto che la fonte UE impone agli Stati un risultato di armonizzazione ma lascia loro margini sulle modalità di trasposizione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II della direttiva 2002/46/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 2002/46/CE conformemente all’allegato della direttiva. Le modifiche consistono nella sostituzione della voce "10. ACIDO FOLICO" con "10. FOLATO", con aggiunta della forma "L-metilfolato di calcio", e nell’inserimento, nel punto "B. Minerali", della voce "ferro bisglicinato" prima del carbonato rameico.
Base scientifica e finalità dell’aggiornamento
Dai considerando emerge che l’inserimento delle nuove sostanze discende da valutazioni scientifiche favorevoli dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. La direttiva precisa inoltre che era opportuno sostituire la voce "acido folico" per tener conto dell’inclusione di altre forme di folato nell’allegato II della direttiva 2002/46/CE.
Obbligo di recepimento e termine di trasposizione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 30 aprile 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di concordanza, e le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.
Comunicazione delle disposizioni nazionali
Sempre ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 24 mar 2006Direttiva 2006/35
- direttiva · 24 mar 2006Direttiva 2006/36
- direttiva · 5 apr 2006Direttiva 2006/32
- direttiva · 5 apr 2006Direttiva 2006/31
- direttiva · 5 apr 2006Direttiva 2006/25
- direttiva · 5 apr 2006Direttiva 2006/23
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →