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Ordinanza

Ordinanza n. 11485/2026 - Roma, Sezione 4B

per la sostituzione del commissario ad acta nel ricorso rg. 12076/2024 definito con sentenza n. 8142/2025, pubblicata il 2 aprile 2025 e comunicata in pari data al Ministero dell’istruzione e del merito;

Giustizia amministrativa202412076

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio e aveva ordinato al Ministero di concludere il procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (istante originario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, vittorioso nel giudizio definito con sentenza n. 8142/2025, aveva ottenuto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero su un'istanza presentata il 20 maggio 2024. La sentenza aveva assegnato al Ministero 90 giorni per provvedere e, in caso di ulteriore inerzia, aveva nominato commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con un termine ulteriore di 180 giorni. Poiché né il Ministero né il commissario nominato avevano adottato il provvedimento conclusivo del procedimento entro i termini assegnati, il ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario affinché fosse data puntuale esecuzione alla sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza di sostituzione del commissario ad acta, rilevando l'inosservanza, da parte sia del Ministero sia del commissario originariamente designato, dell'obbligo di adottare il provvedimento conclusivo del procedimento entro i termini stabiliti dalla sentenza. Ha quindi revocato il precedente commissario e nominato, in sua sostituzione, il Direttore generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il nuovo commissario dovrà svolgere gli adempimenti sostitutivi entro 180 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, senza diritto al compenso, con facoltà di delegare a un funzionario o all'organo competente secondo la normativa vigente. Le spese della fase sono state compensate.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione e il commissario ad acta originariamente nominato non eseguono, entro i termini assegnati, l'obbligo di adottare il provvedimento conclusivo imposto da una sentenza sul silenzio, il giudice amministrativo può revocare il commissario e sostituirlo con altro organo o funzionario idoneo, assegnando un nuovo termine per l'esecuzione sostitutiva.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di una sentenza sul silenzio esercita il potere sostitutivo necessario all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento e può essere autorizzato dal giudice a delegare gli adempimenti a un funzionario o all'organo competente secondo la normativa vigente.
  • La sostituzione del commissario ad acta costituisce una misura di esecuzione del giudicato attivabile su istanza della parte interessata quando l'inerzia del commissario impedisce l'effettiva attuazione della pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSilenzio della pubblica amministrazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

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