Sentenza del 23/01/2019 n. 211 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazione prima casa - Art.69 comma 3 e 4 della legge 21/11/2000 n. 342
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la possibilità di applicare i benefici fiscali "prima casa" a un acquisto oneroso effettuato da un soggetto che aveva già acquistato un immobile a titolo gratuito, ad esempio per successione o donazione. Il collegio ha ritenuto che i presupposti dei due acquisti siano diversi e che il precedente acquisto gratuito non impedisca, di per sé, la fruizione dell'agevolazione in occasione del successivo acquisto oneroso.
La decisione
Il collegio ha condiviso l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, espressa nelle circolari n. 44/2001 e n. 18/2013, secondo cui lo stesso soggetto può beneficiare dell'agevolazione prima casa prima in relazione a un acquisto a titolo gratuito e successivamente in relazione a un acquisto a titolo oneroso, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla legge. Il testo non indica le parti processuali né un dispositivo specifico di accoglimento o rigetto.
Norme richiamate
Art. 69, commi 3 e 4, legge 21 novembre 2000, n. 342
La norma consente di applicare le agevolazioni prima casa agli acquisti a titolo gratuito, secondo i relativi presupposti, senza escludere automaticamente la possibilità di fruire successivamente dell'agevolazione per un acquisto a titolo oneroso.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 44/2001
Richiamata come sostegno alla distinzione tra i presupposti dell'agevolazione relativa agli acquisti gratuiti e quelli relativi agli acquisti onerosi.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 18/2013
Conferma l'orientamento secondo cui il precedente acquisto agevolato a titolo gratuito non impedisce automaticamente il successivo accesso ai benefici prima casa per un acquisto oneroso.
Massime di principio
- Un precedente acquisto agevolato a titolo gratuito, come una donazione o una successione, non preclude automaticamente l'agevolazione prima casa per un successivo acquisto oneroso.
- Occorre distinguere la natura dell'acquisto: i requisiti applicabili a donazioni e successioni non coincidono necessariamente con quelli previsti per compravendite e altri acquisti onerosi.
- La possibilità di ottenere nuovamente l'agevolazione non è assoluta: devono essere verificati anche gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina prima casa, inclusi quelli relativi all'immobile, alla residenza e all'eventuale possesso di altri immobili agevolati.
- Le circolari dell'Agenzia delle Entrate possono orientare l'interpretazione amministrativa, ma la valutazione concreta richiede l'esame degli atti di acquisto e della normativa vigente al momento dell'operazione.
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