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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19664/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Verona che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per il reato contestato in concorso. Il ricorso deduceva, da un lato, l'omesso accertamento da parte del giudice della sussistenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p. e, dall'altro, il vizio di motivazione sul medesimo punto. In via ulteriore venivano formulati rilievi sulla misura della pena applicata e sulla qualificazione giuridica del fatto, ma in termini ritenuti generici dalla Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, in caso di sentenza di patteggiamento, l'art. 448-bis c.p.p. consente il ricorso per cassazione solo nei casi tassativamente previsti, tra i quali non rientra il difetto di motivazione sulla insussistenza delle condizioni per pronunciare proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ha inoltre osservato che, comunque, una motivazione sintetica sul punto era presente nella sentenza impugnata. I motivi relativi alla pena e alla qualificazione giuridica sono stati reputati del tutto generici. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato solo come disposizione concorsuale relativa ai reati oggetto del patteggiamento; non è oggetto di autonoma interpretazione nel provvedimento.

  • art. 628, secondo e terzo comma, n. 1, c.p.

    Indicato quale norma incriminatrice del fatto definito con patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'obbligo del giudice di verificare l'eventuale sussistenza di cause di non punibilità o estinzione del reato; la Corte precisa che tale doglianza non è deducibile nei limiti del ricorso avverso il patteggiamento, salvo i casi tassativi previsti.

  • art. 448-bis c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta; la Corte la qualifica come tassativa e escludente il motivo fondato sul difetto di motivazione in ordine all'art. 129 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    Base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono proponibili soltanto i motivi espressamente consentiti dalla legge; non è deducibile, come vizio autonomo, il difetto di motivazione sull'esclusione delle cause di non punibilità o di estinzione del reato ex art. 129 c.p.p., se la doglianza non rientra nei casi tassativi previsti dall'art. 448-bis c.p.p.
  • La verifica ex art. 129 c.p.p. può essere censurata solo nei limiti consentiti dal regime speciale del patteggiamento; inoltre, se il provvedimento impugnato contiene anche una motivazione sintetica sul punto, la doglianza risulta comunque priva di fondamento specifico.
  • Nel giudizio di legittimità contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta, motivi relativi alla misura della pena e alla qualificazione giuridica del fatto devono essere specifici e puntuali; contestazioni formulate in modo generico sono inammissibili.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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