Cassazione Civile, Ordinanza n. 28725/2022 del 04/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una trattativa per la cessione del 49% delle quote di una società a responsabilità limitata. Gli attori originari avevano chiesto di accertare la responsabilità precontrattuale del convenuto per il fallimento della trattativa. Il convenuto, a sua volta, aveva sostenuto che il contratto di cessione fosse in realtà già concluso e che l'assegno consegnato dall'altro soggetto avesse natura di caparra confirmatoria, con diritto a trattenerla per inadempimento della controparte. La Corte d'appello aveva però ritenuto non provata la conclusione definitiva del contratto, osservando che non era stato determinato il prezzo di cessione e che l'assegno aveva solo funzione di garanzia della serietà delle trattative. Con il ricorso per cassazione il venditore deduceva violazione degli artt. 1385, 2733, 2734 e 2735 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la determinazione del prezzo e non avesse valorizzato una scrittura del 5 dicembre 2003 e un telegramma dell'11 dicembre 2003 asseritamente confessorio; sosteneva inoltre che la caparra potesse costituire prova della conclusione del contratto e che la Corte avesse sbagliato nel negare natura di caparra all'assegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure nella parte in cui miravano a una rivalutazione delle prove e a una diversa interpretazione delle scritture private, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva dedotto in modo specifico la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale e che il telegramma non era decisivo per dimostrare la determinazione del prezzo. Ha poi reputato infondato il secondo motivo, rilevando che, pur potendo la caparra costituire indizio della conclusione del contratto, essa presuppone comunque la prova del contratto principale; poiché tale prova era mancata, l'assegno non poteva avere natura di caparra confirmatoria, ma solo di garanzia delle trattative, risultando privo di causa per il mancato perfezionamento del contratto. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha rigettato anche la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 1385 c.c.
La caparra confirmatoria presuppone la conclusione del contratto principale; se il contratto non si è perfezionato, la somma consegnata non può conservare autonoma natura di caparra confirmatoria e, nel caso concreto, è stata ritenuta mera garanzia della serietà delle trattative.
art. 2733 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere il valore confessorio del telegramma; la Corte ha ritenuto la censura non decisiva e comunque inammissibile perché volta a una diversa lettura del materiale probatorio.
art. 2734 c.c.
Richiamato dal ricorrente insieme all'art. 2733 c.c. per attribuire al telegramma efficacia confessoria; la Corte non ha accolto la doglianza per difetto di specifica critica ai canoni interpretativi e per irrilevanza decisiva del documento.
art. 2735 c.c.
La censura di violazione della norma è stata ritenuta inammissibile, poiché la decisione di merito non presentava la contraddizione denunciata e il motivo non investiva in modo ammissibile la ratio decidendi.
art. 1362 c.c.
Per dedurre la violazione dei canoni interpretativi contrattuali occorre indicare specificamente quali regole siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa interpretazione.
art. 1363 c.c.
Richiamato implicitamente nel riferimento agli artt. 1362 e ss. c.c.; la Corte ribadisce che la doglianza deve indicare la concreta violazione dei canoni ermeneutici.
artt. 1362 e ss. c.c.
La Cassazione ribadisce che l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile solo se si allega specificamente la violazione delle regole legali di interpretazione, non mediante mera contrapposizione di letture alternative.
art. 360 c.p.c.
Le censure formulate come violazione di legge e vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove, riservato al giudice di merito.
art. 96 c.p.c.
La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata rigettata, non ravvisandosi i relativi presupposti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 375, comma 2, c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, perché l'interpretazione e la selezione delle prove appartengono al giudice di merito.
- Per denunciare la violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto non basta proporre una lettura alternativa del documento: occorre indicare specificamente quali norme ermeneutiche siano state violate e in che modo il giudice se ne sia discostato.
- Quando di un atto o di una clausola siano possibili più interpretazioni plausibili, la scelta operata dal giudice di merito non è censurabile in cassazione solo perché la parte ne propone una diversa.
- La caparra confirmatoria presuppone la prova della conclusione del contratto principale; se tale conclusione non risulta dimostrata, la somma consegnata non può essere qualificata come caparra, ma al più come garanzia delle trattative, con conseguente difetto di causa del relativo assetto.
- Il valore confessoriamente attribuibile a una dichiarazione stragiudiziale va apprezzato nel contesto complessivo del materiale probatorio e non può, da solo, sovvertire una ricostruzione di fatto logicamente motivata dal giudice di merito.
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