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Sentenza

Sentenza n. 3841/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data 22 ottobre 2024, n. prot. 42612 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento:” Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Mariagrazia Basile nata il 12 agosto 1985 a Putignano (BA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 7 aprile 2021 non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 16355 del 13 luglio 2021, come citata in premessa, è rigettata”. - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202413462

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo spagnolo relativo all'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista aspirante docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha respinto l'istanza di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, dell'attestato relativo a un corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo, rilasciato da un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Il Ministero ha ritenuto ostativa la natura di «titolo proprio» dell'università, non ufficiale nell'ordinamento scolastico spagnolo e quindi non abilitante, e ha inoltre ravvisato una sostanziale diversità tra il percorso formativo estero e quello italiano per la specializzazione sul sostegno. La ricorrente ha dedotto plurime violazioni della disciplina procedimentale e della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché eccesso di potere, contestando l'omessa o insufficiente valutazione comparativa delle competenze acquisite e l'illegittima esclusione del titolo per la sua natura non ufficiale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, disponendo il riesame dell'istanza. Il giudice ha ritenuto contrario alla disciplina europea, come interpretata dalle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022, considerare automaticamente ostativa la distinzione tra titoli ufficiali e titoli propri. Il Ministero avrebbe dovuto valutare in concreto l'intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la comparabilità sostanziale del percorso spagnolo con quello richiesto in Italia, previo parere del Ministero dell'Università e della Ricerca, e adottando, ove necessario, misure compensative proporzionate ai sensi dell'art. 14 della direttiva 2005/36/CE. Anche il raffronto svolto nel provvedimento è stato giudicato apodittico e scarsamente motivato: l'Amministrazione non ha spiegato adeguatamente perché le differenze formative fossero radicali e non potessero essere colmate mediante ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio. Il TAR ha inoltre richiamato gli artt. 45 e 49 TFUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui, anche fuori dall'ambito applicativo della direttiva 2005/36/CE, l'autorità nazionale deve prendere in considerazione diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza dell'interessato e procedere a una valutazione comparativa, pur non essendo obbligata a riconoscere un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine. Le spese sono state compensate per i contrasti giurisprudenziali in materia.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206

    Il riconoscimento della formazione professionale estera deve essere esaminato alla luce della disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE.

  • direttiva 2005/36/CE

    tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno».

    L'autorità competente deve procedere a una valutazione concreta e complessiva della formazione estera e, ove sussistano differenze sostanziali, applicare misure compensative appropriate e proporzionate ai sensi dell'art. 14.

  • art. 14 direttiva 2005/36/CE

    Consente l'adozione di misure compensative, quali attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, per colmare eventuali differenze tra la formazione estera e quella richiesta dallo Stato ospitante.

  • art. 45 TFUE

    Nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori, impone una valutazione comparativa dell'insieme dei diplomi, certificati, altri titoli ed esperienza pertinente dell'interessato.

  • art. 49 TFUE

    Nell'ambito della libertà di stabilimento, impone una valutazione comparativa delle competenze attestate dalla formazione e dall'esperienza dell'interessato rispetto alle qualifiche richieste dalla normativa nazionale.

  • L. n. 517 del 1977

    È richiamata per individuare la funzione dell'insegnante di sostegno, destinata a favorire l'integrazione degli alunni con disabilità mediante interventi individualizzati.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento in Italia di una formazione professionale conseguita all'estero, la natura di titolo non ufficiale o di titolo proprio dell'istituzione estera non consente, da sola, di respingere l'istanza senza una valutazione concreta delle competenze, conoscenze e capacità effettivamente acquisite.
  • L'autorità competente deve comparare il percorso formativo estero con quello nazionale, considerando l'intero compendio dei titoli e dell'esperienza dell'interessato e motivando puntualmente le eventuali differenze sostanziali.
  • Quando le differenze tra la formazione estera e quella nazionale non rendono radicalmente incomparabili i percorsi, l'Amministrazione deve valutare l'adozione di misure compensative proporzionate, quali formazione, tirocinio o laboratorio aggiuntivi, prima di negare il riconoscimento.
  • Il diniego fondato su una pretesa radicale diversità dei percorsi formativi è illegittimo se la motivazione è apodittica, si fonda su argomenti deboli e non spiega perché le lacune eventualmente riscontrate non possano essere colmate mediante misure compensative.
  • Anche quando la direttiva 2005/36/CE non sia direttamente applicabile, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono allo Stato ospitante una valutazione comparativa della formazione e dell'esperienza dell'interessato; tuttavia non impongono di riconoscere automaticamente un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato membro d'origine.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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