Sentenza del 30/05/2016 n. 3405 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Subappalto a piccole imprese - Assenza di un contratto scritto - Fattura - Illegittimità dell'avviso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo, poiché l'assenza di un contratto scritto non è sufficiente, da sola, a negare l'esistenza del subappalto quando i rapporti e i lavori risultano desumibili dalle fatture. La decisione si richiama al principio affermato da Cassazione n. 14908/2014.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la legittimità di un avviso di accertamento fondato sull'asserita inesistenza o irregolarità di rapporti di subappalto dovuta all'assenza di un contratto scritto. Il principio richiamato è che, nei rapporti di subappalto affidati a piccole imprese, il contratto non deve necessariamente risultare da un documento scritto: l'esistenza e l'oggetto dei lavori possono essere dimostrati anche mediante le fatture emesse, purché idonee a documentare le prestazioni effettuate.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 14908/2014
Il rapporto di subappalto con una piccola impresa può essere provato anche senza un contratto scritto, attraverso fatture o altri elementi documentali idonei a dimostrare l'effettività, l'oggetto e l'esecuzione dei lavori.
Massime di principio
- L'assenza di un contratto scritto non comporta automaticamente l'inesistenza del subappalto, soprattutto quando la legge o la natura del rapporto non impongono una forma scritta a pena di nullità.
- Le fatture possono costituire un elemento probatorio rilevante per dimostrare l'esistenza del rapporto, l'oggetto delle prestazioni e il corrispettivo pattuito, ma la loro attendibilità può essere valutata insieme agli altri documenti disponibili.
- Un avviso di accertamento non può fondarsi esclusivamente sulla mancanza del contratto scritto se esistono fatture e ulteriori elementi coerenti con l'effettiva esecuzione dei lavori.
- In situazioni analoghe è comunque opportuno conservare fatture dettagliate, documenti di trasporto, stati di avanzamento, pagamenti tracciabili, corrispondenza e ogni altra prova dell'effettività del subappalto.
- Il principio non esclude che l'Amministrazione possa contestare il rapporto sulla base di elementi concreti, come fatture generiche, prestazioni inesistenti, incoerenze contabili o assenza di prove dell'effettiva esecuzione.
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