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Sentenza

Sentenza del 30/05/2016 n. 3405 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento, liquidazione e controlli - Subappalto a piccole imprese - Assenza di un contratto scritto - Fattura - Illegittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'avviso di accertamento è stato ritenuto illegittimo, poiché l'assenza di un contratto scritto non è sufficiente, da sola, a negare l'esistenza del subappalto quando i rapporti e i lavori risultano desumibili dalle fatture. La decisione si richiama al principio affermato da Cassazione n. 14908/2014.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la legittimità di un avviso di accertamento fondato sull'asserita inesistenza o irregolarità di rapporti di subappalto dovuta all'assenza di un contratto scritto. Il principio richiamato è che, nei rapporti di subappalto affidati a piccole imprese, il contratto non deve necessariamente risultare da un documento scritto: l'esistenza e l'oggetto dei lavori possono essere dimostrati anche mediante le fatture emesse, purché idonee a documentare le prestazioni effettuate.

Norme richiamate

  • Cassazione civile, sentenza n. 14908/2014

    Il rapporto di subappalto con una piccola impresa può essere provato anche senza un contratto scritto, attraverso fatture o altri elementi documentali idonei a dimostrare l'effettività, l'oggetto e l'esecuzione dei lavori.

Massime di principio

  • L'assenza di un contratto scritto non comporta automaticamente l'inesistenza del subappalto, soprattutto quando la legge o la natura del rapporto non impongono una forma scritta a pena di nullità.
  • Le fatture possono costituire un elemento probatorio rilevante per dimostrare l'esistenza del rapporto, l'oggetto delle prestazioni e il corrispettivo pattuito, ma la loro attendibilità può essere valutata insieme agli altri documenti disponibili.
  • Un avviso di accertamento non può fondarsi esclusivamente sulla mancanza del contratto scritto se esistono fatture e ulteriori elementi coerenti con l'effettiva esecuzione dei lavori.
  • In situazioni analoghe è comunque opportuno conservare fatture dettagliate, documenti di trasporto, stati di avanzamento, pagamenti tracciabili, corrispondenza e ogni altra prova dell'effettività del subappalto.
  • Il principio non esclude che l'Amministrazione possa contestare il rapporto sulla base di elementi concreti, come fatture generiche, prestazioni inesistenti, incoerenze contabili o assenza di prove dell'effettiva esecuzione.

Testo integrale

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