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Ordinanza

Ordinanza n. 1291/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) degli esiti della prova scritta in forma anonima della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, indetta dall’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito web istituzionale in data 4 novembre 2025 e della successiva rettifica del 10 novembre 2025, nella parte in cui la ricorrente ha appreso di essere non idonea avendo conseguito il punteggio inferiore a quello minimo di 21/30 (all. 1-2); b) dell’avviso del 27 novembre 2025 (all. 3) con allegati gli elenchi dei vincitori della procedura selettiva per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, tra cui quello della Regione Lombardia (all. 3bis); c) dell’elenco degli idonei non vincitori per la Regione Lombardia nella parte in cui non indica il nominativo della ricorrente per mancato raggiungimento del punteggio minimo di 21/30, non pubblicato; d) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti.

Giustizia amministrativa202515578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esiti della prova scritta e successivi atti della selezione pubblica per l'assunzione di 2.700 funzionari giuridico-tributari, nella parte in cui la ricorrente è stata dichiarata non idonea per non aver raggiunto il punteggio minimo di 21/30, nonché gli elenchi dei vincitori e degli idonei non vincitori.

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta anonima della procedura selettiva indetta dall'Agenzia delle Entrate, la successiva rettifica e l'avviso con gli elenchi dei vincitori, contestando la propria esclusione dall'elenco degli idonei per mancato conseguimento del punteggio minimo di 21/30. Ha chiesto l'annullamento degli atti, previa sospensione cautelare. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026 ha rinunciato all'istanza cautelare. Il TAR ha rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'eventuale accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza pronunciarsi sul merito della legittimità degli esiti della prova o degli atti concorsuali. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati utilmente collocati nella graduatoria. Considerato il loro elevato numero e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione Regionale interessata, con indicazione degli elementi specificati in motivazione e pubblicazione del ricorso e dell'ordinanza. Ha imposto all'Agenzia delle Entrate di mantenere accessibile la documentazione pubblicata, mediante un collegamento denominato “Atti di notifica”, e di rilasciare un attestato dell'avvenuta notificazione. La notificazione deve essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 15 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Consente di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati e di difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della notificazione per pubblici proclami secondo le modalità stabilite dal giudice.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La mancata effettuazione della notificazione o il mancato deposito della relativa prova nei termini assegnati comportano l'improcedibilità del gravame.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla domanda cautelare, alla quale la ricorrente ha rinunciato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando l'eventuale accoglimento di un ricorso contro gli esiti o la graduatoria di una procedura selettiva può pregiudicare la posizione di soggetti utilmente collocati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei interessati.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, la notificazione del ricorso può essere autorizzata per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione secondo modalità idonee a garantire la conoscibilità del giudizio.
  • Il giudice può imporre all'amministrazione destinataria della notificazione per pubblici proclami di mantenere online gli atti pubblicati, predisporre un collegamento informatico facilmente individuabile e rilasciare alla parte una certificazione dell'avvenuta pubblicazione.
  • I termini assegnati per effettuare la notificazione per pubblici proclami e per depositarne la prova sono perentori; il loro mancato rispetto comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela del terzoPartecipazione procedimentaleTermini del procedimento

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