Cassazione Penale, Sentenza n. 26774/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di assise di appello che, dopo aver riconosciuto l'incompetenza per materia del Tribunale che lo aveva condannato a dodici anni di reclusione per un reato sessuale aggravato, ha annullato la sentenza di primo grado e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di assise competente. Con il ricorso per cassazione ha sostenuto: 1) la violazione degli artt. 604 e 185 c.p.p., perché la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare anche la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato emesso dal G.i.p. che aveva fissato l'udienza davanti a un giudice incompetente per materia; 2) la violazione dell'art. 24 c.p.p., perché, in conseguenza di tale nullità, gli atti avrebbero dovuto essere restituiti al pubblico ministero; 3) il vizio di motivazione per non avere la Corte di appello dichiarato la nullità del decreto di citazione pur avendo riconosciuto l'incompetenza assoluta del primo giudice; 4) la violazione del diritto di difesa per l'omessa declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio immediato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha chiarito che, in caso di declaratoria di incompetenza per materia del giudice di primo grado da parte del giudice d'appello, il ricorso per cassazione è inammissibile secondo un orientamento già consolidato; in ogni caso, nel merito, l'incompetenza per materia non determina la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato, che è nullo solo per le cause tassative previste dall'art. 429, comma 2, c.p.p. La regressione del procedimento non discende quindi da una nullità dell'atto introduttivo, ma dall'esigenza di tutelare il diritto di difesa solo nei casi in cui la restituzione degli atti comporti una modifica dell'accusa e la perdita della possibilità di accedere a riti alternativi. Nel caso concreto, l'azione penale era stata correttamente esercitata dal pubblico ministero competente e il decreto di citazione era stato emesso dal G.i.p. competente, sicché non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
richiamato come parte della contestazione originaria, in concorso con i reati sessuali aggravati contestati all'imputato
art. 609-bis c.p.
norma incriminatrice del delitto sessuale contestato nel procedimento di merito
art. 609-ter, secondo comma, n. 1, c.p.
norma aggravatrice del delitto sessuale contestato nel procedimento di merito
art. 604 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di dichiarare la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato
art. 185 c.p.p.
invocato dal ricorrente per sostenere la restituzione degli atti e gli effetti derivanti dalla dedotta nullità
art. 24 c.p.p.
richiamato dal ricorrente quale base per la restituzione degli atti al pubblico ministero
art. 568, comma secondo, c.p.p.
"sono sempre soggette a ricorso per cassazione le sentenze 'salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28'"
la Corte lo richiama per escludere l'ammissibilità del ricorso avverso la sentenza che, pronunciata ex art. 24 c.p.p., dichiari l'incompetenza per materia del primo giudice e disponga la trasmissione degli atti
art. 429, comma 2, c.p.p.
indicato come norma che prevede tassativamente le nullità del decreto che dispone il giudizio/citazione, tra le quali non rientra l'indicazione di un giudice incompetente
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- La sentenza con cui il giudice di appello, riconosciuta l'incompetenza per materia del primo giudice, annulla la decisione impugnata e dispone la trasmissione degli atti non è, di regola, impugnabile per cassazione quando la censura investe il solo capo relativo alla competenza/trasmissione degli atti.
- L'incompetenza per materia del giudice che ha celebrato il dibattimento non determina di per sé la nullità del decreto di citazione a giudizio immediato: le nullità di tale atto sono solo quelle tassativamente previste dalla legge.
- La mera indicazione di un giudice incompetente nell'atto introduttivo non equivale alla mancata o insufficiente indicazione del giudice e non integra, per ciò solo, una nullità deducibile per ottenere la regressione del procedimento al pubblico ministero.
- La regressione del processo a una fase anteriore si giustifica per ragioni di tutela del diritto di difesa solo quando la restituzione degli atti comporti una modifica dell'accusa tale da precludere all'imputato la richiesta di riti alternativi o altri benefici difensivi; non quando l'azione penale sia stata correttamente esercitata e l'atto introduttivo sia stato emesso dal giudice funzionalmente competente.
- Il diritto di difesa non è leso se l'errore sulla competenza del giudice del dibattimento non ha impedito all'imputato di valutare e richiedere i riti alternativi davanti al giudice competente a conoscere degli atti.
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