Sentenza del 18/12/2019 n. 33585 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla G. Srl l'utilizzo in compensazione, nel 2009, di un credito IVA originato nel 2002 e trasferito nell'ambito di una cessione di ramo d'azienda. Secondo l'Ufficio, il credito era inesistente perché derivava da un'operazione posta in essere da una società ritenuta meramente fittizia e, comunque, non era trasferibile al cessionario. La contribuente ha sostenuto invece la legittima cedibilità del credito e la possibilità di utilizzarlo sia per compensare l'IVA a debito sia per compensare altri debiti fiscali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto trasferibile il credito IVA, anche nell'ambito della cessione di un ramo d'azienda, senza necessità che il credito fosse stato previamente richiesto a rimborso. Il cessionario subentra nella posizione fiscale relativa al credito, salvo che il credito sia stato espressamente escluso dalla cessione. Tuttavia, la Corte ha distinto tra compensazione verticale e orizzontale: la compensazione con l'IVA a debito deve essere riesaminata, mentre la compensazione con altri debiti fiscali era tardiva, poiché il credito sorto nel 2002 è stato utilizzato nel 2009 oltre il termine previsto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata limitatamente alla compensazione verticale e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per verificare l'eventuale inesistenza delle operazioni economiche che avevano originato il credito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2
"il credito IVA può essere computato in detrazione nell'anno successivo"
La disposizione consente, in presenza di un'eccedenza IVA, di riportare il credito e utilizzarlo in detrazione negli anni successivi; non impedisce, di per sé, il trasferimento del credito a un cessionario.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1
La detrazione del credito IVA è soggetta a limiti temporali, salvo il permanere dell'eccedenza riportata secondo la disciplina dell'art. 30.
D.L. n. 70 del 1988, art. 5, comma 4-ter, convertito nella L. n. 154 del 1988
"in caso di cessione del credito risultante dalla dichiarazione annuale"
La norma presuppone la possibilità di cedere il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale e non richiede che il credito sia stato previamente chiesto a rimborso.
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
Disciplina la compensazione orizzontale tra crediti e debiti tributari diversi, soggetta a termini temporali più rigorosi rispetto alla compensazione verticale.
Codice civile, art. 2558
La cessione di azienda o di ramo d'azienda comporta il trasferimento dei rapporti relativi all'esercizio dell'azienda, inclusi, salvo esclusione espressa, i crediti d'imposta vantati dal cedente.
Codice civile, artt. 1260 e 2588 e seguenti
Sono state richiamate dalla ricorrente a sostegno della generale cedibilità dei crediti; la Corte ha fondato la decisione soprattutto sulla disciplina tributaria speciale e sull'art. 2558 c.c.
Art. 267 TFUE
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea è stata dichiarata assorbita, poiché la Corte di cassazione ha risolto la questione della trasferibilità del credito sulla base del diritto interno.
Massime di principio
- Il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale è, in linea generale, trasferibile, anche mediante cessione di azienda o di ramo d'azienda, salvo esclusione espressa nell'atto di cessione.
- La trasferibilità del credito non garantisce automaticamente la legittimità del suo utilizzo: il credito deve essere effettivamente esistente, documentato e derivare da operazioni economiche reali.
- È necessario distinguere tra compensazione verticale, effettuata con l'IVA a debito, e compensazione orizzontale, effettuata con altri debiti fiscali o contributivi.
- La compensazione orizzontale è soggetta a termini temporali più rigorosi e non può essere effettuata molti anni dopo la maturazione del credito, anche se il credito è stato validamente ceduto.
- In caso di cessione di ramo d'azienda, il cessionario subentra nella posizione relativa al credito trasferito e può utilizzarlo per detrazione o rimborso, ma resta soggetto alle medesime condizioni, verifiche e limiti temporali applicabili al credito originario.
- La validità della cessione del credito e la legittimità della compensazione sono questioni distinte: la prima può essere riconosciuta mentre la seconda può essere esclusa per tardività o inesistenza del credito.
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