Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5547/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del provvedimento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, prot. n. U.0006869 dell'08.03.2023, avente ad oggetto “Porto di Napoli località Pontile Vittorio Emanuele – locali posti nell'ambito dell'edificio denominato ex Ligabue della superficie complessiva di mq 2.504,20 – Astamar Group S.r.l. – Ingiunzione di sgombero, notificata con prot. 7443 in data 31.03.2021 – invito all'ottemperanza all'ingiunzione di sgombero prot. n. 5664/2022 – ESECUZIONE D'UFFICIO PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO”; 2) del provvedimento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, prot. n. U.0004585 del 15.02.2023, avente ad oggetto “Ingiunzione di sgombero beni d.m. ubicati al pontile Vittorio Emanuele del porto di Napoli, nell'ambito dell'edificio denominato ex Ligabue, della superficie complessiva di mq 2.504,20”; 3) ove necessario e per quanto di ragione, della concessione demaniale n. 138/2008 – rep. n. 5788, rilasciata dall'Autorità Portuale di Napoli in data 18.06.2008 in favore della Palumbo Group S.p.a., allo stato non conosciuta; 4) di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, lesivi degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Astamar Group S.r.l. il 22/5/2023: 1) della licenza di subingresso n. 98 del 21.07.2020, rep. reg. n. 969, rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in favore della Palumbo Shipyards Napoli S.r.l., conosciuta dalla ricorrente a seguito dell'accesso agli atti in data 29.03.2023; 2) della licenza di subingresso n. 59/2015, rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale in favore della Palumbo Group S.p.a., conosciuta dalla ricorrente a seguito dell'accesso agli atti in data 2.05.2023; 3) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, allo stato non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti di impugnativa a seguito dell'integrale conoscenza degli stessi Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Astamar Group S.r.l. il 10/7/2023: 1) del provvedimento prot. n. U.0017726 del 23.06.2023, a firma del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale avente ad oggetto “Porto di Napoli località Pontile Vittorio Emanuele – locali posti nell'ambito dell'edificio denominato ex Ligabue della superficie complessiva di mq 2.504,20 – Astamar Group S.r.l. – Ingiunzione di sgombero, notificata con prot. 7443 in data 31.03.2021 – invito all'ottemperanza all'ingiunzione di sgombero prot. n. 5664/2022 – ESECUZIONE D'UFFICIO PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO”; 2) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, allo stato non conosciuto, con riserva di proporre motivi aggiunti di impugnativa a seguito dell'integrale conoscenza degli stessi.

Giustizia amministrativa202301369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d'interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dalla ricorrente con memoria dell'8 maggio 2026. Non ha quindi esaminato nel merito le censure relative allo sgombero, alla concessione demaniale e alle licenze di subingresso. Ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti.

TAR Campania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ingiunzioni di sgombero dei locali ex Ligabue nel porto di Napoli e disposizione di esecuzione d'ufficio; concessione demaniale alla società controinteressata e successive licenze di subingresso; successivo invito allo sgombero spontaneo

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (autorità portuale e concessionari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'ingiunzione di sgombero e la disposizione di esecuzione d'ufficio, sostenendo che l'Autorità portuale avesse leso il suo affidamento: la concessione già rilasciatale sarebbe stata prorogata per oltre dieci anni in vista di una delocalizzazione mai attuata, mentre lo sgombero sarebbe stato disposto senza individuare un'area alternativa e con tempi incompatibili con il trasferimento dell'azienda, allo scopo di favorire un altro concessionario. Ha inoltre dedotto l'illegittimità derivata degli atti di sgombero, in quanto fondati su una concessione trentennale alla controinteressata rilasciata senza adeguata evidenza pubblica, pubblicità e criteri predeterminati di selezione e senza la deliberazione del Comitato portuale prevista dall'art. 9 della l. n. 84/1994. Con i primi motivi aggiunti ha impugnato le licenze di subingresso, censurando l'assenza di una procedura competitiva: per una licenza non vi sarebbe stata alcuna pubblicazione, per l'altra sarebbe stata effettuata soltanto la pubblicazione prevista dall'art. 18 del regolamento al codice della navigazione. Con i secondi motivi aggiunti ha contestato in via derivata il successivo invito allo sgombero spontaneo, con preavviso di esecuzione forzosa. Nel maggio 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali idriche, lacuali e portuali
RamiDemanio e patrimonio pubblico
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.