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Ordinanza

Ordinanza n. 318/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei, - del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente alla Scuola di Specializzazione in Medicina in Dermatologia e Venereologia presso l’Universià degli Sudi di Roma “Tor Vergata”, e/o, comunque, in via subordinata, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, l’Università Campus Biomedico di Roma, l’Università Campus Biomedico di Roma, L’Università Catttolica del Sacro Cuore, giusto Concorso per l’accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'A.A. 2024/2025, indetto con Decreto Direttoriale n. 647 del 22.05.2025 del Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale – Direzione generale per le specializzazioni sanitarie, i dottorati di ricerca e altra formazione post-universitaria, e successive modifiche e/o rettifiche, previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi alla suddetta Scuola; -del Decreto Direttoriale n. 647 del 22 maggio 2025, recante il "Bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2024/2025"; -del Decreto Ministeriale n. 642 del 23 settembre 2025 e del relativo allegato, con particolare riguardo alla determinazione del numero e dell’elenco dei contratti e dei posti disponibili relativi alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2024/2025, anche nella parte in cui determina in soli n. 3 (tre) i posti per la Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per l’a.a. 2024/2025; -della graduatoria unica nazionale del concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2024/2025, pubblicata in data 7 agosto 2025, nella parte in cui non colloca il ricorrente in posizione utile per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; -del provvedimento implicito di mancata ammissione e immatricolazione del ricorrente alla predetta Scuola di Specializzazione; -del provvedimento di mancato scorrimento della graduatoria e/o di mancata attivazione/corretta gestione della sessione straordinaria di recupero a seguito delle rinunce pervenute, e della conseguente mancata assegnazione dei posti resisi disponibili al ricorrente; -del funzionamento delle “sessioni straordinarie” di assegnazione delle borse, secondo le previsioni di cui all’art. 10 del Decreto Direttoriale n. 647 del 22 maggio 2025, della graduatoria di merito unica nazionale, nonché delle successive modifiche e/o rettifiche, dei relativi aggiornamenti e/o note integrative e/o scorrimenti, di volta in volta susseguitisi; altresì, della ulteriore relativa decretazione ministeriale riferibile a tali attività, ove esistente, ancorché sconosciuta; altresì, del funzionamento della graduatoria medesima e delle relative fasi scelta delle scuole da parte dei candidati e delle conseguenti assegnazioni alle scuole stesse; il tutto nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati, presupposti e consequenziali; -del meccanismo di funzionamento della graduatoria e delle assegnazioni secondo le previsioni di cui all’art. 9 ed all’art. 10 del n. 647 del 22 maggio 2025, il quale, ai sensi del comma 7 dello stesso art 10 della lex specialis, prevede la mancata riassegnazione di posti abbandonati dopo l’inizio delle attività accademiche; nonché della regolamentazione della sessione straordinaria, nonché dell’eventuale provvedimento di chiusura delle graduatorie e/o comunque della permanenza di posti vacanti e non assegnati, anche a seguito di mancate immatricolazioni, di rinunce, o di ogni altra ragione, in virtù delle modalità di funzionamento della graduatoria; -delle assegnazioni delle borse ai candidati e delle relative fasi, ivi comprese quelle di cui alla “sessioni straordinarie”, nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle suddette Scuole di cui alla precedente lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali; -dell’attribuzione ed indicazione per ogni candidato, nell’ambito della graduatoria anzidetta e delle successive modifiche e/o integrazioni, del punteggio ottenuto, della posizione e, nel caso, della Scuola e della sede universitaria di assegnazione, secondo le indicazioni di cui al richiamato Decreto Direttoriale n. 647 del 22 maggio 2025, nella parte in cui parte ricorrente non viene collocata in posizione utile alla iscrizione alle Scuole di cui alla lettera A), nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti e consequenziali; -del fabbisogno di medici specialisti da formare nell’anno di riferimento e nel triennio 2023/2026, così come stabilito dall’Accordo tra il Governo e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 142/CSR del 25 luglio 2024 “Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2023 – 2026, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ” come determinato nelle tabella 2 relativa all’anno accademico 2023/2024, che costituiscono parte integrante dell’accordo medesimo; -di tutti gli atti e/o provvedimenti, anche sconosciuti, con i quali il M.U.R. ha stabilito l’attivazione del numero di contratti di formazione medica specialistica per l’a.a. 2024- 2025, in misura inferiore al reale fabbisogno e/o necessità del SSN; -del Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017 “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368” e successive modifiche, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; -di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’iscrizione di parte ricorrente alle Scuole di Specializzazione in Medicina a.a. 2024/2025, secondo quanto indicato alla precedente lettera A).

Giustizia amministrativa202513999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione e mancata assegnazione di un posto nella Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, unitamente agli atti di programmazione dei posti, alla graduatoria nazionale e al meccanismo delle sessioni straordinarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti relativi al concorso nazionale per l'accesso alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2024/2025, contestando la mancata ammissione alla Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e, in subordine, presso altri atenei. Sono stati censurati il numero dei contratti e dei posti disponibili, ritenuto inferiore al fabbisogno effettivo di medici specialisti; il ritardo nella ripartizione dei posti tra gli atenei; la graduatoria nazionale, nella parte in cui il candidato non risultava in posizione utile; la mancata riassegnazione dei posti e delle cosiddette borse non intonse; nonché il funzionamento delle sessioni straordinarie previste dal bando. Il ricorrente risultava collocato alla posizione n. 15816 della graduatoria unica nazionale. In particolare, è stata contestata la previsione secondo cui, dopo l'inizio delle attività didattiche, i posti abbandonati non vengono riassegnati e le risorse residue vengono utilizzate nell'ambito del contingente dei contratti degli anni accademici successivi.

La decisione

Nella fase cautelare il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris. La censura sull'inadeguatezza del fabbisogno formativo è stata ritenuta non adeguatamente confrontata con i criteri previsti dall'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/1999, essendo fondata sul semplice raffronto tra il numero dei posti precedentemente programmati e quello dei contratti attivati. Il dedotto ritardo nella ripartizione dei posti tra gli atenei non è stato correlato a uno specifico pregiudizio concreto. La riduzione dei posti disponibili presso la scuola prescelta, da quattro/cinque a tre, è stata qualificata come valutazione di opportunità rientrante nel merito amministrativo e, comunque, il ricorrente non ha superato la prova di resistenza, avendo allegato soltanto la propria posizione in graduatoria senza dimostrare che l'annullamento dell'atto avrebbe comportato l'ammissione. È stata respinta anche la censura sulla mancata redistribuzione delle borse non intonse: l'art. 10, comma 7, del decreto direttoriale n. 647/2025 prevede la riassegnazione delle risorse residue, quando non sufficienti a coprire integralmente un posto, nell'ambito del contingente dei contratti dei successivi anni accademici, compatibilmente con la tempistica delle procedure ministeriali. Il TAR ha inoltre ritenuto coerente con l'unicità della prova nazionale la regola che esclude dalla fase straordinaria ulteriore i candidati già immatricolati che abbiano iniziato la frequenza della scuola di specializzazione, poiché in tal caso il posto è definitivamente inciso dall'avvio della frequenza e non può essere riassegnato. La scelta organizzativa di destinare le risorse residue agli anni successivi, invece di prevedere ulteriori sessioni straordinarie, è stata ricondotta al merito amministrativo. L'istanza cautelare è stata quindi rigettata. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori, per ciascuna parte resistente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha rigettato l'istanza per l'assenza di un fumus di fondatezza delle censure.

  • art. 35, comma 1, d.lgs. 368/1999

    Individua i criteri rilevanti per la determinazione del fabbisogno formativo dei medici specialisti; la censura del ricorrente è stata ritenuta inadeguatamente confrontata con tali criteri.

  • art. 10, comma 2, Decreto Direttoriale n. 647 del 22 maggio 2025

    dopo l’inizio delle attività didattiche la partecipazione alla eventuale e ulteriore fase della Sessione straordinaria non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità risultando il posto ormai definitivamente inciso dall’avvio della frequenza della scuola di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione

    Esclude dalla fase ulteriore della sessione straordinaria i candidati già immatricolati che abbiano iniziato la frequenza, evitando la riassegnazione di posti ormai definitivamente incisi dall'avvio delle attività didattiche.

  • art. 10, comma 7, Decreto Direttoriale n. 647 del 22 maggio 2025

    Gli stanziamenti statali così residuati e non più sufficienti a consentire la copertura per intero di un posto in formazione specialistica, sono comunque oggetto di riassegnazione nell’ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici, compatibilmente con la tempistica delle procedure ministeriali in atto

    Consente di destinare le risorse residue delle borse non intonse al contingente dei contratti degli anni successivi; tale scelta organizzativa è stata ritenuta non censurabile in sede di legittimità.

  • Decreto Direttoriale n. 647 del 22 maggio 2025

    Bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2024/2025, comprendente le regole sulla graduatoria, sulle assegnazioni e sulle sessioni straordinarie.

  • Decreto Ministeriale n. 642 del 23 settembre 2025

    Determina il numero e l'elenco dei contratti e dei posti disponibili per le Scuole di Specializzazione in Medicina per l'a.a. 2024/2025, compresi i tre posti assegnati alla scuola di Dermatologia e Venereologia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

  • Decreto Ministeriale n. 130 del 10 agosto 2017

    Regolamento concernente le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina; il provvedimento è stato impugnato, ma l'ordinanza non ne svolge una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La contestazione dell'adeguatezza del fabbisogno formativo dei medici specialisti non può fondarsi sul solo raffronto numerico con i posti programmati negli anni precedenti, ma deve confrontarsi specificamente con i criteri normativi che governano la determinazione del fabbisogno.
  • La riduzione del numero dei posti disponibili in una scuola di specializzazione costituisce, in assenza di specifici vizi giuridici, una valutazione di opportunità riconducibile al merito amministrativo e non è sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo della mera convenienza.
  • Il candidato che impugna il numero dei posti disponibili deve dimostrare la prova di resistenza, indicando elementi idonei a comprovare che, in caso di accoglimento della censura, avrebbe conseguito l'ammissione; la mera indicazione della posizione in graduatoria non è sufficiente.
  • La previsione che destina le risorse residue delle borse non sufficienti a coprire integralmente un posto al contingente dei contratti degli anni accademici successivi esprime una scelta organizzativa non sindacabile nel merito, purché conforme alla disciplina del bando.
  • Dopo l'inizio delle attività didattiche, l'esclusione dalla sessione straordinaria dei candidati già immatricolati e frequentanti è coerente con l'esigenza di evitare la riassegnazione di posti ormai definitivamente incisi dall'avvio della frequenza e con l'assetto fondato su un'unica prova nazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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