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Ordinanza

Ordinanza n. 10831/2026 - Roma, Sezione 2

per l’ottemperanza e/o l’esecuzione della sentenza n. 22479 del tar lazio – sede di Roma, sezione seconda (rgn 3660/2025) e per la consequenziale declaratoria di nullita’ dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione capitolina in violazione del giudicato;

Giustizia amministrativa202603058

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimenti adottati da Roma Capitale ritenuti lesivi della sentenza del TAR Lazio n. 22479/2025 relativa all’assegnazione di 1000 licenze taxi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza e/o l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 22479 del 12 dicembre 2025, pronunciata in relazione all’assegnazione delle 1000 licenze taxi previste dal concorso straordinario bandito da Roma Capitale. Hanno inoltre chiesto la consequenziale declaratoria di nullità dei provvedimenti adottati dall’Amministrazione capitolina in asserita violazione del giudicato. Il giudizio coinvolge anche soggetti non costituiti, indicati nell’epigrafe, e potenzialmente tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, inclusi vincitori e idonei, da ultimo riformulata con delibera del 30 aprile 2026.

La decisione

Il TAR, senza pronunciarsi nel merito sulla fondatezza delle domande di ottemperanza, esecuzione e declaratoria di nullità, ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe pregiudicarne la posizione. Considerato l’elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, 41, comma 4, e 49, comma 1, c.p.a., mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale di Roma Capitale, corredato dalle indicazioni e dalla documentazione specificate in motivazione. Roma Capitale dovrà predisporre il collegamento informatico “Atti di notifica”, rilasciare ai ricorrenti un attestato dell’avvenuta pubblicazione e mantenere la documentazione sulla home page sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado. La notificazione dovrà essere effettuata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la relativa prova dovrà essere depositata entro i successivi 10 giorni; l’inosservanza di tali termini comporta l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati che potrebbero essere pregiudicati dall’accoglimento del ricorso.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Consente, ricorrendone i presupposti e in presenza di un numero elevato di destinatari o di difficoltà nella notificazione individuale, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale base normativa, insieme all’art. 41, comma 4, per l’autorizzazione alla notificazione del gravame per pubblici proclami.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Prevede l’improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento degli oneri processuali prescritti; nel caso concreto, l’ordinanza collega tale conseguenza al mancato rispetto dei termini per la notificazione e per il deposito della relativa prova.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’accoglimento delle domande può incidere negativamente sulle posizioni di soggetti utilmente collocati in una graduatoria amministrativa, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti tali soggetti, anche se non già individuati o costituiti nel giudizio.
  • Quando i controinteressati sono numerosi e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice amministrativo può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, indicando modalità idonee a garantire la conoscibilità del ricorso e degli atti essenziali.
  • L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può imporre all’amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso contenente l’indicazione del giudice, del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, dei controinteressati e il testo integrale del ricorso e dell’ordinanza.
  • Il mancato rispetto del termine perentorio stabilito per la notificazione per pubblici proclami o del successivo termine per il deposito della prova dell’adempimento determina l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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