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Sentenza

Sentenza n. 939/2026 - Roma, Sezione 3

per l’annullamento del provvedimento di interdizione ex art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008 adottato dal MIT in data 13.08.2025, prot. n. -OMISSIS-, notificato a-OMISSIS- e del verbale unico di accertamento e notificazione n.-OMISSIS- del 19.05.2025 emesso dall’Ispettorato del Lavoro di Napoli, nonché di ogni atto connesso e presupposto, compresa l’iscrizione al Casellario informatico ANAC.

Giustizia amministrativa202513089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento ministeriale di interdizione semestrale dalla partecipazione ai lavori pubblici per mancanza della patente a crediti o di attestazione SOA equipollente, verbale ispettivo presupposto e relativa annotazione nel Casellario informatico ANAC

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha impugnato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 agosto 2025, il verbale unico di accertamento e notificazione dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli del 19 maggio 2025 e l’annotazione nel Casellario informatico ANAC. L’accertamento ispettivo del 7 marzo 2025 aveva rilevato che, operando in un cantiere temporaneo o mobile, l’impresa non possedeva la patente a crediti prevista dall’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 né un’attestazione SOA di classifica almeno pari alla III. La patente o il titolo SOA di classifica III-bis erano stati ottenuti solo successivamente, rispettivamente in occasione della rivisita ispettiva e il 10 marzo 2025. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 27, comma 15, del d.lgs. n. 81/2008, sostenendo che la pendenza dell’istruttoria per il rilascio della SOA avrebbe dovuto equivalere al possesso del titolo; sono stati inoltre invocati l’art. 10, comma 2, d.l. n. 21/2022 e l’art. 28, comma 6, d.l. n. 19/2024. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento, in ragione del carattere asseritamente formale della violazione e della regolarizzazione successiva. Con il terzo motivo sono stati dedotti difetto di istruttoria e illogicità manifesta, anche per il rigetto dell’istanza di autotutela e per la mancata considerazione del successivo rilascio della SOA. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 301-bis del d.lgs. n. 81/2008, sostenendo che il pagamento delle sanzioni avrebbe estinto l’illecito. Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 per il mancato annullamento d’ufficio del provvedimento interdittivo. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di interesse, sostenendo che il decreto ministeriale fosse un atto vincolato e consequenziale rispetto al verbale ispettivo, divenuto inoppugnabile per tardiva impugnazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di interesse e, comunque, lo ha respinto integralmente nel merito. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché il verbale ispettivo presupposto, notificato all’impresa, non era stato tempestivamente impugnato entro il termine di 60 giorni previsto dall’art. 29 c.p.a.; il decreto ministeriale, avente natura vincolata e consequenziale, non poteva riaprire i termini per contestare vizi propri dell’accertamento presupposto. Il motivo è stato comunque giudicato infondato: l’art. 10, comma 2, d.l. n. 21/2022 riguarda imprese energivore e specifici interventi relativi all’ILVA, mentre l’art. 28, comma 6, d.l. n. 19/2024 riguarda interventi ferroviari finanziati dal PNRR, sicché nessuna delle due disposizioni era applicabile. L’art. 27, comma 15, d.lgs. n. 81/2008 esonera dall’obbligo della patente solo le imprese effettivamente in possesso di un’attestazione SOA di classifica almeno pari alla III. La pendenza dell’istruttoria per ottenere una SOA di classifica superiore non equivale al possesso del titolo; l’ultravigenza consente di conservare la medesima classifica già posseduta durante verifica o rinnovo, ma non di anticipare gli effetti di una classifica mai rilasciata. Il secondo motivo è stato respinto perché l’interdizione semestrale costituisce una conseguenza automatica, anche nella durata, dell’accertata mancanza della patente o del titolo equipollente, ai sensi dell’art. 27, comma 11, d.lgs. n. 81/2008, senza margini di valutazione discrezionale sulla proporzionalità della sanzione. Il terzo motivo è stato respinto perché, al momento dell’accertamento, mancavano sia la patente sia una SOA di classifica almeno pari alla III; il successivo rilascio della SOA non incideva sulla legittimità originaria dell’interdizione. Il MIT era inoltre vincolato all’accertamento ispettivo ormai inoppugnabile e non ricorrevano i presupposti per l’autotutela. Il quarto motivo è stato respinto perché l’art. 27, comma 11, esclude espressamente la sanzione pecuniaria dalla procedura di diffida dell’art. 301-bis; in ogni caso, quest’ultima disposizione riguarda soltanto gli illeciti puniti con sanzione pecuniaria e non è estensibile alla distinta sanzione interdittiva. Il quinto motivo è stato respinto per le medesime ragioni: il successivo conseguimento della SOA e il pagamento delle sanzioni non imponevano l’annullamento d’ufficio del provvedimento. La società è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 11, d.lgs. 81/2008

    “in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del presente decreto, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi”

    La mancanza della patente a crediti o del titolo SOA equipollente comporta automaticamente sia la sanzione pecuniaria sia l’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi; la sanzione pecuniaria non è soggetta alla procedura di diffida.

  • art. 27, comma 15, d.lgs. 81/2008

    “Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”

    L’esonero dalla patente presuppone il possesso effettivo di un’attestazione SOA con classifica almeno pari alla III; la mera pendenza dell’istruttoria per il rilascio di una classifica superiore non è sufficiente.

  • art. 301-bis d.lgs. 81/2008

    “inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa”

    La procedura di estinzione agevolata mediante regolarizzazione riguarda esclusivamente gli illeciti sanzionati in via pecuniaria e non si applica alla sanzione interdittiva prevista dall’art. 27, comma 11.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    L’annullamento d’ufficio non era dovuto perché il provvedimento interdittivo era legittimo e non sussistevano i presupposti per l’esercizio dell’autotutela.

  • art. 29 c.p.a.

    L’azione di annullamento deve essere proposta entro 60 giorni; la tardiva impugnazione del verbale presupposto ne determina l’inoppugnabilità e impedisce di contestarne indirettamente la legittimità mediante l’impugnazione dell’atto consequenziale.

  • artt. 13 e 15 c.p.a.

    Le disposizioni sono state applicate per la declinatoria della competenza territoriale in favore del TAR Lazio, in ragione dell’impugnazione di un provvedimento ministeriale efficace sull’intero territorio nazionale.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento amministrativo è interamente vincolato all’accertamento contenuto in un atto presupposto, la mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto ne determina l’inoppugnabilità e impedisce di contestarne i vizi mediante l’impugnazione dell’atto consequenziale, salvo che siano dedotti vizi propri di quest’ultimo.
  • L’esonero dall’obbligo della patente a crediti previsto per le imprese munite di attestazione SOA di classifica almeno pari alla III presuppone il possesso effettivo di tale attestazione al momento dell’accertamento; la pendenza della procedura per il rilascio di una classifica superiore non anticipa gli effetti dell’attestazione non ancora rilasciata.
  • L’ultravigenza di un’attestazione SOA durante le procedure di verifica o rinnovo consente di conservare i requisiti della classifica già posseduta, ma non consente di avvalersi di una classifica superiore mai precedentemente conseguita.
  • La sanzione dell’esclusione dai lavori pubblici per sei mesi prevista dall’art. 27, comma 11, d.lgs. 81/2008 è conseguenza automatica dell’accertata mancanza della patente a crediti o del titolo SOA equipollente, anche quanto alla durata, e non è suscettibile di riduzione sulla base dei principi di proporzionalità o della successiva regolarizzazione.
  • La procedura di diffida e regolarizzazione prevista dall’art. 301-bis d.lgs. 81/2008 opera esclusivamente per gli illeciti puniti con sanzione amministrativa pecuniaria e non si estende alle sanzioni interdittive applicate per la medesima violazione.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaAutotutelaInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potere

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